N.
00719/2013 REG.PROV.COLL.
N.
00499/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2012,
proposto da:
Associazione Italiana Per Il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Iannini in L'Aquila, via Duca degli Abruzzi, 18 - Sassa;
Associazione Italiana Per Il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Iannini in L'Aquila, via Duca degli Abruzzi, 18 - Sassa;
contro
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S.
Domenico;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana Della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Danilo Consorti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Federazione Delle Associazioni Della Comunita' Europea-Sezione Italia-F.A.C.E., rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Consorti, Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
Federazione Italiana Della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Danilo Consorti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Federazione Delle Associazioni Della Comunita' Europea-Sezione Italia-F.A.C.E., rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Consorti, Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
per l'annullamento
della deliberazione della giunta regionale n.492 del
30/07/2012 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2012-2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione
Abruzzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013
il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione della Giunta regionale Abruzzo n. 492
del 30.7.2012 è stato approvato il calendario venatorio 2012/2013.
A mezzo di numerose doglianze, analiticamente esaminate
in diritto, l’Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature ONG-ONLUS
(WWF) e l’Associazione Animalisti Italiani ONLUS hanno proposto il gravame in
epigrafe, passato in decisione all’odierna udienza pubblica del 12.6.13.
Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila che
ha controdedotto con memorie.
Sono poi intervenute ad opponendum la Federazione
Italiana della caccia (Federcaccia) e la Federazione delle Associazioni della
Comunità Europea – Sezione Italia (F.a.c.e.), che hanno parimenti illustrato
con memoria la loro posizione oppositiva verso i dedotti motivi di gravame.
Con decreto presidenziale 226/12 e con ordinanza 274/12
(confermata in appello dal Consiglio con ordinanza 4606/12), il Tar ha
accordato la misura cautelare limitatamente ad alcuni profili dell’impugnativa.
Con delibera n. 671 del 15.10.2012, la Giunta Regionale
–richiamate le predette misure di sospensiva sul calendario impugnato- ha
adottato modifiche ed integrazioni al (solo) dichiarato fine di conformarsi al
decisum cautelare del tar, senza peraltro che su tale sopravvenuta
deliberazione le parti abbiano espresso considerazioni di sorta.
Alla pubblica udienza del 12.6.13, la causa è stata
trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Va in primo luogo precisato che sussiste l’interesse alla
presente decisione, anche se l’impugnativa riguarda il calendario venatorio per
un periodo ormai trascorso (2012-2013); ciò in quanto –trattandosi di
provvedimenti annuali che regolano la caccia sul territorio- le normae agendi
della sentenza possono ancora rivestire concrete utilità, ai fini della
predisposizione dei prossimi calendari (sul punto, funditus, questo tar n.
606/13, 440/12; cfr. anche Tar Lombardia -MI- 533/2010).
Risulta inoltre pacifica e non controversa la
legittimazione attiva dei ricorrenti, enti associativi radicati sul Territorio
Nazionale, statutariamente esponenziali di interessi di tutela ambientale e
protezionistica.
Passando al merito del gravame, con un lungo preambolo in
diritto (che anticipa le doglianze di dettaglio prescrittivo), le ricorrenti
hanno ripreso argomentazioni generali già svolte nel corso delle varie
impugnative azionate da associazioni ambientalistiche su pregressi calendari di
caccia, insistendo nel rilevare, a carico della procedente Regione, la mancanza
di un aggiornato piano faunistico venatorio regionale e il consequenziale
deficit di dati scientifici sul prelievo (e sulla salute) delle varie specie
interessate dalla caccia, circostanze che avrebbero dovuto impedire più in
radice qualsiasi programmazione venatoria, fatta salva, in ogni caso, la
sistematica illegittimità delle prescrizioni non condivise dall’ISPRA.
A tali doglianze hanno replicato i patroni resistenti.
Essi sostengono che, a ben vedere, non potrebbe opporsi
l’effettiva carenza in Abruzzo di un piano regionale faunistico, partendo
dall’art. 12 della L.R. 10/04 ove si prevede che la Regione debba coordinare nel
proprio piano faunistico la compatibilità dei piani faunistici venatori
provinciali; ebbene, alla luce delle intervenute approvazioni regionali per
tutti i piani faunistici medio tempore predisposti dalle Province abruzzesi
(così la Regione ha ritenuto di procedere, in luogo di un proprio piano di
coordinamento), la verifica della compatibilità di cui al citato art. 12 L.R.
10/04 dovrebbe intendersi implicitamente effettuata, così da sostituire a tutti
gli effetti la formale delibera di un nuovo piano faunistico regionale.
Ritiene il collegio di dissentire in primo luogo da tale
abile ma infondata ricostruzione ermeneutica, mirata a ravvisare, nell’attività
approvativa dei piani provinciali ad opera della Regione, una formazione
implicita del piano faunistico venatorio, di diretta competenza del citato ente
territoriale.
In realtà, l’art. 12 della L.R. 10/2004 puntualizza in
modo univoco che tale piano “è approvato dal Consiglio Regionale ed ha validità
quinquennale”. Pertanto non si vede come l’avvenuta approvazione singulatim
dei quattro piani provinciali possa aver sostituito per implicito quel vaglio
consiliare, chiamato a coordinare in modo unitario, autonomo e sopraordinato
–attraverso un esame di compatibilità complessiva- i singoli piani delle Province.
Senza oltre considerare che –nel peculiare modus operandi scelto dalla Regione-
solo il piano provinciale approvato per ultimo avrebbe potuto coordinarsi con
gli altri tre, visto che le approvazioni de quibus non sono intervenute
contestualmente, bensì a distanza di tempo una dall’altra. In ogni caso si
vedrà in proseguo come, fra quelli provinciali, solo il piano faunistico della
Provincia di Teramo è stato approvato nel 2011, mentre gli altri piani
risultano vagliati dalla Regione da oltre cinque anni, vale a dire più o meno
da quando ha perso efficacia il piano venatorio regionale fermo al 2007, così
che nessuna effettiva supplenza pianificatoria potrebbe comunque presumersi da
tali approvazioni regionali.
Quanto alle ricadute, sul calendario venatorio, di un
carente piano faunistico regionale e di una carente presupposta banca dati
scientifica in grado di testare la salute della fauna selvatica (anche di
quella sicuramente non cacciabile, che potrebbe tuttavia incontrare nel
prelievo di altre specie una insidia per il suo habitat e per la sua catena
alimentare), recentemente questo tar (sentenza 606/13) ha osservato in via
generale quanto segue, dopo aver premesso la conferma del pacifico principio
giurisprudenziale che vede la Regione tenuta a fornire congrua motivazione,
laddove intenda discostarsi dal parere dell’ISPRA.
“Ulteriore questione (si afferma testualmente nella
citata decisione) riguarda il caso in cui nella Regione di riferimento non
operi in modo adeguato il prescritto monitoraggio scientifico della fauna, in
base al quale le autorità venatorie sono chiamate a prendere decisioni sui
periodi di caccia. In difetto di tale monitoraggio, occorre chiedersi se la
programmazione della caccia debba essere o meno radicalmente inibita, in attesa
che le amministrazioni provvedano ad acquisire i necessari flussi informativi
(in senso affermativo spingono le ricorrenti). Quanto alla effettiva
sussistenza di un deficit di programmazione e di gestione dei dati sulla fauna
cacciabile, le associazioni de quibus si sono diffuse sia nel ricorso
introduttivo che nei motivi aggiunti, sostenendo che in Abruzzo mancherebbe
quella rete differenziata di piani e programmi per la gestione
faunistico-venatoria ed ambientale sul territorio, pure ampiamente prevista dalle
normative di settore europee, nazionali e regionali (in primis: direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e la connessa “guida
alla disciplina di caccia” della commissione europea, ove si argomenta della
necessità di “efficaci sistemi di monitoraggio basati su dati scientifici in
modo da assicurare che qualsiasi utilizzazione sia mantenuta a livelli
sostenibili per le popolazioni selvatiche”, art. 1 legge 157/92; artt. 13 e 26
LR 10/04, secondo cui le province sono chiamate a trasmettere alla Giunta
regionale “improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni anno”, una relazione
illustrativa sullo status delle popolazioni di animali selvatici omeotermi
comprendente dati sugli abbattimenti e sulle catture nella stagione venatoria
appena conclusa, corredata dalla consistenza numerica dei cacciatori
residenti). Le associazioni ricorrenti hanno riportato in proposito alcune
dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore regionale alla caccia,
dalle quali si troverebbe conferma che i dati scientifici mancherebbero dal
2004, ed a tale inconveniente la Regione starebbe ponendo (tardivo) rimedio con
la predisposizione in itinere del nuovo piano faunistico regionale. Da qui si
sostiene che la PA intimata–per di più con un piano faunistico venatorio
regionale in prorogatio dal 2004 (recte, dal 2007,in tal senso, cfr. delibera
di consiglio regionale n. 78/2011)- non avrebbe potuto svolgere alcuna azione
amministrativa di programmazione dell’attività venatoria, atteso che il
monitoraggio delle specie costituirebbe l’inderogabile presupposto per
l’applicazione dei poteri di deroga alle prescrizioni nazionali, stabilite
dagli artt. 18 e 19 bis della legge 157/92 (…). Da ciò tuttavia non può
conseguire una inibizione tout court dell’intera attività venatoria sul
territorio regionale (…). Può peraltro ben affermarsi che la carenza del
monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che
necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella
soggetta materia, potestà che –almeno per le parti rilievo nella presente
vertenza- rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione
dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell’Ispra, con il quale
dovrebbe essere peraltro perfezionata una fruttuosa interlocuzione previa;
quanto sopra, con l’intesa che il programma venatorio potrà interessare le sole
parti che detto Istituto –sulla base di propri studi scientifici sul
territorio- ritiene compatibili con la buona salute delle specie interessate. Si
vuole cioè affermare che quell’Organo di consulenza scientifica –attraverso i
dati di sua diretta disponibilità- è in grado, almeno in parte, di supplire al
difettoso monitoraggio operato dalle amministrazioni del territorio, così che
queste ultime possono ragionevolmente recepire le indicazioni di caccia rese
nei pareri dell’Ispra, beninteso per le sole componenti prescrittive basate su
studi scientifici già acquisiti, e sempre che la consulenza non subordini il
parere positivo di cacciabilità ad ulteriori verifiche delle amministrazioni
destinatarie (verifiche che non potrebbero essere improvvisate per l’occasione
od affidate in extremis ad organi locali, in mancanza di una generale banca
dati maturata e coordinata per tempo). Resta poi inteso che –pur nel delineato
e più generale deficit informativo- le disposizioni regolatorie regionali
possono basarsi su dati aliunde acquisiti da altri Organismi scientifici
accreditati, dati comunque da riferire e da analizzare nello specifico contesto
territoriale di intervento, e sempre in stretto coordinamento con l’Ispra. E’
poi appena il caso di precisare che la suesposta programmazione (straordinaria)
di caccia determina un impedimento alla Regione di esprimere un legittimo
dissenso sul parere reso dal predetto Istituto scientifico, dissenso invece
–come sopra visto-altrimenti delineabile attraverso congrua motivazione, ma
solo nei casi di rituale disponibilità, da parte della PA procedente, della
presupposta ricognizione delle popolazioni faunistiche, proprio perché nessuna
argomentazione tecnico-scientifica la Regione sarebbe in grado di opporre in
modo attendibile, senza il necessario monitoraggio delle specie, formalizzato
secondo le modalità di legge”.
Premesso quanto sopra, nell’adattare le suesposte
considerazioni alla presente vertenza sul calendario 2012-2013, deve prendersi
atto di contributi difensivi dei patroni resistenti che hanno comunque
evidenziato in questo giudizio la presenza di un’attività istruttoria di tipo
scientifico e di tipo statistico (es. dati di carniere, seppure spesso molto
limitati ed imprecisi) della PA procedente, anche sulla base di cognizioni
sulla popolazione faunistica aliunde acquisite, pur se ancora in assenza della
necessaria banca dati voluta dalle citate legislazioni di settore (banca dati a
sua volta propedeutica ad un aggiornato piano venatorio regionale ancora in
itinere).
Ciò comporta che –ferma restando la possibilità di
adottare prescrizioni di caccia conformi alle documentate indicazioni
dell’ISPRA- non resta in via generale sempre inibito un favorevole scrutinio
giurisdizionale per quelle prescrizioni che, con adeguata motivazione,
intendono (non già disattendere il parere ISPRA, bensì) regolamentare
fattispecie non direttamente istruite dallo stesso Istituto, con apposite
statistiche sul territorio abruzzese.
Sulla base delle richiamate premesse può passarsi
all’esame dei singoli profili censori sul gravato calendario.
Sulla preapertura al primo settembre per le 4 specie
(tortora, merlo, cornacchia grigia e gazza).
Si palesano fondate le doglianze che evidenziano
l’illegittimità di tale preapertura, per la mancanza di “adeguati piani
faunistici-venatori”, ai quali l’art. 18 della legge 157/92 subordina eventuali
anticipi della stagione rispetto alle ordinarie tempistiche ivi stabilite. Come
sopra argomentato, manca in radice un aggiornato piano faunistico regionale di
coordinamento (“che nel mese di ottobre 2007 avrebbe cessato il periodo di
validità assegnatogli dalla legge regionale”, sic, delibera consiliare 78/2011
in atti), mentre tre fra i quattro piani venatori provinciali risultano
approvati da oltre cinque anni (fa eccezione il piano venatorio teramano); né
tale pre-apertura risulta specificamente motivata da cognizioni scientifiche
acquisite ad hoc, senza che una iniziativa così delicata per gli equilibri e
per il riposo delle specie coinvolte possa essere eventualmente intrapresa solo
sulla base di alcuni dati relativi agli abbattimenti (come invece delineato dal
patrono della Regione alla pag. 10 della sua memoria del 19.9.12). Né è stato
evidenziato in causa alcun favorevole parere rilasciato in proposito
dall’ISPRA.
Non può invece convenirsi con le ricorrenti che
l’anticipo di caccia avrebbe determinato il palese superamento del periodo
massimo consentito di caccia per il Merlo e la Tortora (periodo pari a tre mesi
e mezzo ai sensi dell’art. 18 legge 157/92, che secondo le censure attoree
risulterebbe eccedente, a causa della disposta chiusura della stagione per tali
specie al 31 dicembre, anziché al 15 dicembre). In realtà la preapertura consta
di 2 giorni, pertanto il periodo intercorrente fra il primo giorno successivo
alla preapertura ed il primo giorno di rituale apertura non può essere
conteggiato (sul punto è pertanto da condividersi quanto affermato dalla
Regione nella sua citata memoria 19.9.12).
Specie in declino:
SPEC acquatiche incluse nel calendario (Frullino, Codone,
Mestolone, Canapiglia e Combattente).
Le censure sono fondate, per le ragioni già diffusamente
esposte nella sentenza di questo Tar n. 440/12 alle quali si rinvia sul punto,
senza che per superare il giudizio di illegittimità possa risultare sufficiente
l’inserimento -nella relazione tecnica del calendario 2012/2013- del mero dato
di carniere 2011/2012 reso in modo peraltro del tutto parziale su due soli ATC.
Specie in declino
Specie SPEC terrestri incluse nel calendario (Quaglia,
Beccaccia, Tortora, Allodola).
Ritiene il collegio che il quadro motivazionale
sull’assenza del trend negativo delle specie in questione non possa superare lo
scrutinio di legittimità, pur dovendosi dare atto di un monitoraggio
presupposto –ancora insufficiente- che quantomeno manifesta significativi segni
di discontinuità rispetto a precedenti calendari.
Il dato di carniere non può essere il solo fattore sul
quale basare l’ “an” ed il “quantum” della cacciabilità
(soprattutto) delle specie in declino, ed in questo senso può condividersi la
dettagliata analisi svolta dalle associazioni ricorrenti, di cui non convincono
invece le concludenze inibitorie più estreme, atteso che la stessa Ispra non
risulta abbia ritenuto tali specie in condizioni di assoluta ed obiettiva non
cacciabilità.
Si vuole pertanto affermare che, in presenza di alcune
accortezze mirate a scongiurare gli effetti distorsivi evidenziati dalle stesse
ricorrenti, tali dati di carniere potranno concorrere a giustificare un
proporzionato prelievo (anche) di dette specie. In primo luogo, occorre un
incremento dei dati statistici di riferimento, non potendo restare sufficienti
–come avvenuto per tre province nel calendario in esame- i dati degli
abbattimenti dell’ultima stagione venatoria (i quali in sé considerati
impediscono il necessario confronto con pregressi periodi).
In secondo luogo –per dare significato utile al
mantenimento negli anni dello stesso numero di esemplari prelevati- occorre non
incrementare lo sforzo di caccia, per evitare che tale incrementi rappresentino
il rimedio per far fronte ad un declino effettivo della popolazione presente.
In assenza poi del piano di prelievo ad hoc per le specie
SPEC, ed a fortiori in carenza di un aggiornato piano faunistico-venatorio
regionale, devono essere comunque recepite in via di precauzione le indicazioni
dell’Ispra, secondo i criteri ripetutamente affermati da questo tar, senza
possibilità di disattendere queste ultime, eccetto solo per eventuali casi
caratterizzati da eclatanza motivazionale, idonea a dare palmare contezza delle
(buone) ragioni del dissenso. Nel delineato contesto appaiono inficiate in
radice da insanabile illegittimità le previsioni sulle SPEC non acquatiche ove
la Regione non ha inteso conformarsi al parere Ispra, in particolare allegando
–a sostegno di chiusure posticipate (es. per la beccaccia il 20 gennaio anziché
il 31 dicembre)- motivi riconducibili alla cd. decade di sovrapposizione (per
non rientrare cioè nella decade di migrazione vietata dalla Commissione
europea), come se detta minima ed imprescindibile attenzione costituisse misura
sufficiente per aumentare la pressione venatoria su specie in declino,
nonostante una contraria indicazione Ispra.
Va peraltro rilevato che per quanto riguarda la beccaccia
l’interesse alla censura sulla disposizione impugnata deve intendersi venuto
meno, in quanto la Regione ha inteso conformarsi in corso di causa -ed in tempo
utile- al parere dell’ ISPRA, dal quale si era invece discostata in relazione
alla data di chiusura della caccia, fissata al 20 gennaio 2013 anziché al 31
dicembre 2012.
Infatti con la sopravvenuta DRG n. 671 del 15.10.12
(citata in narrativa), si è tra l’altro provveduto a modificare il predetto
termine nei sensi indicati dal predetto Istituto scientifico, attraverso un
modus operandi, qui non limitato ad una mera manovra conformativa alla misura
cautelare. Va anzi detto che proprio l’ISPRA –interpellata in merito a tali
modifiche- ha espresso condivisione piena con nota del 12.10.12 (atti
depositati dall’Avvocatura erariale in altro contenzioso –RG 589/12- anch’esso
relativo al calendario venatorio 2012/2013).
In buona sostanza, appare al collegio che la nuova
disposizione di caccia in questione –al contrario delle altre deliberate in
quella sede- scaturisca da un ripensamento sostanziale sul punto, vista anche
l’accurata ed autonoma istruttoria condotta sul punto, comprensiva di un
apposito e dedicato parere ISPRA.
Specie acquatiche non SPEC (Germano reale, Alzavola,
Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua);
In relazione alle specie acquatiche sopra evidenziate, è
fondata la censura con cui le associazioni ricorrenti lamentano che la Regione
Abruzzo ha ampliato i periodi di caccia in difformità dal parere ISPRA
(chiusura al 31 gennaio anziché al 20 gennaio).
In proposito si richiamano le considerazioni del collegio
sull’impossibilità della Regione di discostarsi delle indicazioni del predetto
Istituto, in assenza di una propria idonea banca dati (collegata ad un
aggiornato piano faunistico venatorio regionale), in grado di dare attendibile
supporto scientifico ai motivi del dissenso.
Si fa rinvio altresì a quanto già detto:
- a proposito dei dati di carniere e dei limiti del loro
utilizzo soprattutto quando acquisiti in modo episodico per il solo anno
2011/2012 (come emerge dalla relazione tecnica allegata);
-alla inconsistenza motivazionale basata sull’utilizzo
della c.d. decade di sovrapposizione.
Circa la contestata inerzia della Regione rispetto a
quanto segnalato dall’Ispra con nota 31463 del 27.8.2012 sulla crisi ambientale
determinata dalla siccità (con particolare, ma non esclusivo riguardo alla
salute di tali specie), trattasi di doglianza non valorizzabile nella presente
sede impugnatoria, avendosi riguardo ad una corrispondenza intervenuta dopo
l’adozione del gravato calendario (ex delibera di giunta del 30.7.12), in vista
di possibili modifiche di quest’ultimo (con una contestata inerzia regionale
nella gestione del calendario stesso, inerzia che, in quanto tale, non
corrisponde alla causa petendi del gravame, e che non risulta neanche previamente
contestata mediante diffide procedimentali ad adempiere, in disparte la
specialità dell’azione sul silenzio ex artt. 31 e 117 CPA). Da ciò scaturisce
l’inammissibilità del predetto motivo.
Specie terrestri non SPEC (Torbo bottaccio, Tordo sassello,
Cesena, Colombaccio);
Anche per dette specie la Regione Abruzzo ha previsto
periodi difformi rispetto a quanto indicato dall’ISPRA, deliberando la chiusura
della caccia per il torbo bottaccio, il tordo sassello e la cesena al 20
gennaio anziché al 10 gennaio, mentre per il colombaccio è stata disposta
l’apertura in forma vagante fino al 31 gennaio, in luogo dell’indicazione
dell’Ispra al 20 gennaio.
La censura delle ricorrenti associazioni, mirata ad
evidenziare il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Regione nel
disattendere il parere dell’Istituto, coglie nel segno in virtù delle esposte
considerazioni sulla insufficienza dei dati di carniere (peraltro, nel caso in
questione, particolarmente generici ed equivoci), nonché sull’inconferenza motivazione
della cd. decade di sovrapposizione.
Tutela della Tottavilla;
Le associazioni ricorrenti si soffermano sulla mancata
adozione -da parte della PA intimata- di misure mirate ad evitare confusioni
tra specie cacciabili e specie protette, con particolare riguardo al fatto di
aver consentito il prelievo dell’allodola, senza valutare la possibile
confusione con un altro alaudide protetto a livello comunitario (per l’appunto,
la Tottavilla).
Nel caso in questione non viene tuttavia evidenziata
alcuna divergenza della Regione rispetto al parere Ispra, il quale ha
richiamato il principio di confusione solo in relazione alle specie moretta e
moretta tabaccata, sulle quali la Regione stessa (per diretta ammissione delle
ricorrenti) ha provveduto in conformità.
La censura va pertanto disattesa.
Divieto di trasporto con mezzi motorizzati di armi ed
ausiliari all’interno dei distretti di gestione della Coturnice;
La doglianza prende le mosse dal parere Ispra, ove si
ritiene “azione prioritaria e non rinunciabile” l’introduzione del divieto di
trasporto con mezzi motorizzati di armi ed ausiliari (id est, cani) all’interno
dei distretti di gestione della Coturnice, al fine di garantire una minore
pressione venatoria sulla specie, facilitando un maggiore controllo del
bracconaggio.
E’ qui in discussione non già l’introduzione del divieto
(effettivamente deliberato dalla Regione nei confronti di tutti i cacciatori
che frequentano quelle aree), bensì la modalità del controllo ed il tipo di
sanzioni in caso di violazione del divieto stesso. Più in particolare, le
ricorrenti sostengono che la Regione avrebbe eluso l’indicazione dell’Ispra,
per aver demandato gli accertamenti alla provincia dell’Aquila (l’unica
“territorialmente interessata dalla presenza della problematica”), senza
indicare i provvedimenti conseguenti alla violazione; in particolare, secondo
le ricorrenti, si sarebbe dovuto deliberare una clausola di salvaguardia
mediante cui punire il trasgressore vietandogli la caccia, nei distretti della
coturnice, anche alle altre specie.
Va sul punto puntualizzato che se è vero che il
calendario venatorio (regionale) deve essere adottato dalla Regione senza
possibilità di delegare alle Province attività regolatorie in bianco (eccetto
competenze meramente integrative; sul punto, funditus, cfr. sentenza questo tar
n. 606/13), è tuttavia altrettanto vero che nel caso ora in vertenza non è
stata delegato alcun contenuto prescrittivo del calendario, trattandosi di un
mero rinvio all’attività di vigilanza sulle attività di caccia, con specifico
riguardo alla gestione delle strade ricadenti nei distretti di presenza della
coturnice. Né questo Tar può sostituirsi alle PA di regolazione, introducendo
le misure sanzionatorie auspicate dalle ricorrenti, in assenza peraltro di conformi
indicazioni dell’ISPRA di cui lamentare la mancata conformazione.
Anche detta doglianza va pertanto disattesa.
Munizioni atossiche per la caccia agli ungulati;
Secondo le ricorrenti, la Regione avrebbe immotivatamente
disatteso l’indicazione dell’Ispra in merito all’utilizzo di munizioni
atossiche per la caccia agli ungulati, visto che il piombo presente nelle
munizioni ordinarie determinerebbe seri effetti negativi sulla conservazione
delle popolazioni rapaci necrofagi, che ingeriscono le carni degli animali
feriti e non recuperati, senza considerare i negativi effetti anche sulla
salute umana in relazione al fatto che i frammenti di piombo –di dimensioni
estremamente ridotte- non potrebbero essere eliminati durante la macellazione
ed il confezionamento delle carni.
La doglianza è all’evidenza fondata.
Gli Uffici regionali, per conformarsi alla pronuncia del
tar n. 440/12 che aveva ravvisato l’illegittimità su tale specifico punto del
calendario 2011/2012, avevano in effetti predisposto per la Giunta
Regionale una bozza di Calendario 2012/2013 con precise misure di divieto di
munizionamento di piombo nelle aree più delicate, per la presenza delle specie
necrofaghe come Nibbio Reale e Grifone.
Ebbene, come correttamente lamentato nel gravame, senza
alcuna motivazione la Giunta regionale ha cancellato tale previsione, con
correzione apportata a penna e richiamo, sempre a penna, nella delibera
impugnata.
Ora, appare chiaro come un simile modus procedendi non
possa comunque superare alcun scrutinio di legittimità, visto che qui non
rileva solo la immotivata disattenzione dal parere Ispra. Infatti, in presenza
di un decisum del Tar che aveva già censurato sul punto il precedente
calendario, la Giunta regionale ha ritenuto –in contrasto con ogni regola di
buon andamento, di trasparenza e di motivazione- di relegare in sordina
l’attività conformativa predisposta dagli uffici di giunta, mediante una
cancellazione a penna su cui pare inutile insistere nei commenti; quanto sopra,
peraltro, contravvenendo con una simile superficialità ad un profilo
prescrittivo altamente delicato, che involge la (mancata) tutela della salute
pubblica prima ancora delle specie protette.
Si ribadisce pertanto il fondamento della esposta
censura.
Con la citata delibera n. 671/12, la Regione è peraltro
tornata sull’argomento, deliberando una modifica significativa in tal senso,
dando cioè corso “ad un’istanza di sensibilizzazione ed orientamento del mondo
venatorio vietando l’uso delle munizioni contenenti piombo secondo quanto già
stabilito nella proposta di calendario venatorio in parte qua non recepita
nella DGR 492/2012 e che corrisponde (ad) un ampio recepimento dei suggerimenti
ISPRA, secondo la possibile attuazione concreta dei medesimi”. Trattasi di un
intervento che appare tuttavia limitato alla mera conformazione al decisum
cautelare del Tar, senza assumere sostanziali ed autonomi contenuti di
ripensamento in autotutela, visto che l’opinamento della Regione sulla soggetta
materia (espresso sempre nella delibera in questione) è quello di ritenere le
indicazioni ISPRA nella soggetta materia come meri “spunti di tutela
dell’ecosistema” rimessi al legislatore statale, privi di pertinenza con le attribuzioni
istituzionali di quell’Organo consultivo. Per quanto possa rilevare sulla
delimitazione del presente scrutinio giudiziale demandato al collegio, va
comunque precisato che le dette considerazioni –pur spiegando ex post
l’immotivato portamento deliberativo della Giunta (che ha a suo tempo tout
court disatteso le contrarie proposte formulate dai suoi Uffici)- non possono
essere in alcun modo condivise, poiché torna a ripetersi che gli effetti
tossici delle munizioni hanno un diretto riverbero (oltre che sulla salute
umana) sulla salute delle specie predatorie, così che l’intervento dell’ISPRA
appare del tutto conforme alle finalità perseguite dal predetto Istituto, senza
oltre considerare che –a tutto voler concedere- l’importanza della posta in gioco
dovrebbe ragionevolmente determinare l’adozione in materia delle più rigorose
misure precauzionali, a prescindere dal fatto se i rapporti ISPRA
sull’argomento costituiscano o meno meri “spunti di tutela dell’ecosistema”.
-Sulla dedotta violazione dell’art. 5 DPR 357/97 per
mancata sottoposizione del calendario alla Valutazione di Incidenza Ambientale;
La Regione ha ritenuto di esonerare il calendario
2012-2013 dalla Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti SIC e ZPS della
Rete Natura2000, considerando nella delibera impugnata che “devono essere
sottoposti a valutazione (…) i piani faunistici e non il calendario venatorio”,
e ciò in relazione al disposto del secondo comma dell’art. 5 del DPR 357/97,
secondo cui a tale procedura devono essere sottoposti i “piani territoriali
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori e
le loro varianti”.
Secondo le ricorrenti, le disposizioni del DPR 357/97
dovrebbero applicarsi anche ai calendari venatori, e ciò in virtù del successivo
comma 3 del medesimo articolo ove si precisa che detta procedura riguarda anche
quegli “interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat”.
Ritiene il collegio che la censura debba ritenersi
fondata, atteso che nel caso in vertenza il calendario è stato adottato in
assenza di un aggiornato piano faunistico-venatorio regionale. Può pertanto qui
agevolmente prescindersi dal complesso dibattito giuridico relativo alla necessità
o meno –in sede di calendarizzazione della caccia- di duplicare la VIA già
effettuata a monte nel piano regionale, la cui latitanza nel caso di specie
esclude ovviamente duplicazioni di sorta. In un simile contesto –acuito dalla
mancanza di una banca dati scientifica di autonoma e diretta disponibilità
della Regione- resta evidente come il calendario finisca per assumere quella
valenza di intervento sensibile e significativo tale da imporre lo svolgimento
della procedura di valutazione prevista dal DPR 357/97, tenendo peraltro conto
che si sta argomentando di siti di protezione regionale di importanza europea.
Resta peraltro inteso che fondatezza di tale censura
assume conseguenze invalidanti a cascata, visto che tutte le disposizioni del
calendario che afferiscono alle aree protette illegittimamente sottratte alla
procedura di VIA finiscono per risentire di un vizio derivato di fondo,
connesso appunto a tale lacuna istruttoria in grado di aver alterato
concludenze regolatorie che –sulla scorta della valutazione omessa- avrebbero
potuto essere diverse; questo comporta, sotto l’aspetto processuale,
l’accoglimento per invalidità derivata di tutte le censure avverso le
disposizioni di caccia sui siti della rete natura2000 (quelli cioè che
avrebbero dovuto essere sottoposti alla valutazione di incidenza). Quanto sopra
tuttavia non elide –almeno negli opportuni casi- il sindacato giudiziario di
dettaglio che il collegio intende comunque mantenere, senza ricorrere ad
assorbimenti di sorta (cfr. in particolare la doglianza che segue, che attiene
alla protezione dell’orso marsicano), e ciò proprio per consentire che la
presente pronuncia –che interviene ovviamente a stagione venatoria ormai
conclusa- possa avere concrete utilità conformative in vista dei futuri
calendari;
-La tutela dell’Orso bruno marsicano;
lamentano le ricorrenti che la Regione Abruzzo avrebbe
attuato una insufficiente protezione dell’orso marsicano, senza considerare
l’intero areale di distribuzione della specie così come localizzato nell’accordo
PATOM (che comprende vaste aree degli Ernici e dei Simbruini, la valle del
Sagittario, alcune aree dei versanti della valle Peligna etc.). In particolare,
pur dopo aver subìto l’annullamento giurisdizionale delle (insufficienti)
misure del calendario scorso a tutela dell’Orso bruno marsicano (sent. di
questo tar 440/12), l’assessorato regionale si sarebbe questa volta basato sul
lavoro di un tavolo tecnico, limitando tuttavia l’attività di detto gruppo fino
alla sola Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, senza comprendere l’intero areale di presenza, individuato nel predetto
accordo PATOM. Si tratterebbe pertanto di scelta illogica ed irrazionale, priva
di qualsiasi base scientifica, mirata a far diminuire i territori dove attuare
le limitazioni necessarie all’attività venatoria.
Anche le misure intraprese nella Zona di Protezione
Esterna (ZPE) vengono comunque contestate nel gravame, ove si censura
l’artificiosa suddivisione di tale zona in due aree a protezione diversificata,
la prima (C1) caratterizzata da misure più stringenti, e la seconda (C2) che
consentirebbe in modo illegittimo una gestione di caccia semiliberalizzata, con
grave nocumento per la sopravvivenza del plantigrado. Quanto sopra con
specifico riguardo alla caccia al cinghiale, fonte di estremo disturbo per
l’orso marsicano; in sintesi nella zona C1 è possibile solo la girata (caccia
di appostamento) con divieto della braccata, mentre nella C2 è possibile la
caccia in forma collettiva, con la sola limitazione del numero dei cani.
Ritiene il collegio che detta ultima censura afferisce a
scelte affidate alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, e scaturite
da un tavolo ristretto composto da Organismi pubblici specializzati, senza che
in contrario rilevi ex se il solo dissenso manifestato dall’ente Parco. Nel
delineato contesto, in mancanza di vizi logici di grossolana eclatanza (che qui
non ricorrono, viste anche le introdotte limitazioni all’uso dei cani) dovrebbe
essere affermata l’inammissibilità della censura stessa; si rammenta tuttavia
quanto in precedenza affermato in ordine alle conseguenze invalidanti del
mancato espletamento della VIA, conseguenze che si riverberano in via derivata
anche sulla censura in questione (afferente per l’appunto a zone protette del
Parco Nazionale).
Apprezzamenti diversi riguardano invece la doglianza
sulla mancata considerazione dell’intero areale di presenza degli orsi.
La Regione sostiene di essersi basata su di una
cartografia ad hoc, commissionata all’Istituto di Ecologia Applicata, dalle
caratteristiche più aggiornate e specializzate rispetto a quella “ufficiale”
allegata all’accordo PATOM (insistentemente invocata dalle ricorrenti, per
evidenziarne le parti che il calendario impugnato avrebbe sottratto ad ogni
tutela di settore).
Sempre secondo la Regione, la nuova cartografia acquisita
sarebbe basata su dati di presenza più recenti (2005/2011), e sarebbe calibrata
sui soli mesi di iperfagia dell’orso (settembre-novembre), vale a dire sulle
presenze della specie nel periodo più delicato di protezione, di diretta
interferenza con l’attività venatoria. In buona sostanza, si afferma che la
differenza tra la cartografia pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e
quella realizzata dallo IEA consiste quindi nel fatto che quest’ultima deriva
da un modello “mirato” (e più aggiornato) di distribuzione dell’orso bruno
marsicano nel periodo critico di iperfagia, mentre la cartografia del Ministero
avrebbe analizzato i dati complessivi (e meno aggiornati) della presenza
dell’orso, in tutto l’arco temporale di un anno solare.
Il ragionamento non convince però il collegio.
In primo luogo, ove la cartografia ufficialmente allegata
all’accordo PATOM fosse da intendersi non più attuale in relazione ai dati di
presenza in essa contenuti, si sarebbe dovuto promuovere un formale
aggiornamento di quella cartografia e non già procedere aliunde a commissionare
altri studi di presenza, ponendoli tout court a sostegno delle nuove misure
intraprese, senza farli confluire in una rituale modifica della cartografia
ufficiale. Peraltro, a tutto voler concedere, tale modus operandi avrebbe
potuto ammettersi allorquando le nuove stime avessero evidenziato esigenze di
rinforzo delle misure di protezione, rispetto a quelle delineabili dai dati
ufficiali preesistenti, e ciò in ragionevole applicazione del principio di
precauzione nelle more dei definitivi aggiornamenti della cartografia allegata
all’accordo PATOM. Qui si è invece in presenza del caso inverso, in cui le
nuove stime sono state invocate per esonerare da misure di salvaguardia interi
areali, pure ritenuti sensibili dall’accordo stesso.
Stesso discorso vale ovviamente anche in relazione alla
pretesa “specializzazione” della nuova cartografia IEA con presenze frazionate
nei vari periodi dell’anno; ed invero, ammesso che tale cartografia abbia
attendibilmente evidenziato una propensione dell’orso a stabilizzarsi nei
territori de quibus in periodi diversi da quelli caratterizzati dalla iperfagia
(dai patroni resistenti non è peraltro emersa alcuna approfondita analisi
mirata, non solo a registrare, ma anche a “spiegare” da un punto vista logico
tali comportamenti dell’orso), resta evidente come elementari esigenze
precauzionali avrebbero dovuto imporre di assicurare comunque la protezione
anche per quelle aree, senza confidare che la presenza dell’orso su tali zone
(pur accertata complessivamente durante l’intero anno solare) venga scongiurata
proprio nei periodi più critici per la sopravvivenza della specie.
Né è emerso agli atti alcun dibattito scientifico che
abbia specificamente affrontato e risolto tali problematiche.
Da quanto sopra consegue quindi l’accoglimento della
censura sulla mancata protezione dell’orso marsicano nell’intero areale di
distribuzione individuato nell’accordo PATOM.
-Mancata istituzione di zone di protezione lungo le rotte
di migrazione dell’avifauna;
la censura può trovare accoglimento solo in relazione al
fatto che l’avviso negativo della Regione (su specifiche misure da adottare in
alcune zone protette, per evitare il disturbo venatorio sull’attività di
alimentazione delle specie segnalate dalle ricorrenti), attiene a quegli ambiti
territoriali illegittimamente sottratti alla Valutazione di incidenza, con
conseguenti vizi derivati sulla determinazione della regione stessa.
-Ritardo del calendario rispetto al termine di legge;
Le ricorrenti deducono anche la violazione dell’art. 18
comma 4 della legge 157/1992, ove si dispone che le Regioni sono tenute a
pubblicare il loro calendario venatorio “entro e non oltre il 15 giugno”,
evidenziando che la delibera impugnata è stata invece pubblicata il 31 luglio ,
con un ritardo di un mese e mezzo rispetto alle tempistiche di legge.
Pur non potendosi affermare la natura propriamente
perentoria di tale termine, resta evidente che un calendario pubblicato in
ritardo (a fortiori se trattasi di notevole ritardo) ostacola uno studio
preventivo per i soggetti pubblici e privati chiamati ad applicarlo o
rispettarlo, aggravando altresì le eventuali impugnative delle parti
interessate (in primis cacciatori e/o associazioni ambientaliste), costrette a
richiedere interventi giudiziari d’urgenza su prescrizioni spesso
caratterizzate da complessità tecnico-scientifica. Senza oltre considerare le
conseguenze irreparabili, da canalizzare solo nella sede risarcitoria, che
potrebbero determinarsi a seguito del fulminante impatto sull’ambiente di
eventuali misure improvvide non inibite per tempo.
Nei suesposti sensi la censura trova pertanto
condivisione.
-Periodo di addestramento dei cani da caccia;
l’impugnato calendario prevede l’apertura
dell’addestramento dei cani al 1° agosto e la chiusura al 31 gennaio.
Deducono le ricorrenti che in tal modo sarebbe stato in
primis violato l’art. 43 comma 9 della L.R. 19/2004, che fissa l’avvio
dell’addestramento trenta giorni prima dell’apertura della caccia (termine non
rispettato, dato che la stagione venatoria ha avuto inizio il 16 settembre, in
disparte le due giornate di pre-apertura del 1 e 2, settembre che non
costituirebbero propriamente l’inizio della stagione). Inoltre la norma stessa
–pur non chiarissima sul punto- avrebbe delimitato il periodo massimo
dell’addestramento a trenta giorni complessivi in luogo dei deliberati 180
giorni.
La censura è fondata, in relazione alla dirimente
circostanza (anch’essa dedotta nel gravame) che tali scelte regolatorie hanno
registrato il parere negativo dell’ISPRA, per ragioni connesse al disturbo
arrecato dai cani alle specie con riproduzione tardiva, sollecitando così il
diverso termine del 16 agosto che l’amministrazione regionale ha però tout
court disatteso. Da ciò consegue l’ illegittimità della sua azione, atteso che
il parere dell’Ispra non può essere disatteso se non in presenza di congrua
motivazione, che peraltro la Regione non sarebbe stata comunque in grado di
esternare, attesa la mancanza di una banca dati scientifica, in grado di contrastare
gli avvisi di quell’Istituto scientifico.
-Sulla posticipata chiusura del prelievo venatorio al 10
febbraio 2013 demandata al vaglio delle Province;
Viene avversata dalle ricorrenti la previsione del
calendario che conferisce alle province la facoltà di posticipare la chiusura
della caccia al 10 febbraio 2013, sia pure previo parere vincolante dell’Ispra.
Si tratterebbe in particolare di una delega impropria non
prevista dalla legge, in un contesto devolutivo carente di qualsiasi
coordinamento preventivo e successivo di raccolta-dati fra Regione e Province,
per di più in carenza del piano faunistico regionale.
La censura è fondata, perché si è rilevato più volte (sul
punto, funditus sentenza di questo tar n. 606/13) che la legge affida
alla Regione in via esclusiva la redazione del calendario (regionale)
venatorio, senza alcuna facoltà di affidare importanti componenti regolatorie
di primo livello alle Province, per di più in difetto di concreti criteri
direttivi, ed a maggior ragione allorquando (come nel caso in vertenza) manchi
il piano faunistico regionale, e con esso l’aggiornata provvista di
informazioni scientifiche sulla fauna selvatica; la devoluzione alle province
in queste condizioni finisce infatti –e non solo per le parti stricto sensu delegate-
per formalizzare una sorta di abbandono di quella funzione di coordinamento
interprovinciale, alla quale anche le decisioni in questione dovrebbero
previamente assoggettarsi. Né in contrario potrebbe rilevare il fatto che le
singole posticipazioni di chiusura sarebbero deliberate dalle Provincia solo
previo avviso vincolante dell’Ispra, poiché quest’ultimo rappresenta pur sempre
un Organo consultivo al servizio dell’amministrazione competente a provvedere
ed a delimitare i contenuti stessi dell’ipotesi deliberativa da sottoporre a
parere.
In conclusione, il ricorso trova accoglimento nei sensi e
nei limiti sopra specificati.
Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
(Sezione Prima) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e nei limiti di cui
in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del
giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Maria Abbruzzese, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89,
co. 3, cod. proc. amm.)
EGREBIO PRESIDENTE PESSOLANO,
RispondiEliminaIL SUO TITOLO DI INTRODIZIONE ALLA SENTENZA, A ME PERSONALMENTE NON PIACE AFFATTO, SE LE DEVO DIRE LA VERITA' MI HA ANCHE IRRITATO, PERCHE MIRA A SCANSARE RESPONSABILITA' CHE ANCHE LEI E LA SUA ASSOCIAZIONE HANNO IN PROPORZIONE ALLA SUA FORZA ASSOCIATIVA(è sempre colpa degli altri....).
QUESTA SENTENZA E' UNA SONORA LEZIONE PER I POLITICI MA PER TUTTO IL NOSTRO MONDO CHE NON HA SAPUTO FARE QUELLO CHE ERA DEPUTATO A FARE....... ADAGIANDOSI SU POSIZIONI DI COMODO E NON FACENDO AFFATTO, OGNIUNO, IL PROPRIO DOVERE. LA REGIONE ABRUZZO, HA DELLE RESPONSABILITA' PRECISE EVIDENZIATE DALLA SENTENZA, COME LE HA IN PARTICOLAR MODO LA NOSTRA PROVINCIA E LE ALTRE PER IL MANCATO RINNOVO DA ANNI DEL PIANO FAUNISTICO E PER LE MANCATE DIRETTIVE DA INPORRE ALLE ATC, LE QUALE PIU' DI TUTTE SONO LE RESPONSABILI, PERCHE' PIU' VICINE AL TERRITORIO, DI UNA MANCATA PROGRAMMAZIONE DELLO STESSO E ULTIMAMENTE, COSA ANCOR PIU' GRAVE, STA CERCANDO DI SCARICARE SUI CACCIATORI FUNZIONI CHE LE COMPETONO DIRETTAMENTE......LIMITANDO LA SUA FUNZIONE A UNA PURA AZIONE DI MANTENIMENTO DELL'ESISTENTE ..... CHE COME STRUTTURE è VICINO ALLO ZERO.
SONO RESPONSABILI IN u g u a l e MISURA LE ASSOCIAZIONI PERCHE' L O R O SONO LE ATC.
DI QUESTE NELL'ATC VASTESE PIU' DI TUTTE LA FEDERCACCIA CHE PER I NUMERI CHE HA , HA LETTERALMENTE "ANNICHILITO" , A MIO MODESTISSIMO AVVISO,OGNI VELLEITA DELLE ALTRE CHE DISCOSTASSE DALLA PROPRIA "DIPENDENZA" POLITICA.
SI è POTUTO GESTIRE DA PARTE VOSTRA(le associazioni) UNA MASSA ETEROGENEA "IMPREPARATA" PERCHE MALE O ADDIRITTURA PER NIENTE INFORMATA, CHE SPESSO "PENDEVANO DALLE VOSTRE LABBRA".... FINO A CHE LE "RISORSE" VE LO HANNO PERMESSO, MA OGGI LE RISORSE SONO FINITE...!!! PROPIO PER RESPONSABILITA' DIRETTA DELLE ASSOCIAZIONI CHE NELLE ATC VI SIETE FATTI CHIAMARE COMITATO DI GESTIONE! ...... BASTA ! ALMENO SI ABBIA IL DECORO DI DI ATTRIBUIRCI UN M I N I M O DI INTELLIGENZA....... !!
pS: non importa se sceglierà di non pubblicare questo mio scritto a me interessa che Lei lo legga.
Cordiali saluti da un cacciatore
Ci mancherebbe altro noi pubblichiamo tutto, non ci spaventano le critiche, anzi le leggiamo attentamente e le disaminiamo con grande attenzione , il suo in particolare, lei devo dire ha pienamente ragione in gran parte del suo commento come noi ne abbiamo altrettanto nel descrivere come altro grande insuccesso il lavoro della regione cinque anni e sette o otto ricorsi persi in tutte le sedi, non incolpiamo Febo di incapacità ma il suo entourage ancora oggi propone una bozza con gravi problemi che speriamo di risolvere tutti insieme, spero sia chiaro a tutti. Ormai che uscire da un calendario che applichi le linee guida ISPRaA ci porta ad altro ricorso che perderemmo di nuovo , io mio malgrado anche se l'anno scorso ho dovuto mangiammo le mani e scendere a compromessi per fare una proposta unitaria lo dissi e lo continuo a dire anche pggi che purtroppo oggi per come siamo messi in regione discostar i dalle linee guida dell'iispra ci porta solo guai, gli escamotage si pagano e si pagano salate purtroppo anche nostro malgrado in merito all'intelligenza dei cacciatori ne sono ben conscio e reputo che la usino in maniera tale da prendere le giuste e opportune decisioni...con il solito rispetto che lei merita come tutti i nostri lettori la saluto cordialmente A.P.
RispondiElimina....... SEMBRA CHE LEI SIA UN "PEZZ0 GROSSO" DELL'ATC VASTESE ...... E' PER QUESTO CHE EVITA ACCURATAMENTE DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLE RESPONSABILITA' ALTRETTANTO EVIDENTI DEL SUO C. DI G. CHE NEL TEMPO HA TRASCURATO SISTEMATICAMENTE LA PROGAMMAZIONE DEL TERRITORIO( scoprendo il fianco ai rilievi dell'ISPRA) E ADDIRITTURA QUEL POCO CHE STA FACENDO, SOLO SU RICHIESTA DEI CACCIATORI, CERCA DI SCARICARE TUTTO SU DI QUESTI L'ONERE DELLE PICCOLE REALIZZAZIONE !!?? A TAL PROPOSITO MI E' STATO RACCONTATO CHE SIETE LI' LI' PER CAMBIARE IL REGOLAMENTO PER FAR PAGARE AI CACCIATORI CHE NE FANNO RICHIESTA LE ATTREZZATURE RUBATE E/O DANNEGGIATE SUL TERRENO?! VI RENDETE CONTO CHE COSI' FACENDO DISINCENTIVATE OGNI INIZIATIVA PREPOSITIVA E.... MA COME DOVREBBERO FARE I CACCIATORI VEGLIARE NOTTE E GIORNO LE ATTREZZATURE PER NON RISCHIARE DI RIMETTERCI I SOLDI PERSONALMENTE??!! Saluti da
RispondiEliminaun cacciatore distratto in ricerca della verita'
Intanto ti ringrazio per il pezzo grosso dell'ATC mansione che mi attribuisci..... Magari lo fossi veramente, vedresti quante cose farei cambiare, la verità ci dice che a comandare la dentro vi sia la FIDC alleata a in alcune situazioni con enalcaccia e italcaccia . In merito alle informazioni che le hanno dato le dico che le hanno riferito molto male , le. Eventuali modifiche al regolamento riguardano il sistema di raccolta di adesioni per proporre una ZRV da parte dei cacciatori, per ovvi motivi che abbiamo riscontrato in diverse proposte di ZRV,che si deve fare attentamente spiegare da chi le da tali inesatte informazioni, in merito alla responsabilità di alcuni personaggi che dovranno firmare la presa in custodia di alcuni beni dell'ambito le dico solo che è riferita solo alla gestione dei recinti elettrificati che costano all'ambito fior di quattrini, i quali vengono prestati per le sperimentazioni e all'ambito devono essere restituiti come sono stati consegnati, non si parla di danneggiamenti da parte di terzi o furti, ma purtroppo le rendo edotto che ad oggi alcuni recinti dati a cacciatori che hanno seguito delle sperimentazioni su ZRV sono stati lasciati all'abbandono sui terreni enon restituiti, essendo io iun membro del CDG insieme al sig. Campielli abbiamo richiesto la modifica al fine di tutelare i beni dell'ambito, la realizzazione inoltre di ZRV deve corrispondere ad un sistema di gestione consono al piano faunistico e deve essere effettuato in primis su territori idonei alla reintroduzione delle specie anche per questo è stato chiesto all'a,bito di dotarsi di un tecnico faunista che ne segua le realizzazioni e le scelte programmatiche di gestione. Scusi se è poco.
RispondiEliminaP.s. Mi piacerebbe inoltre interloquire con persona che non si nasconda dietro la facciata di un' anonimo cacciatore ,comunque lei è libero di fare come meglio ritiene .Saluti A.P.
Vedo che Lei è molto abile a sfuggire, non è la prima volta, alle domande sulla gestione del territorio da parte dell'ATC, che come è evidente, è affidata a "domande" di gruppi di cacciatori e non a una vera pianificazione del territorio , mancante da sempre, da parte dell'O.di G. Mi spiace dirLe che sembra, che per Lei questo sia solo un dettaglio, mentre dalla Legge Regionale 2004, risulta alla base per un serio "ripristino di una presenza faunistica ottimale", penso che sia inutile citarLe l'articolo tanto lo conoscerà sicuramente...... A me risulta, sempre in modo indiretto, che è Lei che spesso appoggia la maggioranza Federcaccia, questo "VOCIARE" è reso "credibile" dalle mansioni ultime a Lei attribuite dal comitato, al punto di farLa risultare, agli occhi di tutti noi, "poveri mortali" il maggior protagonista.....(?!) ma non importa...Per quanto riguarda l'ANONIMATO è solo un... "dettaglio"...quello che conta saranno i CONCETTI e penso che Lei sia d'accordo con me..... Per quanto riguarda le attrezzature: ...Le faccio notare CHE DOVREBBE ESSERE L'AMBITO STESSO A CONDURRE LE REALIZZAZIONI E LE SPERIMENTAZIONI E NON TERZI, I CACCIATORI NON DEVONO ESSERE CARICATI DI RESPONSABILITA' CHE NON SONO DI LORO COMPETENZA E DEVONO ESSERE VISTI COME UN AIUTO E NON COME DEI RESPONSABILI perchè all'ambito spetta la gestione secondo la legge: CON I VOSTRI REGOLAMENTI STATE CERCANDO DI SCARICARE DALLE VOSTRE PERTINENZE ALCUNI CAPITOLI OPERATIVI LASCIANDO AI CACCIATORI IL "Lavoro sporco"......E FACENDO SEMBRARE TUTTO CIO QUASI CHE "CI STIATE FACENDO UN PIACERE....." o/e che stiate applicando "una sorta di democrazia partecipata"(!!) La legge è chiara: UN CONTO è L'O.di G. che delibera e opera . UN CONTO è il volontariato dei cacciatori che possono "operare" ma solo sotto la RESPONSABILITA', in TOTO, del C.di G. ..............i recinti come Lei dice NON " sono stati dati ai cacciatori" ma ALL'AMBITO STESSO che è il SOLO gestore autorizzato a "sperimentare". I cacciatori" NON possono diventare "GESTORI" solo quando ci conviene; ma devono rimanere solo dei volontari...... Questa à la mia modesta opinione e se vuole esserne certo basta interpellare un legale..... Per quanto RIGUARDA IL TECNICO FAUNISTICO: FORSE DOVEVATE ACQUISIRLO DA QUALCHE VENTENNIO FA.... Cordiali saluti da un cacciatore distratto
RispondiEliminaMi spiace lei pensi che io oblia scappare dalle mie responsabilità .....non mi risulta ne fa parte del mio DNA , continuò a ringraziar la per quanto mi riconosce ....e non mi nascondo di certo se qualche volta appoggio la FIDC nelle giuste decisioni gestionali,anche se sono ben conscio che anche da soli possono fare passare qualunque norma o regola vista la stragrande maggioranza che ella ha nell'ambito. Ripeto che io è il ,embro della libera caccia Campitelli restiamo della nostra idea di responsabilizzare chi prende in carico i recinti elettrificati anche se solo in merito alla restituzione degli stessi e non per ciò che lei è il suo legale avete pensato, nessuno intende fare pagare i recinti che si rompono per cause ordinarie usura o ancor peggio per danneggiamento da parte di terzi o furto, penso che anche il suo legale possa condividere. In merito alla legge che parla di ciò è quali sono i compiti del comitato di gestione sia tranquillo che li conosco alla lettera e cerco di farli attuare ....in merito al tecnico io sono un membro da circa un anno di questo comitato e dal primo giorno ho chiesto di fornirci di un tecnico qualificato, in merito alle mie posizioni nell'ambito si tolga uno sfizio venga aleggerai i vari verbali e vedrà cosa e quali cose propongo forse così si farà una idea sua personale e non per intercorsa persona....con la solita stima A.P.
RispondiEliminaMi spiace lei pensi che io oblia scappare dalle mie responsabilità .....non mi risulta ne fa parte del mio DNA , continuò a ringraziar la per quanto mi riconosce ....e non mi nascondo di certo se qualche volta appoggio la FIDC nelle giuste decisioni gestionali,anche se sono ben conscio che anche da soli possono fare passare qualunque norma o regola vista la stragrande maggioranza che ella ha nell'ambito. Ripeto che io è il ,embro della libera caccia Campitelli restiamo della nostra idea di responsabilizzare chi prende in carico i recinti elettrificati anche se solo in merito alla restituzione degli stessi e non per ciò che lei è il suo legale avete pensato, nessuno intende fare pagare i recinti che si rompono per cause ordinarie usura o ancor peggio per danneggiamento da parte di terzi o furto, penso che anche il suo legale possa condividere. In merito alla legge che parla di ciò è quali sono i compiti del comitato di gestione sia tranquillo che li conosco alla lettera e cerco di farli attuare ....in merito al tecnico io sono un membro da circa un anno di questo comitato e dal primo giorno ho chiesto di fornirci di un tecnico qualificato, in merito alle mie posizioni nell'ambito si tolga uno sfizio venga aleggerai i vari verbali e vedrà cosa e quali cose propongo forse così si farà una idea sua personale e non per intercorsa persona....con la solita stima A.P.
RispondiEliminaUN SOGGETTO PUO' ESSERE CARICATO DI UNA QUALSIASI RESPONSABILITA', SE DAL PUNTO DI VISTA LEGALE, HA TITOLO PER ASSUMERLA"....
RispondiElimina----Per essere più chiaro una persona non può assumere oneri che per legge sono di altri.......:il gestore in questo caso è solo l'ATC, salvo che questa per contratto NON APPALTI LA GESTIONE A TERZI PER ISCRITTO.......
PER IL RESTO.....LEI CONTINUA AD ESSERE EVASIVO E GENERICO...... A NOI CACCIATORI INVECE PIACEREBBE CHE QUELLI CHE SONO IN MINORANZA ALL'ATC VASTESE ..... VISTO L'ANDAZZO DELLE COSE, FACESSERO FRONTE COMUNE PER IL RISPETTO E L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI VIGENTI
saluti da un cacciatore distratto
la gestione rimane comunque e sempre in mano all'atc la metodica di applicazione fa parte dei compiti dell'ambito,indi se vi sono soggetti che autonomamente e su loro stessa pòroposta si propongono per gestire o aiutare il comitato agestire ben vengano, ma se gli viene dato del matteriale in varico e sua responsabilita' fare in modo che esso venga restituito alla parte che lo cede in prestito......poi lei la pensi come vuole le regole cosi' verranno modificate datosi che ad oggi alcuni recinti non sono stati restituiti e lasciati sui campi. altra cosa e se i cacciatori non vogliono farsi carico di partecipare agttivamenete alla sperimentazione nel qual caso ce ne interesseremo noli personalmente. in merito alla gestione dell'atc negli ultimi anni si è avuto un cambio di passo non indifferente e i risultati sono visibili sia sul terriotorio sIA SULLA PRESENZA DI FAUNA SELVATICA che a noi sembra sia aumentata consdiderevolmente, inoltre a sostegno di quanto dico vi sono i dati sugli abbattimentio a sua disposizione in ambito.....certo di meglio si puo' e si deve fare ma stiamo lavorando anche per questo che lei ne dica i dati da quattro anni a questa parte ci riconoscono il miglior trend immissioni abbattimenti della regione....poi in merito alle leggi noi tutti cerchiamo di applicarle nel miglior modo possibile e questo e un lavoro che facciamo tutti indistintamente.....sappia che criticare è la cosa piu' semplice che ci sia essere propositivi e collorativi questa e cosa che riesce a ben pochi. saluti A.P.ps non si distragga troppo e vada in ambito a vedere i dati quelli veri non quelli che le propinano-
RispondiEliminaMI SCUSI MA, per le attrezzature, PURTROPPO VEDO CHE LEI NON VUOL CAPIRE ...., E RITENGO INUTILE CONTINUARE .......certo sarebbe bello nella vita "aggiustarsi le regole " come meglio ci fà comodo...(.!!??) ma si ricordi che esiste una giurisprudenza ed è solo quella che conta poi in fase di un eventuale "giudizio....." e conflitto.....
RispondiEliminaPer il resto dal mio punto di vista e da stanzialista da oltre quarant'anni, SMENTISCO categoricamente quello che Lei afferma tanto è vero che nelle varie sentenze il TAR e i pareri l'ISPRA insieme, fanno capo proprio a quei dati di cui Lei parla e hanno censurato certe cacce nei tempi, propio da quei dati sono giunti i problemi per la caccia...!!.... E DENUNCIANDO LA MANCANZA DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE CENSIMENTI PER LA RACCOLTA DATI(zone chiuse) E NON A CASO SONO STATI RIDOTTI I TEMPI DI CACCIA AL FAGIANO, E l'ANNO SCORSO, LA NEGAZIONE DELLA CACCIA ALLA STARNA......
...Quegli "aumenti" di cui Lei parla, SE AUMENTI SONO .....!! ?? come Lei sa benissimo, "sono stati in molti casi suggeriti" ai cacciatori .....
Mi spiace molto che uno che rappresenta la sua associazione abbia un simile atteggiamento, pensando che io sia al digiuno di certi discorsi che, ci fate a proposito della compilazione dei tesserini...., Lei parla: " in difesa del potere" .....Come Le ho detto Lei sta "svolgendo un ruolo" e.... NON il perseguimento della verità obbiettiva...... e questo non è bene a mio modo di pensare.......
LE VOGLIO DIRE ANCORA UNA COSA ANCHE SE SO' SARA' INUTILE:
HA FATTO MOLTO MEGLIO LA PROVINCIA QUANDO NON C'ERA IL CINGHIALE(come distrazione di massa...) CHE LE ATC CON il "MEZZO DI DISTRAZIONE DI MASSA" ......
Allora La provincia aveva un compito arduo: CON TANTI CACCIATORI IN PIU' E MOLTISSIMI CINGHIALI IN MENO !! Se non capirà questa o NON vorra capire .....sarà la conferma ufficiale che Lei STA "SVOLGENDO UN RUOLO" che NON le permette di ...."PARLARE" in modo diverso!
La saluto definitivo, un cacciatore che solo per modo di dire si definisce "DISTRATTO"!! .... e.... soffre per lo stato delle cose e .....,"distratto" lo vorrebbe diventare.... ANCHE PER IL SUO, uno dei tanti, attegiamenti...!!