lunedì 23 aprile 2012

PER LA REDAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO...COSA E' IMPORTANTE TENERE BENE IN TESTA AL FINE DI INDIVIDUARE LE DATE PER LE APERTURE E CHIUSURE NELLE QUALI E' POSSIBILE ESERCITARE L'ATTIVITA' VENATORIA....IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO ALLA SPECIE BECCACCIA E AI MIGRATORI IN GENERE.....PUR CONDIVIDENDO APPIENO LA POSSIBILITA' GIA' AVVENUTA NELLA SCORSA STAGIONE VENATORIA DI PROLUNGAMENTO DELL'ATTIVITA' VENATORIA ALLA SPECIE COLOMBACCIO SINO ALLA PRIMA DECADE DI FEBBRAIO

 L’articolo 18 della l. 157/1992 e successive modifiche, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre – 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia.       Lo stesso articolo, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i “….. termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato ….” per le singole specie.      Il comma 1- bis dell’art. 18 della legge 157/1992 e successive modifiche, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della l. 96/2010, stabilisce che l’esercizio venatorio “…. è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.”.       I predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 18 della l. 157/1992 dall’art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la “… la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”, esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese     di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.”       Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.       La direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale o primaverile o “ripasso”).       Il documento Ornis KC e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

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