venerdì 5 febbraio 2016

Da Big Hunter ....notizia importante 


LIGURIA. SENTENZA CLAMOROSA. IL TAR SCONFESSA GALLETTI 

  

E' di sicuro interesse la sentenza in forma semplificata del TAR Liguria, Sez. II, n. 105/2016, appena pubblicata, che ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei Ministri 15/1/2016. Come ci fa presente Massimo Marracci, autorevole esponente di CIC Italia, nella motivazione, il TAR ha affermato che  la pendenza della procedura EU-PILOT non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo;
-  in particolare, non sussiste il requisito dell'assoluta urgenza che possa giustificare l'intervento statale.
Pare molto positivo l'ulteriore passaggio della sentenza nel quale viene rilevato nel merito che:
         -  la disciplina europea consente espressamente alle Regioni di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale;
-  nella fattispecie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria, come già accertato dalla sentenza dello stesso TAR n. 974/2015.
Sulla questione, interessante anche il comunicato emesso dalla Federazione Italiana della Caccia, che a sua volta ad ad iuvandum aveva promosso ricorso al Tar della Liguria, assistita dall’Avv. Alberto MariaBruni dello Studio Morbidelli di Firenze insieme a EnalcacciaANUUMigratoristi e Arci Caccia, e sempre ad adiuvandum dalle rappresentanze regionali delle stesse Associazioni e da Anlc regionale, contro il Consiglio dei Ministri per l’annullamento della delibera nella parte in cui prevedeva la chiusura anticipata della caccia al tordo bottaccio al 20 gennaio 2016.
La sentenza – si legge nel comunicato – conferma così la sospensione della delibera decisa dallo stesso Tar su procedura d’urgenza e stabilisce con chiarezza la completa mancanza dei presupposti sostanziali e procedurali per consentire al CdM di procedere all’intervento sostitutivo, sottolineando che il caso EU Pilot 6955/14/ENVI chiamato a giustificazione “non integra - di per sé - accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria”.
Di fondamentale importanza da parte del Tar Liguria l’aver “rilevato altresì – nel merito – come la guida della Commissione europea alla disciplina della caccia nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2009/147 ICE (paragrafo 2.7.10) consenta espressamente alle regioni degli Stati membri di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato Key Concepts nazionale di talune specie (doc. 8 delle produzioni di parte regionale), quando queste regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale, e che, nel caso di specie, il dato assunto dalla Regione Liguria appare confortato da una seria istruttoria”.
Una sentenza importantissima – si conclude nel comunicato della Federcaccia – che forse non è esagerato definire storica, e che dimostra la piena valenza delle posizioni sostenute da Federcaccia sull’ importanza dei dati tecnico scientifici derivanti da ricerche e studi aggiornati per le Regioni e il pieno valore della Guida Interpretativa, così come sostenuto da sempre dall'Associazione e dai propri uffici tecnici, cui va anche il ringraziamento per il ruolo svolto contribuendo senza alcun dubbio al raggiungimento anche di questo risultato”.
L’auspicio della Federazione, che tutti i cacciatori devono fare proprio, è che il Ministro dell’Ambiente e il Consiglio dei Ministri prendano atto della totale mancanza di sostenibilità delle loro posizioni, rivedendo le proprie convinzioni e abbandonando una volta per tutte l’obiettivo, immotivato da tutti i punti di vista come è stato ampiamente dimostrato, di modificare i tempi di caccia della migratoria per il tordo bottaccio, cosa che vale anche per cesena beccaccia - rispetto a quanto previsto dalla legge 157/92-

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