Decreto
27 maggio 2014, n. 5/Reg
L.R.
10/2004 -Regolamento per la gestione faunistico - venatoria degli ungulati.
(Approvato
dal Consiglio regionale con verbale n.
185/3 del 9 maggio 2014, pubblicato nel BURA 11 giugno 2014, n. 23 ed
entrato in vigore il 12 giugno 2014)
Testo vigente - (in vigore dal 10/09/2015)
Premessa
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto
l'art. 121
della Costituzione come modificato dalla Legge
Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto
l'art. 39
del vigente Statuto
regionale;
Visto
il verbale n.
185/3 del 9 maggio 2014;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Gestione faunistico - venatoria degli ungulati)
(Gestione faunistico - venatoria degli ungulati)
1.
La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata a garantire la
conservazione delle specie, assicurando un equilibrato rapporto delle stesse
con l'ambiente nel rispetto degli obiettivi indicati nei Piani
faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 10 della legge
regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio
dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la
tutela dell'ambiente).
2.
Il regolamento emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge
regionale 10/2004 è orientato allo svolgimento di una corretta gestione
faunisticovenatoria degli ungulati che consenta il raggiungimento di densità
ottimali delle specie, attraverso la destinazione differenziata del territorio,
la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio.
3.
La conoscenza delle popolazioni di ungulati, della loro consistenza, della loro
strutturazione in classi di sesso e di età, nonché del loro stato sanitario, è
presupposto necessario per una corretta e completa gestione delle specie. Le
informazioni di cui sopra sono acquisite sulla base delle metodologie indicate
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
4.
Nelle aree omogenee ricadenti in parte in aree protette istituite ai sensi
della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), fino alla
costituzione delle aree contigue, la gestione delle popolazioni di ungulati
selvatici è concordata ed attuata congiuntamente dagli enti gestori del territorio
(Aree protette, Province e ATC), attraverso appositi accordi promossi dalla
Regione o dalle province.
5.
Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati, previsti dai
Piani faunistici provinciali, in aree esterne ai Parchi regionali e nazionali,
sono effettuati sulla base di piani di immissione approvati dalle Province
d'intesa con gli ATC. Sugli interventi di reintroduzione o ripopolamento
l'ISPRA esprime parere vincolante. La reintroduzione o il ripopolamento con la
specie cinghiale è vietato su tutto il territorio regionale.
6.
Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato in forma collettiva,
braccata e girata, in forma individuale anche con tecniche selettive.
7. I
prelievi con tecniche selettive, in presenza di piani di abbattimento,
preventivamente approvati dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 11
quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 30
settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono effettuati in
base alla biologia della specie cinghiale. Il controllo delle popolazioni di
cinghiale, ai sensi dell'articolo 19
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), viene esercitato di norma
mediante l'utilizzo di metodi ecologici e incruenti su parere dell'ISPRA.
Qualora l'Istituto verifica l'inefficacia dei predetti metodi, le Province
possono autorizzare piani di abbattimento.
8.
Le figure preposte alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono le
seguenti:
a)
tecnico faunistico provvisto di laurea in discipline ambientali con esperienza
almeno triennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o che
hanno seguiti dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione e
gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati
selvatici conseguito presso una sede universitaria;
b)
istruttore faunistico-venatorio o perito faunistico;
c)
selecacciatore o selecontrollore: cacciatore di ungulati con metodi selettivi
abilitato al prelievo delle singole specie di ungulati;
d)
cacciatore di cinghiale in forma collettiva abilitato al prelievo con la
tecnica della girata;
e)
caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva con tecnica della
braccata;
f)
conduttore di ausiliari con funzione di cani da traccia;
g)
conduttore di ausiliari con funzione di cani limiere;
h)
operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;
i)
tecnici faunistici in servizio in un Ente gestore delle aree protette con
esperienza quinquennale nella gestione degli ungulati attestata dall'ISPRA, o
che hanno seguito dei corsi di specializzazione sulla biologia e conservazione
e gestione degli ungulati presso l'ISPRA, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, della legge 157/1992, ovvero Master nella gestione degli ungulati
selvatici conseguito presso una sede universitaria;
j)
guardia ecologica volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati
con metodi selettivi. La guardia ecologica volontaria, su richiesta, è
esonerata dal seguire la parte di programma del corso relativa ai prelievi
venatori;
k)
guardia venatoria volontaria che ha seguito un corso per cacciatori di ungulati
con metodi selettivi.
9.
Le figure di cui al comma 8, lettere b), c), d), e), f), g), h), j), k) sono
abilitate dalle Province, dagli ATC o dalle Associazioni Venatorie riconosciute
a livello nazionale, previa frequentazione di specifici corsi di formazione,
che rispettino le linee guida ISPRA e il superamento di una prova valutativa
finale. In caso il cacciatore abbia già frequentato e superato la prova valutativa
finale di corsi relativi alle figure di cui al comma 8 lettere b), c), d), e),
f), g), h), j) e k), qualora ne frequenti di successivi, le parti dei programmi
coincidenti con quelle dei corsi già conseguiti, sono automaticamente
riconosciute e scomputate sia dal programma da seguire sia dalla relativa prova
valutativa finale.
10.
Le Province, dietro istanza dell'interessato e su presentazione di adeguata
documentazione in materia di gestione faunistica/venatoria, possono escludere
le figure di cui al comma 8, lettera b), dall'obbligo di frequenza dei corsi.
Della commissione valutativa di ogni corso fa parte anche un dipendente della
Regione con la qualifica di funzionario che svolge il ruolo di Presidente della
stessa. Il dipendente regionale svolge la prestazione all'interno del proprio
orario lavorativo.
11.
Gli ATC e le Associazioni venatorie che intendano organizzare corsi formulano
la richiesta, in forma scritta, comprendente anche il calendario delle prove
valutative finali, alla Direzione regionale competente in materia di gestione
faunistica e venatoria che, indifferibilmente entro 30 giorni dall'istanza, la
evadono e ne danno comunicazione immediata ai richiedenti. Trascorso tale
termine i richiedenti sono automaticamente autorizzati all'organizzazione dei
corsi e al rilascio degli attestati finali; la funzione di Presidente della
commissione valutativa è ricoperta rispettivamente dal Presidente dell'ATC o
dal Presidente provinciale dell'Associazione venatoria o loro delegati. A tutti
i partecipanti che superano le prove finali del corso è rilasciato un attestato
valido nella Regione Abruzzo. Tutti i nominativi di coloro che hanno superato
il corso costituiscono un elenco che i rispettivi organizzatori inviano a tutte
le Amministrazioni provinciali dell'Abruzzo.
12.
Tutti i programmi formativi per i selecacciatori e per i coadiutori di
interventi di controllo, sono svolti in base ai moduli previsti nelle linee
guida per la gestione degli ungulati pubblicate dall'ISPRA nel settembre 2013 e
successive modificazioni o integrazioni.
13.
Sono valide tutte le abilitazioni di cui al comma 8, lettere b), c), d), e),
f), g), h) conseguite precedentemente al 1° gennaio 2014 e rilasciate da
Amministrazioni pubbliche.
14.
La Regione può procedere al riconoscimento delle abilitazioni conseguite
precedentemente al 1° gennaio 2014 rilasciate da altri soggetti purché le
stesse siano state conseguite dietro superamento di corsi che abbiano
preventivamente acquisito il parere dell'ISPRA.
15.
Le attività di cui al presente regolamento di competenza della Provincia
possono essere delegate agli ATC, previo accordo tra le parti, ovvero a seguito
di richiesta dell'ATC alla quale non segua un accordo con la Provincia entro e
non oltre il termine di trenta giorni lavorativi.
16.
La Regione attua i compiti di verifica, indirizzo e coordinamento delle
attività di cui al presente regolamento, esercitando ove necessario i poteri
sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2004.
17. L'accesso al prelievo
selettivo del cinghiale in Abruzzo da parte di cacciatori non residenti nella
Regione è subordinato all'accertamento, da parte della Provincia territorialmente
competente, dell'equipollenza del titolo abilitante in loro possesso a quelli
di cui al comma 8.
18. L'equipollenza del titolo
abilitante in possesso dei cacciatori non residenti è effettuato verificando la
corrispondenza dei contenuti didattici dei percorsi formativi da essi sostenuti
con quelli indicati dall'ISPRA.
19.
Le Province o gli ATC ove delegati stabiliscono per i singoli cacciatori il
numero e la classe sociale (in termini di sesso ed età) dei capi da abbattere;
tale assegnazione, ove numericamente inferiore rispetto ai cacciatori ammessi
al prelievo, avviene in base alla creazione di specifiche graduatorie basate su
dei criteri di priorità, in ordine: l'iscrizione all'ATC di appartenenza, la
partecipazione ai censimenti e ulteriori criteri meritocratici, prevedendo
sistemi che consentano la rotazione nell'attribuzione delle diverse classi
d'abbattimento in funzione dei capi assegnati negli anni precedenti. I capi da
abbattere sono assegnati in modo nominale ai singoli cacciatori.
20.
I cacciatori iscritti e ammessi agli ATC appartenenti alle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale, che partecipano alla gestione degli
ungulati, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, possono essere
esclusi dal pagamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC.
21.
Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento la Provincia concorda
con gli ATC la predisposizione del Piano quinquennale di gestione del
cinghiale.
22.
Il Piano quinquennale di gestione del cinghiale deve indicare la destinazione
differenziata del territorio di cui ai commi 27, 28 e la programmazione degli
interventi di gestione quali miglioramenti ambientali, metodi di prevenzione
dei danni, piani per il contenimento dei danni al patrimonio agricolo-zootecnico,
quantificazione delle presenze minime certe, piani di prelievo, controlli
quantitativi e qualitativi dei prelievi.
23.
Il Piano di gestione quinquennale deve inoltre prevedere:
a)
i criteri con i quali i selecacciatori intervengono come selecontrollori
durante le operazioni di controllo ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 10/2004.
I selecontrollori che appartengono ad una squadra di caccia assegnataria di una
zona o macroarea operano in maniera prioritaria il prelievo. Solo in mancanza
del numero necessario di selecontrollori appartenenti alle squadre, possono
partecipare al prelievo i selecontrollori ammessi, non appartenenti alle
squadre assegnatarie. Ogni selecontrollore avrà assegnata, dalla Provincia
competente, una zona di controllo. I criteri di assegnazione prenderanno in
considerazione i seguenti parametri:
1)
appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o
macroarea iscritto all'ATC;
2)
appartenenza del selecontrollore alla squadra assegnataria della zona o
macroarea ammesso all'ATC;
3)
residenza del selecontrollore nei Comuni ricandenti nella zona di controllo;
4)
proprietà o conduzione di fondi nei Comuni ricadenti nella zona di controllo;
5)
partecipazione ai censimenti primaverili della popolazione di ungulati.
Le
squadre di caccia assegnatarie delle zone o macroarea il cui territorio ricade
nella zona di controllo, hanno l'obbligo di fornire il personale necessario al
compimento dei censimenti;
b)
il Piano di assestamento annuale, realizzato dalle Province. Tale Piano di
assestamento può essere realizzato dall'ATC su delega della Provincia previo
accordo di cui al comma 15, sentiti i responsabili delle squadre e le organizzazioni
professionali agricole. Il Piano di assestamento deve almeno contenere:
1)
il piano di prelievo annuale;
2)
i dati relativi ai danni causati dalla specie e la loro georeferenziazione;
3)
gli interventi per la prevenzione dei danni;
c)
le altre azioni utili all'accertamento della presenza e della localizzazione
della specie cinghiale.
24. L'ATC nel caso sia
delegato previo accordo di cui al comma 15:
a)
provvede annualmente ad inviare alla Provincia i Piani di assestamento delle
macro aree entro la data del 15 maggio, la successiva relazione consuntiva
entro la data del 28 febbraio;
b)
per l'espletamento di tali funzioni l'ATC può avvalersi anche dei tecnici della
Provincia;
c)
qualora la Provincia verifichi una mancata o carente attuazione delle attività
di prevenzione dei danni arrecati dalla specie cinghiale o dei piani di
controllo della medesima specie, i cacciatori che esercitano la caccia al
cinghiale in forma individuale e collettiva e i selecontrollori possono essere
tenuti all'erogazione di un contributo economico, al fine di concorrere agli
oneri risarcitori conseguenti. Tale eventuale contributo, destinato alle
Province, dovrà essere determinato e notificato alle squadre e ai
selecontrollori non appartenenti alle squadre, prima dell'inizio della stagione
venatoria. La mancata corresponsione dello stesso, comporterà la sospensione
dall'attività di prelievo, sia come forma di controllo che di caccia, fino alla
data del versamento della somma dovuta. La quota di contributo individuale non
può essere superiore alla quota di iscrizione all'ATC interessato e comunque
non può superare euro 66,00.
25.
Nelle macro aree di caccia di cui al comma 27 devono essere garantiti:
a)
attuazione della prevenzione dei danni alle colture agricole;
b)
realizzazione dei conteggi di popolazione ed eventuale stima delle presenze;
c)
attuazione del Piano annuale di prelievo del cinghiale.
26.
Le squadre assegnate alle zone di caccia o alle macroaree e i cacciatori di
selezione hanno l'obbligo di assicurare la propria collaborazione alla
realizzazione dei censimenti e di quanto altro venga richiesto dall'ATC. La
mancata, o negligente, realizzazione dei censimenti o di quanto altro sia
richiesto dall'ATC o dalla Provincia è da considerare infrazione di carattere
grave ed è sanzionata dalla Provincia con apposito provvedimento con il quale
l'attività venatoria della squadra, o l'attività di controllo del
selecontrollore, può essere sospesa temporaneamente fino ad una intera stagione
venatoria.
27.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento la Provincia, nelle
more della realizzazione del Piano di gestione quinquennale del cinghiale di
cui al comma 21, concorda con gli ATC la suddivisione dei rispettivi territori
vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo della
conservazione della specie con il mantenimento di presenze compatibili alle
esigenze delle colture agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione
delle MA è compresa tra i duemila e i quindicimila ettari. A decorrere dal 1 agosto
2015, le modifiche alle MA sono effettuate dagli ATC e comunicate alla
Provincia entro e non oltre sette giorni dall'approvazione delle stesse da
parte dei Comitati di Gestione.
28.
Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del
cinghiale è da ritenere incompatibile con la salvaguardia delle colture
agricole e delle altre specie selvatiche. Fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 1-bis, in tale territorio, sono esclusi dalla gestione
faunistico-venatoria, tendente ad eliminare la presenza del cinghiale, i
cacciatori che partecipano alla gestione della specie all'interno della MA e
sono ammesse tutte le tecniche di caccia tranne la braccata.
29.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 27, l'ATC programma nelle varie
MA il prelievo venatorio, anche attraverso la differenziazione delle tecniche
di caccia, garantendo comunque la possibilità di utilizzo delle differenti
tecniche previste nel presente regolamento.
30.
La caccia al cinghiale nella MA è consentita esclusivamente attraverso le sotto
elencate tecniche:
a)
caccia in forma collettiva con il metodo della braccata, con ausiliari con
funzioni di cani da seguita;
b)
caccia in forma collettiva con il metodo della girata, con ausiliare con
funzione di cane limiere;
c)
caccia in forma individuale all'aspetto con arma a canna rigata munita di
ottica di puntamento;
d)
caccia in forma individuale con ausiliare con funzione di cane limiere;
e)
caccia in forma individuale alla cerca senza l'ausilio del cane.
Il
calendario venatorio regionale può prevedere l'utilizzazione di ausiliari con
funzione di cane limiere muniti di abilitazione ENCI. L'impiego di cani
abilitati ENCI è obbligatorio per le operazioni di controllo.
31.
La caccia al cinghiale in forma collettiva, nelle zone assegnate alle singole
squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato domenica e
festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere
superiore a tre. L'ATC [in accordo con la Provincia]
può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su
cinque, ad esclusione del martedì e venerdì. La giornata di caccia al cinghiale
in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per
l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09:00 con il posizionamento delle
poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.
32.
La caccia al cinghiale in braccata è consentita dal 1° ottobre al 31 dicembre o
dal 1° novembre al 31 gennaio.
33.
La caccia al cinghiale in forma collettiva è permessa con i metodi della
braccata e della girata, alle sole squadre regolarmente iscritte in un registro
predisposto dall'ATC [e vidimato dalla Provincia].
34. L'iscrizione al registro
dell'ambito deve essere richiesta dal caposquadra all'ATC attraverso la
compilazione di un apposito modello predisposto dall'ATC. L'incompleta o
inesatta compilazione dello stesso comporta la richiesta di integrazione entro
cinque giorni; la mancata integrazione entro i predetti termini comporta il
mancato accoglimento dell'istanza.
35. L'ATC, esaminate le
domande ed accertata la regolarità e completezza del modello di cui al comma
34, provvede all'iscrizione delle squadre al registro dell'ATC, dandone
comunicazione alla Provincia ed ai capisquadra, prima della stagione venatoria
in corso. Ciascuna squadra deve essere composta da un numero di componenti
adeguato all'estensione del territorio assegnato, e comunque compreso, di
norma, tra 15 e 80 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due
vice-capisquadra. L'ATC in presenza di contrasti tra le squadre o per
migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per
ottimizzare la gestione delle specie può ridurre o aumentare il numero minimo
di componenti delle squadre rispettivamente fino a dieci e trenta. Ogni
cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra sul territorio regionale.
36. L'ATC consegna ad ogni
squadra, qualunque sia la forma di caccia collettiva attuata, un registro di
battuta, contenente i verbali di battuta, uguale nella forma per tutte le
squadre operanti nella Provincia, con pagine numerate e vidimate, in cui sono
riportati tutti i dati identificativi della squadra, il numero dei componenti e
relativo elenco. Nel registro di battuta il caposquadra deve riportare: elenco
nominativi partecipanti alla battuta suddivisi per qualifica e mansioni assunte
all'interno dell'organizzazione della squadra, questi ultimi appongono la loro
firma autografa prima dell'inizio della battuta; la data ed il luogo di
braccata o di girata; tutte le informazioni richieste dall'ATC.
37.
Per l'effettuazione della braccata, sul luogo del raduno, all'apertura del
verbale sul registro di battuta e per tutta la durata della braccata devono
essere presenti contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno sei
componenti della squadra, per complessivi sette cacciatori.
38.
Per l'effettuazione della braccata non possono essere usati più di 10 cani
contemporaneamente. Le mute dovranno avere una composizione il più possibile
omogenea e i cani devono essere specializzati per la caccia al cinghiale.
39.
Ciascuna squadra di girata è composta da un numero di componenti compreso tra 5
e 15 cacciatori, ivi compresi un caposquadra ed almeno due vicecapisquadra; il
caposquadra ed i due vice-capisquadra devono essere titolari della qualifica di
cui al comma 8, lettere c) e d). Entro il 30 giugno 2017 i conduttori dei cani
della squadra di girata devono essere in possesso della qualifica di conduttore
di ausiliarie con funzione di cane limiere; i restanti componenti devono essere
in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 8, lettera c), d) oppure
g).
40.
Per l'effettuazione della girata, sul luogo del raduno, all'apertura del
verbale e per tutta la durata della girata devono essere presenti
contemporaneamente il caposquadra o un suo vice ed almeno tre componenti della
squadra, per complessivi quattro cacciatori.
41.
Nella composizione delle squadre è consentita la presenza di cacciatori non
residenti nella Regione Abruzzo, ammessi nell'ATC nel quale insiste la squadra,
fino ad un massimo di un quinto del totale dei componenti la squadra stessa.
42. A ciascuna braccata
possono partecipare cacciatori non appartenenti alla squadra, definiti ospiti,
in misura non superiore ad un quinto dei componenti presenti alla battuta
stessa, purché il numero minimo dei partecipanti sia assicurato dai componenti
della squadra; ciascun ospite deve essere annotato sul verbale e non può
partecipare a più di 10 battute complessive nel corso dell'intera stagione
venatoria e su tutto il territorio regionale.
43.
I componenti delle squadre di braccata che nel corso della precedente stagione
venatoria non effettuano un numero di braccate pari a 5, salve le assenze dovute
a malattie o motivi opportunamente giustificati, non potranno far parte della
stessa o di altre squadre per la successiva stagione venatoria.
44.
Entro il 30 giugno di ogni anno il caposquadra deve richiedere all'ATC la
conferma dell' iscrizione della propria squadra al registro dell'ATC
dichiarando:
a)
le eventuali modifiche nella composizione della squadra o l'iscrizione al
registro per le nuove squadre;
b)
mediante autocertificazione, che i componenti della squadra hanno effettuato il
versamento della quota d'iscrizione o di ammissione all'ATC e che abbiamo la
licenza di caccia in corso di validità.
45.
Il caposquadra, congiuntamente ai vice-capisquadra, è responsabile del rispetto
delle regole contenute nel presente Regolamento per la caccia al cinghiale in
braccata nella MA di cui al comma 49. Entro il 30 giugno 2016 i capisquadra e i
vice-capisquadra devono conseguire la qualifica di
selecacciatore/selecontrollore.
46.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul BURA l'ATC,
sentiti i capisquadra [e d'intesa con la Provincia],
all'interno delle MA, individua le zone di caccia al cinghiale da assegnare
alle squadre sulle quali praticare in forma esclusiva tale caccia.
47.
Le zone di cui al comma 46 sono costituite da un'area continua, di estensione
superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari, con i confini corrispondenti ad
elementi fissi facilmente determinabili ed individuabili quali strade, fossi,
ecc. Non costituiscono interruzione alla continuità territoriale elementi quali
strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili. Le zone di caccia sono individuate
dall'ATC. L'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo di
cinque anni, rinnovabile. Fatto salvo quanto previsto al comma 61, qualora
nelle MA rimangano zone non assegnate, l'ATC, su richiesta scritta da parte
delle squadre della MA, da formularsi entro il 31 agosto di ogni anno, le
ripartisce ed assegna, entro il 15 settembre, ed esclusivamente per la stagione
venatoria in corso, a ciascuna richiedente una sola zona di superficie
proporzionale al numero dei propri iscritti, possibilmente contigua a quella
già assegnata, utilizzando i criteri di priorità previsti al comma 56. Con la
nuova assegnazione la superficie complessiva a disposizione della squadra può
superare il limite di 2.000
ettari. L'ATC, in presenza di contrasti tra le squadre o
per migliorare la pianificazione faunistico-venatoria del territorio o per
ottimizzare la gestione delle specie può revocare o modificare l'assegnazione o
la perimetrazione delle zone anche durante la stagione venatoria in corso.
Qualora non pervengano all'ATC nuove richieste di assegnazione di zone non
assegnate, per l'anno venatorio in corso, provvede autonomamente alla
ripartizione e all'assegnazione di dette zone alle squadre della MA, in modo
proporzionale al numero dei propri iscritti, superando il limite dei 2.000 ettari ciascuna.
48. A ciascuna squadra
regolarmente iscritta nel registro dell'ATC e sulla base della richiesta
formulata dalla stessa squadra, l'ATC assegna una sola zona su cui praticare in
forma esclusiva la caccia al cinghiale fatti salvi i regolamenti delle MA di
cui al comma 49.
49.
Le squadre assegnate alla MA devono adottare apposito regolamento (Regolamento
per la caccia al cinghiale in braccata nella MA) per la disciplina dello
svolgimento delle braccate, con particolare riguardo agli aspetti della
sicurezza dei componenti delle squadre (prevedendone chiaramente anche le
modalità di occupazione e di abbandono delle poste) e degli altri fruitori del
territorio, e al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano di gestione
quinquennale del cinghiale. In caso di accordo tra loro le squadre assegnatarie
della MA, potranno operare all'interno della stessa senza il vincolo delle
zone.
50.
Il regolamento della caccia in braccata nella MA, redatto in conformità alle
prescrizioni del presente regolamento, del Piano di gestione quinquennale del
cinghiale, deve essere ratificato con provvedimento del Dirigente competente
dell'Amministrazione provinciale.
51.
I capisquadra assegnatari della MA devono eleggere, annualmente, un
responsabile (Responsabile della MA) ed un suo sostituto, il quale ha il
compito di coordinare l'attività di caccia nell'area secondo quanto previsto
dal regolamento di cui al comma 50 ed è il referente nei rapporti con l'ATC e
l'Amministrazione provinciale. L'avvenuta elezione del responsabile e del suo
sostituto devono essere comunicate all'ATC e all'Amministrazione provinciale
ogni anno.
52. In mancanza della nomina
del responsabile della MA e dell'adozione o dell'approvazione del regolamento
della caccia in braccata nella MA, l'ATC in accordo con la Provincia provvede a
nominare il responsabile della MA ed a stabilire le prescrizioni per lo
svolgimento delle braccate all'interno della MA avendo particolare attenzione
alle norme sulla sicurezza.
53. A ciascuna delle squadre
può essere assegnata una sola zona di caccia o una sola MA su tutto il
territorio regionale.
54.
Nelle MA e nelle zone di caccia assegnate alle squadre, anche durante lo svolgimento
della caccia al cinghiale, è consentito a tutti i cacciatori di esercitarvi
altre forme di caccia, tranne se partecipanti a qualsiasi titolo alla battuta
del giorno.
55.
La richiesta di assegnazione di una zona deve essere inoltrata all'ATC dal caposquadra
attraverso modulistica predisposta dallo stesso.
56.
Nel caso in cui due o più squadre richiedano la stessa zona di caccia, in
mancanza di un accordo, l'assegnazione della zona viene effettuata dall'ATC
sulla base di una graduatoria elaborata con i criteri di priorità di seguito
riportati e nell'ordine appresso elencato:
a)
squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che
abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva
con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC, residenti o nativi in uno
dei Comuni ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora
ricadenti anche parzialmente in aree protette e che hanno praticato la caccia
al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni;
b)
squadra già censita presso la Provincia o nell' ATC da almeno tre anni, che
abbia esercitato la caccia al cinghiale per tale periodo in maniera consecutiva
con maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC che hanno praticato la caccia
al cinghiale nella suddetta zona negli ultimi tre anni. Nel caso in cui il
Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni, delegazioni o altre entità
territoriali di natura sub comunale, nell'assegnazione di zone di caccia è data
priorità alla squadra con maggior numero di componenti residenti nella suddetta
unità sub comunale il cui territorio è ricadente nella zona di caccia;
c)
squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con
maggior numero di cacciatori iscritti all'ATC e residenti in uno dei Comuni
ricadenti nella zona di caccia richiesta o limitrofi, qualora ricadenti anche
parzialmente in aree protette;
d)
squadra di nuova costituzione e quindi non ancora censita presso l'ATC con
maggior numero di cacciatori iscritti;
e)
nella Zona di protezione esterna del PNALM, il numero dei componenti la squadra
partecipante alle girate va da un minimo di 5 ad un massimo di 15 cacciatori
incluso il conduttore del cane.
57.
Nelle aree fuori dalla Zona di protezione esterna (ZPE) del Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise e nei siti SIC ove accertata la presenza dell'orso,
sono applicate le misure di mitigazione inerenti l'attività venatoria previste
nel protocollo d'intesa per l'attuazione delle priorità d'azione previste nel
Piano d'azione di tutela dell'orso marsicano sottoscritto in data 27 marzo 2014
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il
PNALM, le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise. Nella Zona di protezione esterna
(ZPE), nel caso in cui il Comune sia suddiviso in frazioni, circoscrizioni,
delegazioni, il criterio prioritario, rispetto a quelli indicati nel comma 56
nell'assegnazione delle zone di caccia, è costituito dalla residenza del
maggior numero di componenti la squadra nella suddetta entità sub comunale il
cui territorio è ricadente nella zona di caccia.
58.
I provvedimenti di assegnazione, conferma o modifica delle zone sono adottati
dall'ATC sulla base dei criteri di cui al comma 56. Nel corso di una stagione
venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno 15 braccate. L'ATC può
revocare, previa valutazione delle motivazioni addotte dal Caposquadra,
l'assegnazione della zona di caccia alle squadre che non hanno raggiunto il
predetto limite.
59.
E' data facoltà alla Provincia di sospendere, anche durante la stagione
venatoria, le squadre che incorrano in gravi violazioni delle norme in materia
venatoria e di pubblica sicurezza.
60.
All'interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia
con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre
assegnatarie della MA o delle zone.
61.
Le squadre che, pur avendo fatto domanda nei tempi previsti, non hanno trovato
zone nelle MA, nel caso che un'area si dovesse rendere libera nel corso
dell'anno venatorio, possono essere assegnatarie della zona di caccia con un
provvedimento dell'ATC.
62. In caso di mancato
accoglimento da parte di nessuna squadra di un cacciatore può provvedere la
Provincia valutando residenza anagrafica, luogo di domicilio, luogo di nascita,
sentite anche le esigenze del cacciatore.
63.
Al fine di garantire la sicurezza di quanti, a qualsiasi titolo, frequentano le
zone di caccia, ciascuna squadra, di braccata o di girata, deve provvedere alla
segnalazione delle battute in corso attraverso l'apposizione, nei principali
luoghi di accesso e di maggiore frequentazione, di adeguata segnaletica con la
dicitura: "ATTENZIONE - braccata al Cinghiale in corso".
64.
La segnalazione di cui al comma 63 è apposta con un congruo anticipo, prima
dell'inizio della braccata di caccia al cinghiale e rimossa al termine della
stessa; solo nel caso di due giorni di caccia consecutivi, la tabellazione
apposta può essere rimossa al termine del secondo giorno.
65.
Durante l'attività di caccia al cinghiale, ciascun cacciatore deve indossare un
indumento di colore ad alta visibilità.
66.
Sono consentiti fucili con canna ad anima liscia e rigata; in caso di armi
semiautomatiche ad anima rigata, i fucili possono essere caricati con un
massimo di cinque colpi, di cui uno in canna e quattro nel serbatoio, anche nel
caso l'arma sia catalogata con capacità di serbatoio maggiore.
67.
Prima di effettuare il tiro, il cacciatore deve valutare che in caso di mancato
bersaglio, o nel caso in cui il proiettile attraversi il corpo dell'animale, il
proiettile attinga al terreno vegetale scoperto.
68.
Il tiro con arma rigata deve essere eseguito solo in situazione di ottima
visibilità dell'animale e su bersaglio posto a distanza inferiore a 200 metri.
69.
Durante la caccia collettiva al cinghiale è obbligatorio l'utilizzo di mezzi
ausiliari di comunicazione nel rispetto delle normative vigenti per consentire
una agevole comunicazione tra i cacciatori finalizzata prevalentemente alla
prevenzione di incidenti connessi all'attività venatoria.
70.
I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si
raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
71.
Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del
caposquadra o di un suo vice, il verbale di braccata nel registro di battuta,
con l'indicazione, almeno, di data, luogo della braccata ed elenco nominativo
dei partecipanti alla braccata stessa; il caposquadra, o in sua mancanza il
vice facente funzione, organizza e dirige la braccata; in particolare svolge le
seguenti mansioni:
a)
compila in apertura ed in chiusura il verbale di braccata nel registro di
battuta; annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della
squadra, intercorse durante la braccata;
b)
il componente della squadra avvisa immediatamente il caposquadra o, in sua
mancanza, il vice facente funzione, dell'abbandono o dell'allontanamento dalla
braccata;
c)
coordina le varie fasi delle operazioni di braccata;
d)
annota immediatamente sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi
avvistati e non abbattuti;
e)
chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei
capi abbattuti e avvistati;
f)
invia all'ATC il registro di battuta contenente i verbali di braccata, entro il
termine stabilito dallo stesso;
g)
sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di
prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
72.
Durante lo svolgimento della braccata ai partecipanti è consentito abbattere
esclusivamente il cinghiale e, se nel periodo ne è consentita la caccia, la
volpe (Vulpes Vulpes). Ai partecipanti alla braccata, è vietato abbattere altri
tipi di selvaggina, esercitare altre forme di caccia, detenere o utilizzare
munizioni diverse da quelle a palla unica.
73.
Durante lo svolgimento della braccata i partecipanti possono detenere ed
utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
74.
I capisquadra comunicano alla Provincia e all'ATC il luogo in cui la squadra si
raduna prima dell'inizio dell'attività venatoria.
75.
Nel luogo di raduno viene compilato, in tutte le sue parti, a cura del
caposquadra o di un suo vice, il verbale di girata, secondo il modello
predisposto dalla Provincia, con l'indicazione della data, del luogo della
girata e dell' elenco nominativo dei partecipanti alla girata stessa; questi
ultimi devono apporre la propria firma autografa negli appositi spazi del
verbale.
76.
Il caposquadra, o un suo vice, organizza e dirige la girata; in particolare
svolge le seguenti mansioni:
a)
compila in apertura ed in chiusura il verbale di girata;
b)
annota immediatamente eventuali variazioni nella composizione della squadra,
intercorse durante la girata; coordina le varie fasi delle operazioni di
girata;
c)
annota immediatamente, sul verbale il numero dei capi abbattuti, dei capi
avvistati e non abbattuti;
d)
chiude il verbale giornaliero con l'indicazione del numero, sesso ed età dei
capi abbattuti e avvistati;
e)
invia alla Provincia i verbali di girata, entro il termine stabilito dalla
stessa;
f)
sottopone i capi abbattuti alle consuete procedure di indagine sanitaria e di
prelievo di campioni biologici indicati dalla ASL competente per territorio.
77. In ciascuna girata può
essere utilizzato un solo cane in possesso del brevetto di ausiliare con funzioni
di cane limiere. Nella caccia collettiva con il metodo della girata sono
consentiti ospiti esterni alla squadra, in possesso di qualifica di cacciatore
in girata, per un massimo di un quinto dei componenti la squadra presenti alla
girata, salvo diversa disposizione della Provincia. Durante lo svolgimento
della girata è vietato ai partecipanti abbattere capi di selvaggina diversa dal
cinghiale.
78.
Durante lo svolgimento della girata i partecipanti possono detenere ed
utilizzare esclusivamente munizioni a palla unica.
79.
La caccia in forma individuale da postazione fissa con arma a canna rigata e
ottica di puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31 dai soli
cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
80.
Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di
calibro non inferiore a 6,5
mm, ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester,
W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizioni atossiche.
81.
E' vietato l'utilizzo di armi semi automatiche.
82.
I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei
territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione
della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico
della specie nel rispetto delle linee guida dell'ISPRA.
83.
Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da
postazione fissa può essere svolta esclusivamente da un componente la squadra
assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo svolgimento di
una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa comunicazione al
caposquadra.
84.
Il tiro può essere eseguito da punti di appostamento fissi, con arma in
appoggio idoneo, solo dopo aver valutato che il capo da abbattere sia
perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia
completamente libera da ostacoli e che, in caso di mancato bersaglio, o
nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla
colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
85.
Gli ultrasettantenni con i requisiti di cui al comma 79, che non hanno ricevuto
richiami per infrazioni venatorie negli ultimi 5 anni, hanno priorità nella
scelta degli appostamenti.
86.
La caccia in forma individuale a singolo con cane limiere può essere svolta,
nelle aree di cui al comma 31, dai soli cacciatori in possesso della qualifica
di cui al comma 8, lettera g).
87.
Durante l'azione il cacciatore a singolo può utilizzare un solo ausiliare con
funzioni di cane limiere.
88.
Per tale metodo di caccia possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna
rigata nei calibri di cui al comma 80. In caso di utilizzo di carabine
semiautomatiche le stesse non potranno esser caricate con più di tre colpi di
cui uno in canna e due nel serbatoio.
89.
I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale attività venatoria
nei territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica
autorizzazione della Provincia, possono essere utilizzati per interventi di
controllo numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile anche nelle
aree vietate alla caccia quali gli istituti faunistici, nel rispetto delle
linee guida dell'ISPRA.
90.
Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale a
singolo con cane limiere può essere svolta esclusivamente da un componente la
squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai contemporaneamente allo
svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona o MA, previa
comunicazione al caposquadra.
91.
Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere
sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia
completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o
nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla
colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
92.
Al fine della sicurezza, durante l'azione di caccia, il cacciatore a singolo
deve indossare un indumento di colore ad alta visibilità.
93.
La caccia in forma individuale alla cerca con arma a canna rigata e ottica di
puntamento può essere svolta, nelle aree di cui al comma 31, dai soli
cacciatori in possesso della qualifica di cui al comma 8, lettera c).
94.
Per tale metodo possono essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata di
calibro non inferiore a 6,5
mm ivi inclusi i 0.25 centesimi di pollice (Winchester,
W.S.M., ecc.), munite di cannocchiale di puntamento e con munizione atossiche.
95.
E' vietato l'utilizzo di armi semiautomatiche.
96.
I selecacciatori possono operare in regime di normale attività venatoria nei
territori di cui al comma 31; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione
delle Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo numerico
della specie al di fuori del periodo cacciabile nel rispetto delle linee guida
dell'ISPRA.
97. L'attività di caccia in
forma individuale alla cerca può essere svolta nelle zone di cui comma 31.
98.
Nelle zone o MA assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale alla
cerca senza l'ausilio del cane può essere svolta esclusivamente da un
componente la squadra assegnataria della zona o MA stessa, mai
contemporaneamente allo svolgimento di una braccata o girata nella stessa zona
o MA, previa comunicazione al caposquadra.
99.
Il tiro può essere eseguito solo dopo aver valutato che il capo da abbattere
sia perfettamente visibile e riconoscibile, che la traiettoria di tiro sia
completamente libera da ostacoli e che in caso di mancato bersaglio, o nell'
eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell' animale, la palla
colpisca il terreno vegetale scoperto a brevissima distanza dal bersaglio.
100.
Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve
inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno
numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dall'ATC o dal titolare
dell'azienda faunistico-venatoria e deve corrispondere al modello indicato
dall'ISPRA.
101.
Il capo abbattuto, se destinato ad attività di studio e ricerca deve essere
presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore
dall'abbattimento, ad un centro di raccolta e controllo organizzato dall'ATC
per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.
102. In ottemperanza alle
norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione dei Reg.
(CE) n. 852/2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n.
853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti
di origine animale, nonché delle linee guida applicative dei regolamenti
medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività
venatoria, possono avere la seguente destinazione:
a)
autoconsumo da parte del cacciatore;
b)
cessione diretta;
c)
commercializzazione, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un
centro di lavorazione delle carni.
103.
La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia
o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui
al comma 8, lettera f).
104. L'attività di recupero
dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità
sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province o ATC
diversi.
105.
Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può
farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone
comunicazione al proprio referente.
106.
Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di
addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione
delle aree protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e
caccia chiusa), dandone comunicazione alla Provincia secondo le indicazioni
stabilite dalla Provincia stessa.
107.
Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve
essere armato.
108. L'abilitazione
dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 3 anni. Detto rinnovo è rilasciato da
un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo
l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5
recuperi portati a termine con esito positivo.
109.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta
regionale procede alla revoca della DGR n. 605 del 01.09.2011 (Indirizzi
generali per la gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali per
la gestione delle popolazioni di cervo e capriolo).
_________________
Note all'art. 1:
Articolo
così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettere a)-s), del regolamento emanato con D.P.G.R. 20 agosto 2015, n.
5/Reg.
Vedi
il testo
originario.
_____________________________________
Art. 1-bis
(Salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal cinghiale nel territorio non vocato)
(Salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche: contenimento dei danni causati dal cinghiale nel territorio non vocato)
1.
Nel rispetto del Calendario venatorio, in presenza di danni documentati alle
colture agricole o alle altre specie selvatiche nel territorio non vocato
definito dal comma 28 dell'articolo 1, le Associazioni agricole rappresentate
nell'ATC possono presentare allo stesso istanza d'intervento scritta. L'ATC,
celermente, verificata l'effettiva presenza dei danni, incarica giornalmente
con nota scritta una squadra, già assegnataria di una zona e che partecipa alla
gestione della specie all'interno di una MA, d'intervenire. La squadra può
utilizzare tutte le tecniche di caccia e, in deroga a quanto previsto dal comma
28 dell'articolo 1, se autorizzata dall'ATC, anche la braccata.
2.
Le squadre interessate a partecipare alle attività previste dal presente
articolo presentano domanda scritta all'ATC entro il 31 agosto di ogni anno e
sono automaticamente inserite cronologicamente nell'elenco annuale da cui
l'ATC, con criteri di rotazione delle squadre e delle zone, le seleziona per
interventi giornalieri.
3. L'ATC alla nota scritta con
la quale incarica d'intervento una squadra, su cui riporta espressamente il
giorno d'intervento e l'autorizzazione o il diniego dell'utilizzazione anche
della tecnica di caccia della braccata, allega fotocopia della cartografia
dell'area in cui la stessa è chiamata ad agire.
4.
La squadra incaricata conferma, entro e non oltre dodici ore dal ricevimento
della nota d'intervento, l'accettazione dell'incarico e, decorso inutilmente
tale termine, l'ATC incarica dell'intervento la squadra che nell'elenco
cronologico la segue. La nota e la cartografia sono inviate prima dell'intervento
agli organi deputati al controllo.
5.
Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate
anche con mezzi telematici.
_________________
Note all'art. 1-bis:
Articolo
aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera t), del regolamento emanato con D.P.G.R. 20 agosto 2015, n.
5/Reg.
_____________________________________
Art. 1-ter
(Piani di gestione dei cervidi)
(Piani di gestione dei cervidi)
1.
La Provincia o gli ATC, delegati ai sensi del comma 15 dell'articolo 1, entro
sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, adottano un Piano
quinquennale di gestione dei cervidi. Per i cervidi nella tabella sottostante
vengono fornite le superfici ottimali dei comprensori cui fare riferimento per
la gestione di una popolazione.
|
Superficie
(ha)
|
Capriolo
|
1.500-5.000
|
Cervo
|
25.000
- 60.000
|
2.
Per quanto riguarda i cervidi per ogni comprensorio faunistico di gestione
devono essere identificati delle densità ottimali (dette densità obiettivo),
espresse come numero di capi ogni 100 ettari di territorio, intese e calcolate
rispetto alla superficie territoriale idonea alla specie di ciascuna unità di
gestione. Nella tabella sottostante vengono forniti i valori di riferimento
delle densità obiettivo per cervo e capriolo (i valori possono variare in
funzione delle condizioni locali e degli obiettivi delle specifiche strategie
di gestione adottate).
|
Densità
di riferimento indicative
|
Capriolo
|
10
-30 capi /100 ha
|
Cervo
|
1,5
- 6 capi/100 ha
|
3. I
Piani quinquennali devono contenere:
a)
la carta della vocazione faunistica;
b)
l'individuazione dei comprensori faunistici di gestione;
c)
gli obiettivi del piano;
d)
l'indicazione delle modalità per gli interventi di miglioramento ambientale;
e)
l'indicazione e la localizzazione degli eventuali danni causati dai cervidi e
gli interventi di prevenzione da adottare;
f)
l'indicazione delle modalità dei censimenti delle popolazioni;
g)
le indicazioni per la modulistica relativa alle varie fasi di gestione della
specie.
4. I
Piani quinquennali di gestione dei cervidi sono subordinati, per la loro
adozione, al parere dell'ISPRA.
5.
Ai fini di un'ottimale gestione faunistica delle popolazioni di cervo, la
Regione, le Province o gli ATC, possono stipulare tra loro o con altre regioni
e province non abruzzesi interessate, nonché con gli enti gestori delle aree
protette, specifici protocolli per la gestione della specie in ambiti
territoriali omogenei. Gli ATC per l'espletamento di tali funzioni devono
avvalersi di tecnici con qualifiche definite dall'articolo 1, comma 8, lettera
a).
_________________
Note all'art. 1-ter:
Articolo
aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera u), del regolamento emanato con D.P.G.R. 20 agosto 2015, n.
5/Reg.
_____________________________________
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