REGIONE ABRUZZO
Direzione regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione Via Catullo, 17 Pescara
CALENDARIO VENATORIO 2012/2013
Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2012 e termina il 31 gennaio 2013, fatta eccezione per due giornate di preapertura a carico delle specie indicate nel successivo CAPO B, punto 1 e punto 2 alle condizioni ivi indicate ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.
CAPO A) Stagione venatoria, giornate e orari di caccia
1. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nel presente calendario, i cacciatori aventi diritto all’accesso ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante anche con l’ausilio del cane nel periodo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, con le limitazioni e le modalità indicate di seguito.
2. Nei periodi indicati nel punto precedente, l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
3. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.
4. L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto. Al fine di dare adempimento alla norma regionale in materia, in allegato si fornisce la tabella riportante gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata venatoria.
5. I cacciatori non residenti né nativi della Regione Abruzzo ammessi allo svolgimento dell’attività venatoria possono esercitare il prelievo venatorio nelle giornate di preapertura per ciascuna specie nei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con i periodi indicati nel presente calendario.
CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia
Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al successivo capo C), la caccia è consentita secondo le indicazioni di seguito riportate.
La preapertura non è consentita nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice di cui al punto 12.
1. Tortora (Streptopelia turtur) e Merlo (Turdus merula): nelle giornate dell’ 1 e 2 settembre 2012 e dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 con le seguenti prescrizioni:
giornate del 1 e 2 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane;
16 - 29 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane;
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30 settembre - 31 dicembre 2012: anche in forma vagante con l’ausilio del cane.
2. Cornacchia grigia (Corvus corone) e Gazza (Pica pica): nelle giornate dell’ 1 e 2 settembre 2012 e dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 con le seguenti prescrizioni:
giornate del 1 e 2 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane;
16 - 29 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane;
30 settembre 2012– 31 gennaio 2013 anche in forma vagante con l’ausilio del cane
3. Quaglia (Coturnix coturnix): dal 16 settembre al 31 dicembre 2012 con l’utilizzo del cane;
4. Fagiano (Phasianus colchicus): dal 16 settembre al 31 dicembre 2012 con l’utilizzo del cane;.
5. Allodola (Alauda arvensis): dal 30 settembre al 31 dicembre 2012.
6. Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 30 settembre 2012 al 20 gennaio 2013. Le Province, come suggerito dal Piano di gestione europeo della specie (azione prioritaria), possono disporre, tenendo conto delle specifiche peculiarità climatiche, la sospensione del prelievo venatorio nel caso in cui si verifichino eventi climatici sfavorevoli alla specie, quali:
brusco calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
ondata di gelo che si protragga tutto il giorno e della durata minima prevista dalla Protezione Civile di 7 giorni consecutivi.
7. Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus) e Tordo bottaccio (Turdus philomelos) dal 30 settembre 2012 al 20 gennaio 2013:
8. Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Porciglione (Rallus aquaticus), Fischione (Anas penelope): dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio 2013
9. Pavoncella (Vanellus vanellus), Marzaiola (Anas querquedula), Moriglione (Aythya ferina) Beccaccino (Gallinago gallinago): dal 30 settembre 2012 al 20 gennaio 2013;
10. Ghiandaia (Garrulus glandarius): dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 con le seguenti prescrizioni:
16 – 29 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane;
30 settembre 2012– 20 gennaio 2013 anche in forma vagante con l’ausilio del cane;
21 - 31 gennaio 2013 esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane.
11. Colombaccio (Columba palumbus): dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 21 al 31 gennaio 2013 la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane. E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.
12. Coturnice (Alectoris graeca): dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 nei soli Distretti di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale della Provincia dell’Aquila, Nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice sono vietate la preapertura e l’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”. Il prelievo è consentito previo censimento, da realizzarsi entro il 10 settembre 2012, a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 31, comma 7. All’esito dei censimenti, gli ATC, sempre sotto il coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e modalità di prelievo, prevedendo sistemi di informazione immediata da parte del cacciatore agli ATC degli abbattimenti effettuati: sui predetti piani di
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abbattimento e modalità di prelievo le Province devono acquisire il parere favorevole dell’ISPRA.
13. Starna (Perdix perdix): dal 16 settembre al 30 novembre 2012. Dal 16 settembre al 30 novembre 2012 in aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia la caccia non è consentita. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
14. Cinghiale (Sus scrofa): dal 7 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013. Il prelievo venatorio di detta specie, fatti salvi specifici atti di programmazione adottati dalle Province, si effettua sul territorio regionale secondo le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui all’allegato D al presente calendario. In caso di contrasto tra quanto indicato dai due atti, prevalgono le disposizioni dettate dall’allegato D.
15. Lepre (Lepus europaeus): dal 16 settembre al 16 dicembre 2012; l’ISPRA, indicherà le seguenti aree: a) area di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europeaus), in cui il prelievo venatorio della lepre europea è vietato; b) area sperimentale di prelievo della Lepre europea (L. europaeus) in cui è consentito il prelievo della specie previo segnalazione all’atc da parte dei cacciatori che esercitano questo tipo di caccia di ogni capo di lepre abbattuto. Il capo abbattuto dovrà essere esaminato entro 1 settimana dal prelievo, dai tecnici dell’ATC o della Provincia formati dell’ISPRA. Nelle aree A e B è comunque vietato il ripopolamento delle lepri.
16. Volpe (Vulpes vulpes): dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 7 gennaio 2013 è consentito l’utilizzo dei cani da seguita nell’esercizio della caccia alla volpe secondo le indicazioni che le Province, sentiti gli ATC, forniscono entro il 1° dicembre 2012. Tale ultima prescrizione può essere imposta dalle Province anche nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.
17. Successivamente al 31 dicembre 2012, l’utilizzo di cani da seguita è consentito esclusivamente secondo quanto indicato al punto 14 per la caccia al cinghiale e al punto 16 per la caccia alla volpe. In tutti gli altri casi l’utilizzo dei cani da seguita è vietato.
18. La Regione può, con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della Giunta regionale, sentiti l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e, ove costituito, l’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.
19. Le Province, sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell’ISPRA e nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18 della L. 157/92, possono posticipare la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 10 febbraio 2013, per le seguenti specie: ghiandaia, colombaccio e cornacchia grigia, fischione, moriglione, marzaiola, gallinella d’acqua, porciglione e pavoncella nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane con le modalità di cui al punto 11 .
Per tale eventuale posticipo le Province provvedono, altresì, a regolamentare le modalità di accesso ai cacciatori non residenti sul proprio territorio di competenza.
CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
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1. L’attività venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.
2. Nelle ZPS e nella ZPE del PNALM non è consentita la preapertura.
Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con DGR 336/2005 e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco”, designata originariamente con DGR 1890/1999, coincidente con il territorio escluso, dalla L.R. 23/2000, dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l’attività venatoria è consentita per ciascuna specie indicata nel precedente capo B), secondo le date di apertura ivi riportate e sino al 31 dicembre 2012; nel mese di gennaio 2013 è vietato l’esercizio dell’attività venatoria con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nei giorni di giovedì e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati, per i quali valgono le disposizioni contenute nel presente calendario venatorio.
3. All’interno delle ZPS è vietato:
l’allenamento e l’addestramento di cani da caccia e le altre attività ad esse connesse prima del 1° settembre 2012 e dopo il 31 gennaio 2013;
la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus).
4. Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 29 settembre è vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella d’acqua, alzavola, porciglione, fischione, marzaiola, moriglione, beccaccino, pavoncella, beccaccia.
5. Nella ZPE del PNALM, ai fini della tutela della popolazione dell’Orso bruno marsicano, sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 30 settembre 2012 al 15 marzo2013, previo rilascio di parere vincolante della Provincia e del PNALM; sono vietate la preapertura e l’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”; è vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all’art. 28, comma 16 della L.R. 10/04; è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica. Fatti salvi i territori sottoposti a tutela e ricadenti nella ZPE, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, il prelievo è consentito con diversa modulazione su due aree C1 e C2, individuate dalla cartografia predisposta dall’Istituto appositamente incaricato dalla Direzione, secondo le seguenti disposizioni:
CINGHIALE
Zona
C1
C2
Modalità
Caccia in forma individuale da postazione fissa
Caccia in forma individuale
Caccia in forma individuale da postazione fissa e Girata
con le stesse modalità previste per la zona C1
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da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori in possesso di abilitazione rilasciata dalla Provincia o di altri titoli formativi equipollenti di cui alla nota Ispra n. 22478/T-D1 del 28 giugno 2010 e s.m.i. abilitati dalla Provincia, senza l’ausilio del cane. I cacciatori abilitati al prelievo del cinghiale con le suddette modalità, prima dell’apertura della caccia devono provvedere alla certificazione della taratura della carabina secondo le disposizioni della Provincia.
Girata
Girata con: utilizzo di un unico cane con funzione specifica di “limiere” abilitato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI); numero dei componenti la squadra partecipante alle girate minimo 5 massimo 15 cacciatori incluso il conduttore del cane.
Caccia in forma individuale con la tecnica della “cerca” con carabina munita di ottica di puntamento senza l’ausilio del cane.
Caccia in forma collettiva
Caccia in forma collettiva con utilizzo di un unico cane; numero dei componenti la squadra partecipante alla caccia collettiva minimo 5 massimo 15 cacciatori.
Prescrizioni
Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa e con la tecnica della “cerca”, praticata soltanto da un componente della squadra assegnataria della zona stessa, non può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata o della caccia in forma collettiva nella medesima zona e richiede la previa comunicazione al Caposquadra.
Durante lo svolgimento della caccia in forma individuale da postazione fissa al cinghiale non possono essere abbattute altre specie cacciabili, ad eccezione della volpe.
I cani impiegati nella caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona C2 della ZPE è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).
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Nei territori che non rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è consentito solo in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi
Caccia consentita dal 07 ottobre 2012 al 06 gennaio 2013 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi infrasettimanali.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni a palla unica.
Per quanto non specificato nella presente tabella, per la caccia al cinghiale si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 7.
È fatto obbligo sottoporre almeno tre capi abbattuti in tre giornate venatorie differenti a controlli sanitari da parte del servizio veterinario della ASL di competenza.
È obbligatorio il recupero dei capi feriti: i capi feriti e non recuperati possono essere recuperati esclusivamente da personale autorizzato dalla Provincia mediante l’utilizzo di cani da traccia abilitati ENCI per interventi di recupero. Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia.
LEPRE
Zona
C1
C2
Modalità
La caccia alla lepre è consentita ad equipaggi che impiegano massimo 2 cani da seguita.
Prescrizioni
I cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia alla lepre è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).
Periodi
Caccia consentita al 30 settembre al 16 dicembre 2012.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
VOLPE
Zona
C1
C2
Modalità
Caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi
Caccia consentita dal 07 ottobre 2012 al 06 gennaio 2013.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni a palla unica.
COTURNICE
Zona
C1
C2
Modalità
La caccia può essere esercitata solo nei Distretti di gestione e con modalità e prescrizioni previste per il restante territorio regionale al punto B), n. 12, con l’impiego massimo di n. 2 cani.
Dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con
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numerazione dei pallini di diametro non superiore al non superiore allo 0 (3,9 mm)..
TUTTE LE ALTRE SPECIE
Zona
C1
C2
Modalità
La caccia può essere esercitata con l’ausilio dei soli cani da ferma; è vietato l’ausilio di cani da seguita.
Periodi
La caccia è consentita a partire dal 30 settembre, la chiusura per le singole specie è quella prevista nel precedente capo C2
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
6. Nel territorio degli ATC “Roveto-Carseolano”, “Avezzano”, “Subequano” e “Sulmona”, fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per la ZPE di cui al punto 5, la caccia al cinghiale è consentita esclusivamente applicando le disposizioni contenute negli articoli dal n. 11 al n. 19 degli “Indirizzi generali per la gestione di popolazione di cinghiale” approvati con DGR n. 605 del 1 settembre 2011. In particolare, è fatto obbligo assegnare in forma esclusiva alle singole squadre le zone di caccia al cinghiale. In caso di mancata assegnazione, la caccia alla specie non è consentita. Negli stessi territori si applica altresì il “Regolamento per il prelievo venatorio della specie cinghiale (Sus Scrofa) nella provincia dell’Aquila”; in caso di contrasto tra quanto indicato dai due atti, prevalgono le disposizioni dettate dagli “Indirizzi generali per la gestione di popolazione di cinghiale” approvati con DGR n. 605 del 1° settembre 2011.
7. Nelle aree SIC di cui alla successiva tabella in cui è stata accertata la presenza dell’orso bruno (Ursus arctos), è consentita la caccia con le modalità previste per l’area C2 della ZPE del PNALM di cui alla tabella del punto 5, escluso l’obbligo di registrare i cani impiegati per la caccia alla lepre e al cinghiale negli appositi elenchi predisposti dagli ATC. E’ vietato inoltre l’addestramento e l’allenamento dei cani nei mesi di settembre, gennaio, febbraio e marzo.
Vecchio Codice sito
Natura 2000
Nuovo Codice sito
Natura 2000
DENOMINAZIONE
Provincia
IT7110040
IT7110204
MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)
AQ
IT7110062
IT7110204
BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)
AQ
IT7110094
IT7110205
VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA solo per la parte esterna alla ZPE
AQ
IT7110095
IT7110205
BOSCHI FRA CIVITA D’ANTINO E MONTE CORNACCHIA solo per la parte esterna alla ZPE
AQ
IT7110053
IT7110205
CHIARANO SPARVERA solo per la parte esterna alla Foresta demaniale e alla ZPE
IT7110063
IT7110206
CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)
AQ
IT7110076
IT7110207
MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA
AQ
IT7110077
IT7110207
SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA
AQ
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IT7110078
IT7110207
MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA
AQ
IT7110079
IT7110207
MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA
AQ
IT7110080
IT7110207
MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA (Solo per la parte esterna alla R.N. “Zompo lo Schioppo).
AQ
IT7110099
IT7110099
GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. “Gole del Sagittario” e alla ZPE).
AQ
IT7110100
IT7110100
MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N“Monte Genzana”)
AQ
IT7110104
IT7110104
CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO(Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale )
AQ
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CAPO D) Ammissione agli ATC
1. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l’esercizio della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell’art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato A al presente calendario.
2. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma 16-bis dell’art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato B al presente calendario.
CAPO E) Esercizio della caccia alla fauna migratoria
1. L’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria” è vietata nelle ZPS, nella ZPE del PNALM e nei Distretti di gestione della Coturnice.
2. Tale attività è consentita, in applicazione del disposto di cui all’articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-ter della L.R.10/2004, relativamente a ciascuna specie, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2012 e il termine della stagione venatoria prevista per ciascuna specie, nel limite di tre giornate settimanali, esclusa la domenica, e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’allegato C al presente calendario.
3. Hanno titolo ad esercitare l’attività venatoria di cui ai commi precedenti i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.
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CAPO F) Allenamento e addestramento cani da caccia e gare cinofile
1. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004 (Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile), l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 43 della L.R. 10/2004, dal 1° agosto 2012 fino al 31 gennaio 2013, con sospensione venerdì 14 e sabato 15 settembre 2012. L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia nelle giornate di preapertura (1 e 2 settembre 2012) è vietato.
2. L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
3. L’addestramento e l’allenamento dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello nelle ZPS sono consentiti solo a decorrere dal 1° settembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, con sospensione venerdì 14 e sabato 15 settembre 2012.
4. Nella ZPE del PNALM sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è consentito dal 30 settembre 2012 al 15 marzo 2013, previo rilascio di parere favorevole vincolante della Provincia e del PNALM.
5. Sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.
CAPO G) Carniere giornaliero
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell’art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre beccacce, secondo le indicazioni del successivo punto 3.
2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.
3. Per le specie sottoelencate, si fornisce, di seguito, oltre al carniere giornaliero anche il carniere stagionale:
quaglia: 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
tortora: 5 capi giornalieri e 20 stagionali;
merlo: 5 capi giornalieri;
allodola: 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
pavoncella: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene al carniere stagionale, il numero di capi previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice.
CAPO H) Obblighi
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. c) della LR 10/2004, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.
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2. L’Amministrazione provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.
3. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di abbattimento rilasciato, a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall’ATC presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso: entro il 20 febbraio 2013, il cacciatore deve restituire all’ATC il tesserino di abbattimento.
4. Il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata. Per le specie migratorie il numero dei capi abbattuti è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata, con l’indicazione della singola specie, sia alla fine della mattinata che al termine della giornata come riepilogativo.
6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal cacciatore al termine della giornata di caccia.
7. Entro il 15 marzo 2013 il cacciatore deve restituire alla Provincia competente il tesserino venatorio.
8. Entro il termine perentorio del 15 marzo 2013, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell’articolo 28 comma 4. della L.R. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’ATC.
9. Ai fini della sicurezza derivante dall’uso delle armi da fuoco, è fatto obbligo a tutti i cacciatori indossare durante l’esercizio venatorio indumenti ad alta visibilità. Tale obbligo non è esteso ai praticanti l’attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo.
CAPO I) Ulteriori disposizioni
1. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei precedenti capi vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2012 e vanno inviati alla Provincia territorialmente competente entro 10 gg. dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia.
3. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ ISPRA - (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
4. E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale.
5. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo B) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini .
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6. E’ altresì vietata l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.
7. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .
8. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
9. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.
10. Le Province, ai sensi dell’art. 43, comma 12, della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del proprio territorio provinciale in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l’esercizio venatorio è precluso.
11. L’utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle specie interessate.
12. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell’asse fluviale, non è consentita nessuna forma di caccia.
13. E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall’area stessa.
14. Nella caccia agli ungulati, si raccomanda, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, l’utilizzo nelle armi rigate delle munizioni non contenenti piombo.
CAPO L) Riserva
La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dell’art. 44, comma 1, della L.R. 10/2004.
CAPO M) Rinvio
Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell’art. 53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all’importo ivi specificato.
Il Componente la Giunta Il Presidente
Rag. Mauro Febbo Dott. Giovanni Chiodi
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Allegato A – CAPO D) punto 1
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l’ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
3. L’ATC accoglie le istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01L”
- ATC Avezzano “02L”
- ATC Barisciano “03L”
- ATC Subequano “04L”
- ATC Sulmona “05L”
- ATC Roveto-Carseolano “06L”
- ATC Pescara “07L”
- ATC Chetino-Lancianese “08L”
- ATC Vastese “09L”
- ATC Salinello “10L”
- ATC Vomano “11L”
7. L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all’ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro il 01.04.2013.
8. i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile 2013.
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MODELLO A)
Al PRESIDENTE dell’ATC
………………………………….
………………………………….
_______________________
OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all’art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………….. nato/a …………………………………
il ……………… …e residente a ………………………………………………………..……………..…
in Via …………………………………………..……...……..…... n. ………..., tel. ………………….., e-mail ……………………………………………………………. , iscritto/a all’ambito territoriale di caccia denominato……………………………...………………………………………………………….
licenza di porto di fucile n. ………………………..………………………………………………………
COMUNICA
che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:
……………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:
1 ATC L’Aquila - giornate …………………….………........... Codice “01L”
2. ATC Avezzano - giornate…………………………………… Codice “02L”
3. ATC Barisciano - giornate …………………………………. Codice “03L”
4. ATC subequano - giornate………………………………….. Codice “04L”
5. ATC Sulmona - giornate……………………………………. Codice “05L”
6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ……………..…………. Codice “06L”
7. ATC Pescara - giornate……………………………………... Codice “07L”
8. ATC Chetino-Lancianese - giornate………………………... Codice “08L”
9. ATC Vastese - giornate…………………………………...... Codice “09L”
10. ATC Salinello - giornate…………………………………... Codice “10L”
11. ATC Vomano - giornate…………………………………... Codice “11L”
data……………… firma …………………….........................
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Allegato B – CAPO D) punto 2
1. Al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall’art. 106, comma 2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione degli ATC dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell’avvenuta ammissione, l’entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15,00, le modalità di pagamento di detto importo.
2. Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l’esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all’ATC entro e non oltre il 20 febbraio 2013.
3. Gli ATC hanno l’obbligo di comunicare a mezzo fax alla Polizia Provinciale ed al Comando Provinciale del CFS della rispettiva Provincia l’elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell’art. 28, L.R. 10/04.
4. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01B”
- ATC Avezzano “02B”
- ATC Barisciano “03B”
- ATC Subequano “04B”
- ATC Sulmona “05B”
- ATC Roveto-Carseolano “06B”
- ATC Pescara “07B”
- ATC Chetino-Lancianese “08B”
- ATC Vastese “09B”
- ATC Salinello “10B”
- ATC Vomano “11B”
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Allegato C – CAPO E) punto 2
1. Possono formare oggetto di prelievo venatorio esclusivamente le specie appartenenti all’avifauna migratoria indicate nel Capo B del presente calendario.
2. Hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese;
3. Ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l’attività di cui al presente allegato limitatamente a tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio, e della domenica;
4. Le giornate di caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della pratica venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel “Comparto unico regionale” o negli ATC di iscrizione/ammissione.
5. Nel “Comparto unico regionale” è consentita l’attività venatoria alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43, trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:
- ATC L’Aquila “01M”
- ATC Avezzano “02M”
- ATC Barisciano “03M”
- ATC Subequano “04M”
- ATC Sulmona “05M”
- ATC Roveto-Carseolano “06M”
- ATC Pescara “07M”
- ATC Chetino-Lancianese “08M”
- ATC Vastese “09M”
- ATC Salinello “10M”
- ATC Vomano “11M”
7. l’annotazione, per specie, dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti.
8. i Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 30.04.2013, alle Province di riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di fruizione delle facoltà ex art. 43, comma 6, con l’indicazione del numero complessivo di giornate di caccia nel medesimo usufruite e dei capi abbattuti.
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Allegato D – CAPO B) punto 14
1. Fatti salvi specifici atti di programmazione adottati dalle Province, la caccia al cinghiale è consentita:
- in forma individuale;
- in forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della braccata e della girata.
2. Entro il 31 agosto 2012, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma collettiva nella Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l’elenco dei nominativi componenti la squadra all’Ambito Territoriale di Caccia utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Provincia.
3. Il cacciatore che intende praticare la caccia al cinghiale può essere iscritto ad una sola squadra su tutto il territorio regionale, anche quando i Regolamenti Provinciali vigenti dispongano diversamente.
4. Si rammenta che:
- ogni volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva sia in forma individuale, va compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla Provincia: per le squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;
- i verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma individuale) vanno consegnati entro e non oltre il 20 febbraio 2013;
- in caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a compilare un verbale completo per ogni battuta;
- non è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute contemporaneamente;
- per effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo di 5 cacciatori componenti la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);
- eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve prontamente annotare, sul verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la battuta e l’orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti la battuta deve essere immediatamente interrotta;
5. Durante la caccia al cinghiale sia in forma collettiva sia in forma individuale è:
- consentita la sola detenzione delle munizioni a palla;
- è vietato abbattere altre specie di fauna selvatica diverse dal cinghiale, fatta eccezione per l’abbattimento della volpe da appostamento fisso;
- fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità;
6. Alla caccia collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti ospiti, in misura non superiore al 20% dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 5 iscritti della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell’intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale;
Al singolo cacciatore è consentito abbattere un solo cinghiale per ogni giornata di caccia (le squadre pertanto non potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i partecipanti alla battuta giornaliera).
Questo blog e per tutti quelli che vivono pienamente il profondo rapporto con la natura. Faremo di questo spazio un laboratorio d’idee, di scambio di esperienze, parleremo e mostreremo le nostre attività promuovendo il pensiero che andare a pesca e a caccia non significa solo catturare o uccidere le prede, ma che le persone che hanno la vera passione per questi sport lavorano e s’impegnano anche per salvaguardare equilibri e ambienti con cui amano essere a contatto. Angelo Pessolano
domenica 26 agosto 2012
ULTIMA RETTIFICA AL CALENDARIO VENATORIO ABRUZZO
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