giovedì 22 novembre 2012

l'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 21/11/2012

Di seguito l'ordinanza del Consiglio di Stato del 21/11/2012
N. 04606/2012 REG.PROV.CAU.
N. 07666/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 7666 del 2012, proposto da:
Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia), rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Claudio Chiola, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785; Face Italia, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Chiola, Innocenzo Gorlani, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia 785; contro Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Associazione Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall'avv.
Alfonso Pezone, con domicilio eletto presso Susanna Stranieri in Roma, via Circonvallazione Clodia, 179; nei confronti di Regione Abruzzo; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n.
00274/2012, resa tra le parti, concernente approvazione del calendario venatorio per la stagione 2012-2013 Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus e di Associazione Animalisti Italiani Onlus; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons.
Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Chiola e Pezone; Ritenuto , ad un primo esame , che il ricorso non appare assistito dal necessario fumus e , come tale , sia da respingere .
Atteso , quindi , che la richiesta di rinvio della odierna discussione dell'incidente cautelare avanzata dal procuratore della parte appellata , al fine di depositare specifica memoria difensiva , viene a perdere sostanziale interesse .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta ) respinge l'appello (Ricorso numero: 7666/2012).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue : spese compensate .
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre
2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento:

Posta un commento