giovedì 11 ottobre 2012

ORDINANZA n 499 del 2012, proposto da: Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Animalisti Italiani Onlus


N. 00274/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00499/2012 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 499 del 2012, proposto da:

Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong-Onlus, Animalisti Italiani Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Iannini in L'Aquila, via Duca degli Abruzzi, 18 - Sassa;

contro
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, rappresentato e difeso dagli avv. Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, Danilo Consorti, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est; Federazione delle Associazioni della Comunita' Europea-Sezione Italia-F.A.C.E., rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Consorti, Innocenzo Gorlani, Mario Gorlani, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione della giunta regionale n.492 del 30/07/2012 con cui è stato approvato il calendario venatorio 2012-2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-Ritenuto che vanno confermate in questa sede le determinazioni assunte dal tribunale con decreto cautelare monocratico n. 226/12;
 
-Ritenuto altresì che nella presente sede trovano positiva considerazione le doglianze circa l’immotivata disattenzione delle indicazioni dell’ISPRA in merito all’utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati, nonostante l’adeguamento proposto dagli uffici regionali nella bozza di calendario (in conformità, sul punto, agli statuti della sentenza di questo tar 440/12), con successiva (e sbrigativa) espunzione operata dalla Giunta Regionale;
 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie, nei suindicati limiti, la proposta istanza cautelare;
Spese compensate;
Rimette le parti alla prima pubblica udienza di giugno 2013, per la trattazione nel merito della vertenza;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere







L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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