lunedì 3 dicembre 2012

FRANCIA MON AMOUR

 
Questo scritto, tratto come si evince da una delle più importanti riviste di caccia francesi, e riproposto dall'Office National de la Chasse e de la Faune Sauvage (ONCFS), ci consente di capire quanto - in materia di caccia - sia diverso il sistema giuridico francese da quello italiano.  Personalmente, penso che possa essere un ottimo riferimento per riflettere sulla nostra condizione di cacciatori, molto affine a quella dei nostri colleghi d'Oltralpe, in un momento come questo, in cui ci stiamo tutti adoperando, chi in un modo chi in un altro, per recuperare un'identità troppo spesso oggetto di gravi mistificazioni.
Può la soluzione francese, mi chiedo, aiutarci a capire meglio la nostra realtà?
Non esistono, a mio avviso, tesi precostituite, ma sicuramente un bel dibattito anche su questi aspetti può aiutarci a venirne a capo. Per esempio, come è noto, oltre che in Francia, il diritto sulla caccia da parte del proprietario del fondo è diffuso pressochè in tutta Europa. Da noi, a più riprese, spesso sotto mentite spoglie, si è cercato di uniformarsi a questa realtà. La stagione dei referendum, i reiterati tentativi di modificare la legislazione corrente da parte degli ambientalisti, le minacce della Brambilla (e gli assalti anche di qualche recente “riformatore”), in un modo o nell'altro, a questo miravano e continuano a mirare. La 157, con l'istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia, si dice che in pratica abbia reso inutile l'842 del Codice Civile. In altre parole, c'è chi pensa che pur abrogandola, questa anomalia giuridica, con gli ATC in piedi sarebbe ancora consentita una gestione analoga all'attuale.

Dopo una sommaria traduzione dal francese, copio e incollo:

Diritto di caccia e diritto di cacciare

Ogni proprietario del terreno ha, a determinate condizioni, il diritto di cacciare sulla sua terra. E' anche possibile concedere il diritto di caccia a terzi. Ecco le regole di questa pratica. In Francia, il diritto di caccia è uno dei diritti d'uso associati alla proprietà. Può essere regolato dalla legge nell'interesse generale. Il diritto di caccia si distingue dal diritto di cacciare, che è definito come un diritto concesso dal proprietario o titolare del diritto di caccia, a una specifica persona a cacciare sulla sua proprietà. Il diritto di caccia non può essere affittato o trasferito a terzi, perché incarna il rapporto personale tra il titolare dei diritti di caccia e la persona autorizzata a cacciare. L'agricoltore è titolare del diritto di cacciare su terreni agricoli che ha in locazione a scopo di utilizzazione economica.

Diritto di caccia del proprietario

Il diritto che appartiene al proprietario di cacciare e di autorizzare altri a cacciare nella propria terra è il risultato della suo diritto di proprietà (è il proprietario della cosa che ha il diritto di godere e di usare questa cosa per la sua convenienza), ed esiste indipendentemente da ogni convenzione. Il proprietario può tuttavia non procedere al trasferimento a terzi di un contratto di locazione di caccia. Se si vende la proprietà, il diritto di caccia è implicitamente incluso nella vendita, ma è possibile, previo espressa riserva, che il proprietario la escluda, ma solo per un periodo determinato, che rimane valido, fino a scadenza, anche in caso di cessione della proprietà del terreno. Il diritto di caccia del proprietario può essere separato, per contratto, dalla sua proprietà, ma solo a beneficio di una persona fisica o giuridica, per un periodo di tempo specificato. Inoltre, non può essere trasmesso al proprietario di terreni confinanti, chiunque essi siano, se non per tempi definiti, e non può essere alienato indipendentemente dalla proprietà. Quando la proprietà appartiene a più persone in comproprietà, ciascuno di loro ha su tutto il terreno pari diritto di caccia, anche quando esistono diritti di proprietà disuguali (ma la gestione del diritto di caccia richiede ai proprietari unanimità d'indirizzo). In altre parole, nel caso di pluri-proprietà, chi affitta il diritto di cacciare, deve ottenere il consenso di tutti i comproprietari.

Contratto di locazione
Si tratta di un contratto tra il proprietario di un terreno e una persona fisica o giuridica il cui oggetto è la cessione per un determinato periodo del diritto di cacciare sulla proprietà secondo quanto stabilito dal contratto. Tale diritto può prevedere tutti i tipi di caccia o essere limitata a uno o alcuni di essi.
Solamente il proprietario può concedere ad altri in affitto il diritto di cacciare per un tempo determinato. E il locatario può esercitare questo diritto insieme ad altri. Al fine di evitare qualsiasi controversia riguardo a tali diritti, è utile registrare il contratto, che lo rende opponibile ai terzi.

Il diritto di cacciare del locatario


Il locatario ha il diritto di caccia sui terreni in affitto, ma in mancanza di patto contrario, questo diritto non esclude quello del proprietario, che detiene tutti i diritti ben prima di effettuare un contratto di locazione della fattoria. Pertanto, il proprietario non mantiene solo per sè il diritto di cacciare, ma anche quello di concedere a terzi il permesso di cacciare o il superamento di un contratto di locazione di caccia. E il locatario, che gode personalmente del diritto di cacciare, non può cedere ad altri questo diritto, che è strettamente personale. Ciò è possibile solo nel caso in cui il contratto di locazione lo preveda espressamente. Inoltre, il locatario (agricoltore) non può costituire ostacolo all'esercizio della caccia da parte del proprietario, creando ad esempio recinzioni che siano intralcio al passaggio o al movimento dei cacciatori.

L'autorizzazione a cacciare
L'autorizzazione a cacciare non deve essere confusa con il diritto di cacciare. Per esempio, in caso di contestazione di autorizzazione “tacita” o informale, è importante che chi deve sostenerne il diritto possa fornire elementi di prova con qualsiasi mezzo. A tale proposito, queste forme di autorizzazione implicita, o tollerata, possono essere revocate in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.

Le eventuali violazioni sono imputabili:
Ai sensi dell'art L. 422-1 del Codice Ambientale: "nessuno ha il diritto di cacciare sulla proprietà di un altro senza il consenso del proprietario o dei suoi aventi causa." L'attività di caccia sui terreni altrui senza il consenso del proprietario o del titolare di diritti di caccia è punibile con una multa per i reati della classe quinta (articolo R. 428-1 di 1 Codice Ambientale) con un massimo è di 1500 Euro.

Per maggiori informazioni:
1. Brochure ONCFS Il contratto di locazione di caccia, giugno 2010.
Fonte: ONCFS - articolo de La Revue national de la chasse n. 780 - settembre 2012, p.26

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