venerdì 18 settembre 2015

Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati, Testo vigente - (in vigore dal 10/09/2015)



Decreto 27 maggio 2014, n. 5/Reg
L.R. 10/2004 -Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati.
(Approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 185/3 del 9 maggio 2014, pubblicato nel BURA 11 giugno 2014, n. 23 ed entrato in vigore il 12 giugno 2014)

Testo vigente - (in vigore dal 10/09/2015)

Premessa 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Gestione faunistico - venatoria degli ungulati)
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente).
2. Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 10/2004 è orientato allo svolgimento di una corretta gestione faunisticovenatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio, la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
3. La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4. Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), fino alla costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio (Aree protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla Regione o dalle province.
5. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali, sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province d'intesa con gli ATC. Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento l'ISPRA esprime parere vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale è vietato su tutto il territorio regionale.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato in forma collettiva, braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive.
7. I prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento, preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di cinghiale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.
8. Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le seguenti:
a) tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguiti dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;
b) istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;
c) selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;
d) cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la tecnica della girata;
e) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della braccata;
f) conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;
g) conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;
h) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
i) tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati selvatici conseguito presso una sede universitaria;
j) guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi venatori;
k) guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati con metodi selettivi.
9. Le figure di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono abilitate dalle Province, dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione, che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa finale. In caso il cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa finale di corsi relativi alle figure di cui al comma 8 lettere b), c), d), e), f), g), h), j) e k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti, sono automaticamente riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova valutativa finale.
10. Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione di adeguata documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, possono escludere le figure di cui al comma 8, lettera b), dall'obbligo di frequenza dei corsi. Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della Regione con la qualifica di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all'interno del proprio orario lavorativo.
11. Gli ATC e le Associazioni venatorie che intendano organizzare corsi formulano la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la evadono e ne danno comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all'organizzazione dei corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente della commissione valutativa è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell'ATC o dal Presidente provinciale dell'Associazione venatoria o loro delegati. A tutti i partecipanti che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo.
12. Tutti i programmi formativi per i selecacciatori e per i coadiutori di interventi di controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall'ISPRA nel settembre 2013 e successive modificazioni o integrazioni.
13. Sono valide tutte le abilitazioni di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h) conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 e rilasciate da Amministrazioni pubbliche.
14. La Regione può procedere al riconoscimento delle abilitazioni conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 rilasciate da altri soggetti purché le stesse siano state conseguite dietro superamento di corsi che abbiano preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA.
15. Le attività di cui al presente regolamento di competenza della Provincia possono essere delegate agli ATC, previo accordo tra le parti, ovvero a seguito di richiesta dell'ATC alla quale non segua un accordo con la Provincia entro e non oltre il termine di trenta giorni lavorativi.
16. La Regione attua i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento delle attività di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2004.
17. L'accesso al prelievo selettivo del cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella Regione è subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli di cui al comma 8.
18. L'equipollenza del titolo abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti con quelli indicati dall'ISPRA.
19. Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per i singoli cacciatori il numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere; tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su dei criteri di priorità, in ordine: l'iscrizione all'ATC di appartenenza, la partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri meritocratici, prevedendo sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.
20. I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC appartenenti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, che partecipano alla gestione degli ungulati, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, possono essere esclusi dal pagamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC.
21. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia concorda con gli ATC la predisposizione del Piano quinquennale di gestione del cinghiale.
22. Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale deve indicare la destinazione differenziata del territorio di cui ai commi 27, 28 e la programmazione degli interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione dei danni, piani per il contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico, quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli quantitativi e qualitativi dei prelievi.
23. Il Piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere:
a) i criteri con i quali i selecacciatori intervengono come selecontrollori durante le operazioni di controllo ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 10/2004. I selecontrollori che appartengono ad una squadra di caccia assegnataria di una zona o macroarea operano in maniera prioritaria il prelievo. Solo in mancanza del numero necessario di selecontrollori appartenenti alle squadre, possono partecipare al prelievo i selecontrollori ammessi, non appartenenti alle squadre assegnatarie. Ogni selecontrollore avrà assegnata, dalla Provincia competente, una zona di controllo. I criteri di assegnazione prenderanno in considerazione i seguenti parametri:
1) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea iscritto all'ATC;
2) appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o macroarea ammesso all'ATC;
3) residenza del selecontrollore nei Comuni ricandenti nella zona di controllo;
4) proprietà o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;
5) partecipazione ai censimenti primaverili della popolazione di ungulati.
    Le squadre di caccia assegnatarie delle zone o macroarea il cui territorio ricade nella zona di controllo, hanno l'obbligo di fornire il personale necessario al compimento dei censimenti;
b) il Piano di assestamento annuale, realizzato dalle Province. Tale Piano di assestamento può essere realizzato dall'ATC su delega della Provincia previo accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e le organizzazioni professionali agricole. Il Piano di assestamento deve almeno contenere:
1) il piano di prelievo annuale;
2) i dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;
3) gli interventi per la prevenzione dei danni;
c) le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione della specie cinghiale.
24. L'ATC nel caso sia delegato previo accordo di cui al comma 15:
a) provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento delle macro aree entro la data del 15 maggio, la successiva relazione consuntiva entro la data del 28 febbraio;
b) per l'espletamento di tali funzioni l'ATC può avvalersi anche dei tecnici della Provincia;
c) qualora la Provincia verifichi una mancata o carente attuazione delle attività di prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale o dei piani di controllo della medesima specie, i cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale in forma individuale e collettiva e i selecontrollori possono essere tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alle Province, dovrà essere determinato e notificato alle squadre e ai selecontrollori non appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione venatoria. La mancata corresponsione dello stesso, comporterà la sospensione dall'attività di prelievo, sia come forma di controllo che di caccia, fino alla data del versamento della somma dovuta. La quota di contributo individuale non può essere superiore alla quota di iscrizione all'ATC interessato e comunque non può superare euro 66,00.
25. Nelle macro aree di caccia di cui al comma 27 devono essere garantiti:
a) attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
b) realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;
c) attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.
26. Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia richiesto dall'ATC o dalla Provincia è da considerare infrazione di carattere grave ed è sanzionata dalla Provincia con apposito provvedimento con il quale l'attività venatoria della squadra, o l'attività di controllo del selecontrollore, può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione venatoria.
27. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento la Provincia, nelle more della realizzazione del Piano di gestione quinquennale del cinghiale di cui al comma 21, concorda con gli ATC la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo della conservazione della specie con il mantenimento di presenze compatibili alle esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle MA è compresa tra i duemila e i quindicimila ettari. A decorrere dal 1 agosto 2015, le modifiche alle MA sono effettuate dagli ATC e comunicate alla Provincia entro e non oltre sette giorni dall'approvazione delle stesse da parte dei Comitati di Gestione.
28. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 1-bis, in tale territorio, sono esclusi dalla gestione faunistico-venatoria, tendente ad eliminare la presenza del cinghiale, i cacciatori che partecipano alla gestione della specie all'interno della MA e sono ammesse tutte le tecniche di caccia tranne la braccata.
29. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 27, l'ATC programma nelle varie MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti tecniche previste nel presente regolamento.
30. La caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto elencate tecniche:
a) caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con funzioni di cani da seguita;
b) caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con funzione di cane limiere;
c) caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di ottica di puntamento;
d) caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
e) caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
Il calendario venatorio regionale può prevedere l'utilizzazione di ausiliari con funzione di cane limiere muniti di abilitazione ENCI. L'impiego di cani abilitati ENCI è obbligatorio per le operazioni di controllo.
31. La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'ATC [in accordo con la Provincia] può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.
32. La caccia al cinghiale in braccata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio.
33. La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro predisposto dall'ATC [e vidimato dalla Provincia].
34. L'iscrizione al registro dell'ambito deve essere richiesta dal caposquadra all'ATC attraverso la compilazione di un apposito modello predisposto dall'ATC. L'incompleta o inesatta compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro cinque giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta il mancato accoglimento dell'istanza.
35. L'ATC, esaminate le domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma 34, provvede all'iscrizione delle squadre al registro dell'ATC, dandone comunicazione alla Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria in corso. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso, di norma, tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vice-capisquadra. L'ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può ridurre o aumentare il numero minimo di componenti delle squadre rispettivamente fino a dieci e trenta. Ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.
36. L'ATC consegna ad ogni squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte all'interno dell'organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro firma autografa prima dell'inizio della battuta; la data ed il luogo di braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall'ATC.
37. Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.
38. Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani contemporaneamente. Le mute dovranno avere una composizione il più possibile omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.
39. Ciascuna squadra di girata è composta da un numero di componenti compreso tra 5 e 15 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vicecapisquadra; il caposquadra ed i due vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di cui al comma 8, lettere c) e d). Entro il 30 giugno 2017 i conduttori dei cani della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore di ausiliarie con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8, lettera c), d) oppure g).
40. Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno tre componenti della squadra, per complessivi quattro cacciatori.
41. Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra, fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.
42. A ciascuna braccata possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti, in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può partecipare a più di 10 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria e su tutto il territorio regionale.
43. I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione venatoria non effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.
44. Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all'ATC la conferma dell' iscrizione della propria squadra al registro dell'ATC dichiarando:
a) le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al registro per le nuove squadre;
b) mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il versamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC e che abbiamo la licenza di caccia in corso di validità.
45. Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA di cui al comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i vice-capisquadra devono conseguire la qualifica di selecacciatore/selecontrollore.
46. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURA l'ATC, sentiti i capisquadra [e d'intesa con la Provincia], all'interno delle MA, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia.
47. Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi, ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate dall'ATC. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Fatto salvo quanto previsto al comma 61, qualora nelle MA rimangano zone non assegnate, l'ATC, su richiesta scritta da parte delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le ripartisce ed assegna, entro il 15 settembre, ed esclusivamente per la stagione venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti al comma 56. Con la nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può superare il limite di 2.000 ettari. L'ATC, in presenza di contrasti tra le squadre o per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modificare l'assegnazione o la perimetrazione delle zone anche durante la stagione venatoria in corso. Qualora non pervengano all'ATC nuove richieste di assegnazione di zone non assegnate, per l'anno venatorio in corso, provvede autonomamente alla ripartizione e all'assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna.
48. A ciascuna squadra regolarmente iscritta nel registro dell'ATC e sulla base della richiesta formulata dalla stessa squadra, l'ATC assegna una sola zona su cui praticare in forma esclusiva la caccia al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di cui al comma 49.
49. Le squadre assegnate alla MA devono adottare apposito regolamento (Regolamento per la caccia al cinghiale in braccata nella MA) per la disciplina dello svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza dei componenti delle squadre (prevedendone chiaramente anche le modalità di occupazione e di abbandono delle poste) e degli altri fruitori del territorio, e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra loro le squadre assegnatarie della MA, potranno operare all'interno della stessa senza il vincolo delle zone.
50. Il regolamento della caccia in braccata nella MA, redatto in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, del Piano di gestione quinquennale del cinghiale, deve essere ratificato con provvedimento del Dirigente competente dell'Amministrazione provinciale.
51. I capisquadra assegnatari della MA devono eleggere, annualmente, un responsabile (Responsabile della MA) ed un suo sostituto, il quale ha il compito di coordinare l'attività di caccia nell'area secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 50 ed è il referente nei rapporti con l'ATC e l'Amministrazione provinciale. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo sostituto devono essere comunicate all'ATC e all'Amministrazione provinciale ogni anno.
52. In mancanza della nomina del responsabile della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento della caccia in braccata nella MA, l'ATC in accordo con la Provincia provvede a nominare il responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni per lo svolgimento delle braccate all'interno della MA avendo particolare attenzione alle norme sulla sicurezza.
53. A ciascuna delle squadre può essere assegnata una sola zona di caccia o una sola MA su tutto il territorio regionale.
54. Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta del giorno.
55. La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all'ATC dal caposquadra attraverso modulistica predisposta dallo stesso.
56. Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall'ATC sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito riportati e nell'ordine appresso elencato:
a) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti o nativi in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
b) squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità territoriali di natura sub comunale, nell'assegnazione di zone di caccia è data priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;
c) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche parzialmente in aree protette;
d) squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con maggior numero di cacciatori iscritti;
e) nella Zona di protezione esterna del PNALM, il numero dei componenti la squadra partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori incluso il conduttore del cane.
57. Nelle aree fuori dalla Zona di protezione esterna (ZPE) del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove accertata la presenza dell'orso, sono applicate le misure di mitigazione inerenti l'attività venatoria previste nel protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità d'azione previste nel Piano d'azione di tutela dell'orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna (ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 56 nell'assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia.
58. I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati dall'ATC sulla base dei criteri di cui al comma 56. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L'ATC può revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra, l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il predetto limite.
59. E' data facoltà alla Provincia di sospendere, anche durante la stagione venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia venatoria e di pubblica sicurezza.
60. All'interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie della MA o delle zone.
61. Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato zone nelle MA, nel caso che un'area si dovesse rendere libera nel corso dell'anno venatorio, possono essere assegnatarie della zona di caccia con un provvedimento dell'ATC.
62. In caso di mancato accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la Provincia valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita, sentite anche le esigenze del cacciatore.
63. Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la dicitura: "ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso".
64. La segnalazione di cui al comma 63 è apposta con un congruo anticipo, prima dell'inizio della braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno.
65. Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
66. Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, anche nel caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.
67. Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
68. Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.
69. Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.
70. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
71. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta, con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il vice facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la braccata;
b) il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua mancanza, il vice facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla braccata;
c) coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;
d) annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
e) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
f) invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il termine stabilito dallo stesso;
g) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
72. Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata, è vietato abbattere altri tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare munizioni diverse da quelle a palla unica.
73. Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
74. I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
75. Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della data, del luogo della girata e dell' elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del verbale.
76. Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in particolare svolge le seguenti mansioni:
a) compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;
b) annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra, intercorse durante la girata; coordina le varie fasi delle operazioni di girata;
c) annota immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi avvistati e non abbattuti;
d) chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei capi abbattuti e avvistati;
e) invia alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla stessa;
f) sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
77. In ciascuna girata può essere utilizzato un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni di cane limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla girata, salvo diversa disposizione della Provincia. Durante lo svolgimento della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal cinghiale.
78. Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
79. La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31 dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
80. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.
81. E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.
82. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
83. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
84. Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
85. Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 79, che non hanno ricevuto richiami per infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella scelta degli appostamenti.
86. La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera g).
87. Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo ausiliare con funzioni di cane limiere.
88. Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata nei calibri di cui al comma 80. In caso di utilizzo di carabine semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di tre colpi di cui uno in canna e due nel serbatoio.
89. I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
90. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
91. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
92. Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
93. La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
94. Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester, W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.
95. E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.
96. I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
97. L'attività di caccia in forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone di cui comma 31.
98. Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al caposquadra.
99. Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell' eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
100. Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato dall'ISPRA.
101. Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall'ATC per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
102. In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg. (CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:
a) autoconsumo da parte del cacciatore;
b) cessione diretta;
c) commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un centro di lavorazione delle carni.
103. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui al comma 8, lettera f).
104. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province o ATC diversi.
105. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
106. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle aree protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione alla Provincia secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia stessa.
107. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
108. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 3 anni. Detto rinnovo è rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.
109. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta regionale procede alla revoca della DGR n. 605 del 01.09.2011 (Indirizzi generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo).
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Note all'art. 1:
     Vedi il testo originario.
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Art. 1-bis
(Salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal cinghiale nel territorio non vocato)
1. Nel rispetto del Calendario venatorio, in presenza di danni documentati alle colture agricole o alle altre specie selvatiche nel territorio non vocato definito dal comma 28 dell'articolo 1, le Associazioni agricole rappresentate nell'ATC possono presentare allo stesso istanza d'intervento scritta. L'ATC, celermente, verificata l'effettiva presenza dei danni, incarica giornalmente con nota scritta una squadra, già assegnataria di una zona e che partecipa alla gestione della specie all'interno di una MA, d'intervenire. La squadra può utilizzare tutte le tecniche di caccia e, in deroga a quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 1, se autorizzata dall'ATC, anche la braccata.
2. Le squadre interessate a partecipare alle attività previste dal presente articolo presentano domanda scritta all'ATC entro il 31 agosto di ogni anno e sono automaticamente inserite cronologicamente nell'elenco annuale da cui l'ATC, con criteri di rotazione delle squadre e delle zone, le seleziona per interventi giornalieri.
3. L'ATC alla nota scritta con la quale incarica d'intervento una squadra, su cui riporta espressamente il giorno d'intervento e l'autorizzazione o il diniego dell'utilizzazione anche della tecnica di caccia della braccata, allega fotocopia della cartografia dell'area in cui la stessa è chiamata ad agire.
4. La squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal ricevimento della nota d'intervento, l'accettazione dell'incarico e, decorso inutilmente tale termine, l'ATC incarica dell'intervento la squadra che nell'elenco cronologico la segue. La nota e la cartografia sono inviate prima dell'intervento agli organi deputati al controllo.
5. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate anche con mezzi telematici.
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Note all'art. 1-bis:
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Art. 1-ter
(Piani di gestione dei cervidi)
1. La Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell'articolo 1, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, adottano un Piano quinquennale di gestione dei cervidi. Per i cervidi nella tabella sottostante vengono fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per la gestione di una popolazione.
 

Superficie (ha)
Capriolo
1.500-5.000
Cervo
25.000 - 60.000

2. Per quanto riguarda i cervidi per ogni comprensorio faunistico di gestione devono essere identificati delle densità ottimali (dette densità obiettivo), espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e calcolate rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna unità di gestione. Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento delle densità obiettivo per cervo e capriolo (i valori possono variare in funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche strategie di gestione adottate).
 

Densità di riferimento indicative
Capriolo
10 -30 capi /100 ha
Cervo
1,5 - 6 capi/100 ha

3. I Piani quinquennali devono contenere:
a) la carta della vocazione faunistica;
b) l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione;
c) gli obiettivi del piano;
d) l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;
e) l'indicazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e gli interventi di prevenzione da adottare;
f) l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;
g) le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della specie.
4. I Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro adozione, al parere dell'ISPRA.
5. Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo, la Regione, le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni e province non abruzzesi interessate, nonché con gli enti gestori delle aree protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti territoriali omogenei. Gli ATC per l'espletamento di tali funzioni devono avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'articolo 1, comma 8, lettera a).
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Note all'art. 1-ter:
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