martedì 9 ottobre 2012

Porto d'armi, proroga scadenza al compleanno



Per effetto del decreto legge n.5 del 9 febbraio scorso, che stabilisce la scadenza al giorno del compleanno del titolare, di tutti i documenti di identità e di riconoscimento, anche il porto d'armi si rinnoverà automaticamente alla data di nascita immediatamente successiva alla scadenza naturale del documento.
E' quanto apprendiamo dal sito Armi e Tiro, che sottolinea come questa disposizione sia stata ribadita recentemente anche dalla circolare della presidenza del consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, n. 7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 207 del 5 settembre 2012.Vai al testo.

LA CIRCOLARE.......
1. Inquadramento.
Sono pervenuti a questa Amministrazione numerosi quesiti in ordine
all'ambito di applicazione dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 il quale, ai commi 1 e 2, dispone che per i documenti di
identita' e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo la sua
entrata in vigore, la nuova scadenza cade alla data corrispondente al
giorno e al mese di nascita del titolare, immediatamente successiva
alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento
medesimo.
La disposizione, che non prevede alcuna deroga, si' applica dunque
a tutti i documenti di identita' e di riconoscimento.
E' bene precisare che il citato art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012
non deroga all'arco temporale di naturale scadenza del documento di
riconoscimento o di identita' (e dei documenti a questi equiparati)
se non in occasione del primo rilascio o rinnovo, in relazione al
quale all'ordinario termine di scadenza si aggiungono i giorni che
residuano alla data di compleanno del titolare del documento.
Ove poi il titolare della carta di identita' ne chieda il rinnovo
(ulteriore al primo) dopo la data di scadenza coincidente con il
giorno del compleanno, la nuova scadenza coincidera' sempre con la
data del compleanno, ma sottraendo al periodo naturale di scadenza i
giorni che sono stati fatti inutilmente trascorrere prima di chiedere
il rinnovo. Per semplificare: se la patente di guida scade il 20
ottobre 2012 (data del compleanno del suo titolare) ed il rinnovo e'
chiesto il 15 novembre, la nuova scadenza cadra' il 20 ottobre 2022 e
non il 20 ottobre 2023.
E' utile altresi' evidenziare che le novita' introdotte dall'art.
7, decreto-legge n. 5 del 2012 si applicano solo in sede di primo
rilascio o rinnovo del documento, con la conseguenza che il periodo
di validita' del documento, iniziato a decorrere prima del 10
febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), cessa
alla data di naturale scadenza e non a quella del compleanno del
titolare.
Dai chiarimenti forniti emerge che le disposizioni di legge che
prevedono il periodo di validita' del documento di riconoscimento o
di identita' (e dei documenti a questi equiparati) devono intendersi
integrate, e non tacitamente abrogate, dal comma 1 dell'art. 7,
decreto-legge n. 5 perche' quest'ultimo non si pone in contrasto con
le singole disposizioni ma integra il loro contenuto con esclusivo
riferimento al primo rilascio o rinnovo successivo alla data della
sua entrata in vigore.
Le disposizioni introdotte dal comma 1 dell'art. 7, decreto-legge
n. 5 del 2012 si applicano anche alle tessere di riconoscimento
rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del d.P.R. 28
luglio 1967, n. 851, atteso che il comma 3 dello stesso art. 7 si e'
limitato a modificare la durata di validita' delle stesse, portandola
da cinque a dieci anni, ferma restando la disciplina della scadenza
prevista dal comma 1.
2. Patenti di guida.
Come e' stato chiarito nel paragrafo 1, la novella introdotta dai
commi 1 e 2 dell'art. 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha
portata generale e si applica dunque anche alle patenti di guida.
La disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012
non contrasta con la disciplina comunitaria, dettata dalla Direttiva
2006/126/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che
consente agli Stati membri di rilasciare le patenti di guida
(categoria AM, A1, A, B1, B e BE) con una validita' amministrativa
fino a 15 armi (art. 7, n. 2, lett. a).
Quanto alle informazioni da apporre sulla patente in ordine al
periodo di validita', la direttiva fa esplicito riferimento soltanto
alla data di rilascio e alla data di scadenza (All. I, n. 3, par. d).
In particolare, nel campo 4a della patente deve essere indicata la
data di rilascio, mentre nel campo 4b deve essere apposta la "data di
scadenza della patente o un trattino se la validita e illimitata in
base al disposto dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c)". Ne
deriva, pertanto, che il legislatore comunitario non impone alcuna
corrispondenza tra il giorno e il mese indicati nel riquadro relativo
alla data di rilascio e quelli indicati nel riquadro relativo alla
data di scadenza.
La coincidenza della data di scadenza della patente con quella di'
nascita del titolare non si pone dunque in contrasto con
l'ordinamento comunitario, atteso che la direttiva fissa unicamente
il limite massimo del periodo di validita' amministrativa delle
patenti, senza imporre una coincidenza tra la data di rilascio e
quella di scadenza. Peraltro, anche nelle patenti rilasciate o
rinnovate ante art. 7, d.l. n. 5 del 2012 non sempre la data di
rilascio coincide, quanto a giorno e mese, a quella della scadenza.
Neppure si potrebbe ritenere che l'art. 7, decreto-legge n. 5 del
2012 non si applica alle patenti, essendo il Codice della strada
normativa speciale che deroga a quella generale.
Ed invero, non sussiste un problema di rapporto tra norma generale
e norma speciale atteso che, come e' stato chiarito, l'art. 7, d.l.
n. 5 del 2012 non deroga ai principi generali dettati in ordine alla
scadenza dei documenti di identita' e, dunque, alle regole previste
dal Codice per la strada della patente. E' infatti solo in occasione
del primo rilascio o del primo rinnovo che la scadenza e' prorogata
sino alla data del compleanno.
Peraltro, in ragione delle peculiarita' sottese ad alcune patenti
di guida, la disposizione introdotta dall'art. 7, decreto-legge n. 5
del 2012 non si applica alle patenti rilasciate per le categorie
superiori C e D e a quelle la cui durata e' fissata in misura
ridotta, rispetto alla durata ordinaria, dalla Commissione medica
legale. Naturalmente l'art. 7, decreto-legge n. 5 del 2012 non si
applica neanche alla cd. Carta di qualificazione del conducente
(CQC), di cui alla direttiva 2003/59/CE recepita dal d.lgs. 21
novembre 2005, n. 286, non avendo questa natura di documento di
identita'. Si tratta, infatti, di un certificato di qualificazione
professionale necessario alla conduzione di veicoli nello svolgimento
di attivita' di carattere professionale legata all'autotrasporto.
In conclusione, la novella introdotta dall'art. 7, decreto-legge n.
5 del 2012 si applica alle patenti di categoria AM, A1, A, B1, B e BE
che hanno una durata ordinaria; non si applica alle patenti di
categorie C e D e a quelle di durata limitata a seguito di giudizio
reso dalla Commissione medica legale.
Roma, 20 luglio 2012
Il Ministro per la
pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

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