PROPOSTA CONGIUNTA
ASSOCIAZIONI VENATORIE
ANUU
MIGRATORISTI – ARCI CACCIA – ENALCACCIA - FIDC – ITALCACCIA - LIBERA CACCIA
REGIONE
ABRUZZO
Direzione
regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca,
Emigrazione
Via
Catullo, 17 Pescara
CALENDARIO
VENATORIO 2012/2013
Tenuto conto della
vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e
s.m.i.),
nonché delle
disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione
Abruzzo, sul
territorio libero da
vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la
stagione
venatoria ha inizio
il 16 settembre e termina il 31 gennaio 2013, fatta eccezione per due intere
giornate
quattro mattinate di preapertura (limitatamente al periodo che va da
un’ora prima del sorgere
del sole alle ore
12,00) a carico delle specie indicate nel successivo CAPO B, punto 1 e
punto 2 alle
condizioni ivi
indicate ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.
CAPO
A) Stagione venatoria, giornate e orari di caccia
1. Nel rispetto della
vigente normativa e di quanto previsto nel presente calendario, i cacciatori
aventi diritto
all’accesso ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), possono svolgere
attività venatoria da
appostamento ed in forma vagante anche con l’ausilio del cane nel periodo
dalla terza domenica
di settembre al 31 gennaio 2013, con le limitazioni e le modalità di cui nel
seguito.
2. Nei periodi
indicati nel punto precedente, l’attività venatoria è consentita per un massimo
di tre
giornate settimanali,
con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle
giornate di silenzio
venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
3. La settimana
venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono
cumulate.
4. L’attività
venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e
termina al
tramonto. Al fine di
dare adempimento alla norma regionale in materia, in allegato si fornisce la
tabella riportante
gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata venatoria.
5. I cacciatori non
residenti né nativi della Regione Abruzzo ammessi allo svolgimento
dell’attività
venatoria possono esercitare il prelievo venatorio nelle giornate di
preapertura
per ciascuna specie
nei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza
coincidenti con i
periodi indicati nel presente calendario.
CAPO
B) Specie cacciabili e periodi di caccia
Fatte salve le
specifiche disposizioni di cui al successivo capo C), la caccia è consentita
secondo le
indicazioni di
seguito riportate.
E’ facoltà delle
singole Province escludere la preapertura sul proprio territorio di competenza.
I
cacciatori residenti
nella Provincia che ha escluso la preapertura non possono esercitare, in tale
periodo, la caccia
nelle altre Province.
La preapertura non è
consentita nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale
D’Abruzzo, Lazio e
Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di
gestione per la
caccia alla coturnice di cui al punto 10.
1. Tortora (Streptopelia
turtur) e Merlo (Turdus merula): nelle mezze giornate
del 1, 2, 8 e 9
settembre 2012 e dal
16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 con le seguenti prescrizioni:
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· mezze nelle
giornate del 1, 2, 8 e 9 settembre
2012: appostamento fisso e temporaneo
senza l’ausilio del
cane;
· 16 -
30 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza
l’ausilio
del cane;
· 30 16 settembre
- 31 dicembre 2012: anche in forma vagante con l’ausilio del cane.
2. Cornacchia
grigia (Corvus corone) e Gazza (Pica pica): nelle mezze giornate
del 1, 2, 8 e 9
settembre 2012 e dal 30 16 settembre
2012 al 31 gennaio 2013 con le seguenti prescrizioni:
· mezze nelle
giornate del 1, 2, 8 e 9 settembre
2012: appostamento fisso e temporaneo
senza l’ausilio del
cane;
· 16
settembre 2012 - 20 31 gennaio 2013: anche in forma vagante con l’ausilio del cane;
· 21 -
31 gennaio 2013: appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane.
3. Quaglia
(Coturnix coturnix): dal 16 settembre al 31 dicembre 2012
con l’utilizzo del cane; dal
16 al 30 settembre 2012
la caccia è consentita esclusivamente nelle aree individuate, entro il 31
agosto 2012, a cura
degli ATC d’intesa con le Province e riportate su apposita cartografia in
scala 1:25.000: in caso
di mancata individuazione delle predette aree o per mancata intesa con
le Province, la caccia
alla specie non è consentita fino al 1 ottobre.
4. Fagiano
(Phasianus colchicus): dal 30 16 settembre
al 30 novembre 31 dicembre 2012; è
consentita la caccia
nei mesi di dicembre e gennaio solo nei distretti di gestione dove si attua il
monitoraggio
standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utili annuo e la
stesura
di un piano di prelievo
commisurato alla dinamica della popolazione. L’individuazione dei
distretti deve essere
effettuata dall’ATC d’intesa con la Provincia. In caso di mancata
individuazione dei
distretti o per mancata intesa con le Province o anche per mancata stesura
del predetto piano di
prelievo, la caccia alla specie non è consentita nei mesi di dicembre e
gennaio.
5. Allodola (Alauda
arvensis): dal 30 settembre al 31 dicembre 2012.
6. Cesena (Turdus
pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus) e Tordo
bottaccio (Turdus
philomelos),
Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 30
settembre 2012 al 10 20 gennaio 2013.
Le Province, come
suggerito dal Piano di gestione europeo della specie Beccaccia (Scolopax
rusticola) (azione
prioritaria), provvedono a disporre, tenendo conto delle specifiche peculiarità
climatiche, la
sospensione del prelievo venatorio a suddetta specie nel caso in cui si
verifichino
eventi climatici
sfavorevoli alla specie, quali:
_ brusco
calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
_ temperature
medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
_ durata
dell’ondata di gelo stimata di 6 – 7 giorni e, così definita, entro il terzo
giorno dalla
Protezione Civile.
7. Cesena
(Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus)
e Tordo bottaccio (Turdus
philomelos)
Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica
atra), Gallinella d’acqua
(Gallinula
chloropus), Alzavola (Anas crecca), Porciglione (Rallus
aquaticus), Fischione
(Anas penelope),
Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clipeata),
Marzaiola (Anas
querquedula), Moriglione
(Aythya ferina), Beccaccino (Gallinago gallinago), Pavoncella
(Vanellus vanellus),
Canapiglia (Anas strepera) e Frullino (Lymnocryptes
minimum): dal 30
settembre al 20 31 gennaio
2013.
8. Ghiandaia
(Garrulus glandarius): dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio
2013 con le seguenti
prescrizioni:
· 16 -
30 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza
l’ausilio
del cane;
· 1°
ottobre – 20 gennaio 2013 anche in forma vagante con l’ausilio del cane;
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· 21 -
31 gennaio 2013 esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio
del cane.
9. Colombaccio (Columba
palumbus): dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 21
al 31
gennaio 2013 la caccia
è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento fisso e
temporaneo senza
l’ausilio del cane. E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento come
richiamo vivo nella
caccia da appostamento alla specie.
10. Coturnice (Alectoris
graeca): dal 30 settembre 1 ottobre al
30 novembre 2012 nei soli Distretti
di gestione
individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese
disponibili
sui siti
istituzionali delle Province stesse e della Regione . In
tali distretti, anche in quelli dove
la specie non è stata
censita o non risulta cacciabile, per tutte le forme di caccia è vietato il
trasporto sulle strade
non asfaltate delle armi e dei cani impiegati per l’attività venatoria a bordo
di veicoli a motore:
tale divieto non si applica ai primi 200 metri di ciascuna strada. Nei
Distretti di gestione
per la caccia alla coturnice sono vietate la preapertura e l’attività venatoria
relativa alla fauna
selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per
l’esercizio
della caccia alla fauna migratoria”. Il prelievo è consentito
previo censimento, da
realizzarsi entro il
10 settembre 2012, a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle
Province ai sensi
della L.R. 10/2004, art. 31, comma 7. All’esito dei censimenti, gli ATC,
sempre sotto il
coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e
modalità di prelievo,
prevedendo sistemi di informazione immediata da parte del cacciatore
agli
ATC degli abbattimenti effettuati. con l’assegnazione nominativa
ai cacciatori dei capi
da abbattere.
Sui predetti piani di abbattimento e modalità di prelievo le Province devono
acquisire il parere
favorevole dell’ISPRA.
11. Starna (Perdix
perdix): dal 30 16 settembre al 30 novembre 31
dicembre 2012 in aree oggetto
di interventi di
gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC
e
approvati dalla
Provincia. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per
mancata approvazione
degli stessi da parte della Provincia la caccia non è consentita. Il
prelievo
alla starna è
consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco
temporale massimo
stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
12. Cinghiale (Sus
scrofa): dal 7 1 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013 31
dicembre 2012. Il prelievo
venatorio di detta
specie, fatti salvi specifici atti di programmazione adottati dalle Province,
si
effettua sul
territorio regionale secondo le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di
cui
all’allegato D al
presente calendario.
13. Lepre (Lepus
europaeus): dal 30 16 settembre al 31 dicembre 2012; nelle aree in cui vi è
prova
scientifica, indicate validata dall’ISPRA, di sovrapposizione di
popolazioni di lepre
italica
(Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus
europeanus), il prelievo venatorio della
lepre europea è
vietato.
14. Volpe (Vulpes
vulpes): dal 30 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 07 01 gennaio
2013 è
consentito l’utilizzo
dei cani da seguita nell’esercizio della caccia alla volpe secondo le
indicazioni che le
Province, sentiti gli ATC, forniscono entro il 1° dicembre 2012. Tale ultima
prescrizione può
essere imposta dalle Province anche nelle aziende faunistico-venatorie e nelle
aziende
agri-turistico-venatorie.
15. Successivamente
al 31 dicembre 2012, l’utilizzo di cani da seguita è consentito esclusivamente
secondo quanto
indicato al punto 12 per la caccia al cinghiale e al
punto 14 per la caccia alla
volpe. In tutti gli
altri casi l’utilizzo dei cani da seguita è vietato.
16. La Regione può,
con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della
Giunta regionale,
sentiti l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
e, ove costituito,
l’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), ridurre, per periodi determinati, la
caccia a determinate
specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre
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calamità.
17. Le Province,
sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell’ISPRA e nel
rispetto dell’arco
temporale massimo previsto dall’art. 18 della L. 157/92, possono posticipare
la chiusura del
periodo di prelievo venatorio al 10 febbraio 2013, per le seguenti specie:
ghiandaia, colombaccio,
cornacchia grigia, beccaccino, fischione, mestolone, moriglione,
moretta,
marzaiola, gallinella d’acqua, porciglione, frullino e pavoncella nella
forma
dell’appostamento
fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane.
Per tale eventuale
posticipo le Province provvedono, altresì, a regolamentare le modalità di
accesso ai cacciatori
non residenti sul proprio territorio di competenza.
CAPO
C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zona di
Protezione Esterna
del
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
1. L’attività
venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente
capo B),
per ciascuna specie
ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che
seguono.
2. Nelle ZPS e nella
ZPE del PNALM non è consentita la preapertura.
3. Nella Zona di
Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta
Regionale del
21.03.2005, n. 336, e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex
Parco”,
designata originariamente con D.G.R. n.1890 del 13.08.1999, che coincide con il
territorio escluso,
dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all’interno del Parco
Naturale Regionale
Sirente-Velino, l’attività venatoria è consentita per ciascuna specie indicata
nel precedente capo
B), secondo le date di apertura ivi riportate e sino al 31 dicembre; nel mese
di gennaio 2013 è
consentita la caccia alle specie indicate al precedente capo b), per i quali
è
prevista
la chiusura nel corso del mese di gennaio cinghiale e volpe fino
alle date di chiusura
indicate nel precedente
capo B) per due sole giornate a settimana, il giovedì e la domenica.
4. All’interno delle
ZPS è vietato:
· l’allenamento
e l’addestramento di cani da caccia e le altre attività ad esse connesse
prima del 1°
settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
· la
costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per
le gare
cinofile, nonché
l’ampliamento di quelle esistenti;
· effettuare
ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti
appartenenti alle
sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti
nazionali o da zone
di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di
riproduzione della
fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
· attuare
la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle
popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è vietato
nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus).
5. Nelle ZPS
caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 30 settembre è vietato
l’abbattimento di
esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella
d’acqua,
alzavola, porciglione,
fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione,
beccaccino,
pavoncella, canapiglia,
frullino, beccaccia.
6. Nella ZPE del
PNALM, ai fini della tutela della popolazione dell’Orso bruno marsicano, sono
vietati l’allenamento
e l’addestramento cani; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è
consentito fino al 15
marzo, previo rilascio di parere vincolante della Provincia e del PNALM;
sono vietate la
preapertura e l’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria
nell’ambito del “Comparto
unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”;
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è vietata la
fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all’art. 28, comma 16 della L.R.
10/04;
è vietata qualsiasi
forma di pasturazione della fauna selvatica. La caccia è consentita con
diversa modulazione
su due aree A e B, individuate dalla cartografia allegata, secondo le
seguenti
disposizioni:
CINGHIALE
Zona
A B
Modalità
Caccia in forma
individuale
da postazione
fissa
Caccia in forma
individuale
da postazione fissa
con
carabina munita di
ottica di
puntamento da parte
di
cacciatori in
possesso di
abilitazione
rilasciata dalla
Provincia o di altri
titoli
formativi
equipollenti di
cui alla nota Ispra
n.
22478/T-D1 del 28
giugno
2010 e s.m.i.
abilitati dalla
provincia, senza
l’ausilio
del cane. I
cacciatori
abilitati al prelievo
del
cinghiale, prima
dell’apertura della
caccia
devono provvedere
alla
certificazione della
taratura
della carabina
secondo le
disposizioni della
Provincia.
Girata
Girata con: utilizzo
di un
unico cane con
funzione
specifica di
“limiere” abilitato
dall’Ente Nazionale
della
Cinofilia Italiana
(ENCI);
numero dei componenti
la
squadra partecipante
alle
girate minimo 5
massimo 15
cacciatori incluso il
conduttore
del cane.
Caccia
in forma individuale da postazione fissa e
girata
con le stesse
modalità previste per le zone A e B.
Caccia
in forma collettiva
Caccia in forma
collettiva con utilizzo di un unico cane;
numero dei componenti
la squadra partecipante alla caccia
collettiva minimo 5
massimo 15 cacciatori.
Prescrizioni
Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale
da postazione fissa,
praticata soltanto da
un componente della squadra assegnataria della zona stessa non
può essere effettuata
in contemporanea allo svolgimento della girata o della caccia in
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forma collettiva
nella medesima zona e richiede la previa comunicazione al
Caposquadra.
Durante lo
svolgimento della caccia al cinghiale, i componenti la squadra che partecipano
all’azione di caccia
non possono abbattere altre specie cacciabili, ad eccezione della volpe.
I cani impiegati nella
caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona B della ZPE devono
essere iscritti in un
apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero di
microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona B della
ZPE è consentita solo
in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di
vigilanza (Comando
Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).
Nei territori che non
rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è
consentito solo
in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica
di puntamento da
parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi
Caccia consentita dal 07 01 ottobre
2012 al 06 gennaio 2013 31 dicembre 2012
nelle giornate fisse
di mercoledì, sabato e domenica.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di
munizioni a palla unica.
Per
quanto non specificato nella presente tabella, per la caccia al cinghiale si
applicano le
disposizioni
di cui al successivo punto 7.
È
fatto obbligo sottoporre almeno tre capi abbattuti in tre giornate venatorie
differenti a controlli
sanitari
da parte del servizio veterinario della ASL di competenza.
È obbligatorio il
recupero dei capi feriti: i capi feriti e non recuperati possono essere
recuperati esclusivamente
da personale
autorizzato dalla Provincia mediante l’utilizzo di cani da traccia abilitati
ENCI per interventi di
recupero. Tali
interventi dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia.
LEPRE
Zona
A B
Modalità
La caccia alla lepre è consentita ad equipaggi che impiegano
massimo 4 cani da
seguita.
Prescrizioni
I cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito
elenco predisposto dagli ATC,
indicando nome del
cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia alla lepre è
consentita solo in
seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza
(Comando Provinciale
del CFS e Polizia Provinciale).
Periodi
Caccia consentita al 30 16 settembre
al 15 31 dicembre 2012.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di
munizioni spezzate con
numerazione dei
pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
VOLPE
Zona
A B
Modalità
Caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina
munita di ottica di
puntamento da parte
di cacciatori abilitati dalla provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi
Caccia consentita dal 07 01 ottobre
2012 al 06 gennaio 2013 31 dicembre 2012.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di
munizioni a palla unica.
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COTURNICE
Zona
A B
Modalità
La caccia può essere esercitata solo nei Distretti di gestione e
con modalità e
prescrizioni previste
per il restante territorio regionale al punto B), n. 10, con l’impiego
massimo di n. 2 cani.
Dal 30
settembre 01 ottobre al 30 novembre 2012 nelle giornate fisse
di giovedì,
sabato e domenica.
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di
munizioni spezzate con
numerazione dei
pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
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TUTTE
LE ALTRE SPECIE
Zona
A B
Modalità
La caccia può essere esercitata solo con l’ausilio di cani da
ferma; è vietato l’ausilio
di cani da seguita.
Periodi
La caccia è consentita a partire dal 30 16 settembre,
la chiusura per le singole specie è
quella prevista nel
precedente capo B
Munizioni
Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di
munizioni spezzate con
numerazione dei
pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
La caccia è
consentita nella
forma
dell’appostamento
fisso e temporaneo
senza
l’ausilio del cane.
È vietato l’utilizzo
delle razze di
cane da seguita.
La caccia è
consentita secondo
le prescrizioni
generali contenute
nel presente
calendario
venatorio.
7. Nel territorio
degli ATC “Roveto-Carseolano”, “Avezzano”, “Subequano” e “Sulmona”, fatte
salve le ulteriori
prescrizioni previste per la ZPE di cui al punto 6, la caccia al cinghiale è
consentita
esclusivamente applicando le disposizioni contenute negli articoli dal n. 11 al
n. 19
degli “Indirizzi
generali per la gestione di popolazione di cinghiale” approvati con DGR n. 605
del 1 settembre 2011.
In particolare, è fatto obbligo assegnare in forma esclusiva alle singole
squadre le zone di
caccia al cinghiale. In caso di mancata assegnazione, la caccia alla specie non
è consentita. Negli
stessi territori si applica altresì il “Regolamento per il prelievo venatorio
della specie
cinghiale (Sus Scrofa) nella provincia dell’Aquila”; in caso di contrasto tra
quanto
indicato dai due
atti, prevalgono le disposizioni dettate dagli “Indirizzi generali per la
gestione
di popolazione di
cinghiale” approvati con DGR n. 605 del 1 settembre 2011.
CAPO
D) Ammissione agli ATC
1. I Comitati di
Gestione degli ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, consentono
ai
cacciatori iscritti
ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l’esercizio della caccia,
secondo quanto
stabilito dal comma 16 dell’art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le
prescrizioni di cui
all’allegato A al presente calendario.
2. I Comitati di
Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico
venatorio per le
ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma
16-bis dell’art. 28
della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato B al
presente calendario.
CAPO
E) Esercizio della caccia alla fauna migratoria
1. L’attività
venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto
unico
regionale
per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria” è
vietata nelle ZPS, nella ZPE del
PNALM, nel
territorio degli ATC “Roveto-Carseolano”, “Avezzano”, “Subequano” e
“Sulmona” e
nei Distretti di gestione della Coturnice.
2. Tale attività è
consentita, in applicazione del disposto di cui all’articolo 43, commi 6, 6-bis
e 6-
ter della
L.R.10/2004, relativamente a ciascuna specie, per il periodo intercorrente tra
il 1°
ottobre e il termine
della stagione venatoria prevista per la stessa, nel limite di tre giornate
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settimanali, esclusa
la domenica, e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’allegato C
al presente
calendario.
3. Hanno titolo ad
esercitare l’attività venatoria di cui ai commi precedenti i soli cacciatori
residenti in Abruzzo
che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.
CAPO
F) Allenamento e addestramento cani da caccia e gare cinofile
1. Fatto
salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004 (Zone per
l’addestramento e
l’allenamento
dei cani per le gare cinofile – aree cinofile), l’addestramento e
l’allenamento dei
cani da caccia sono
consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 43 della
L.R. 10/2004, dal 16 01 agosto
2012 fino alla chiusura della stagione venatoria, con
sospensione il
venerdì ed il sabato antecedenti l’apertura della stagione venatoria.
L’addestramento e
l’allenamento dei cani da caccia nelle quattro mattinate due giornate
di
preapertura (1, 2, 8 e 9 settembre
2012) è vietato da un’ora prima del sorgere del sole alle ore
12,00.
2. L’addestramento e
l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore
solo sul territorio
dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o
ammesso.
3. L’addestramento e
l’allenamento dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello nelle
ZPS sono consentiti
solo a decorrere dal 1° settembre 2012 e fino alla chiusura della stagione
venatoria, con
sospensione il venerdì ed il sabato antecedenti l’apertura della stagione
venatoria.
4. Nella ZPE del
PNALM sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani; lo svolgimento di
gare cinofile ad ogni
livello è consentito a decorrere dall’apertura della stagione venatoria fino
al 15 marzo 2013,
previo rilascio di parere favorevole vincolante della Provincia e del PNALM.
5. Sono vietati
l’allenamento e l’addestramento cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni
livello in tutto il
territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.
CAPO
G) Carniere giornaliero
1. Fatto salvo quanto
stabilito dal comma 3. dell’art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei
periodi consentiti
per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due
capi di selvaggina
stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di
selvaggina migratoria,
di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre
beccacce, secondo le
indicazioni del successivo punto 3.
2. A ciascun
cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata
di caccia.
3. Per le specie sottoelencate,
si fornisce, di seguito, oltre al carniere giornaliero anche il carniere
stagionale:
_ codone:
5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
_ quaglia:
5 capi giornalieri e 25 stagionali;
_ beccaccia:
3 capi giornalieri e 20 stagionali;
_ tortora:
5 capi giornalieri e 20 stagionali;
_ merlo:
5 capi giornalieri;
_ allodola:
10 capi giornalieri e 50 stagionali;
_ pavoncella:
5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
_ coturnice:
1 capo giornaliero e, per quanto attiene al carniere stagionale, il numero di
capi
previsto nei piani di
prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice.
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CAPO
H) Obblighi
1. Per esercitare la
caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale
rilasciato, ai sensi
della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza,
previa esibizione
della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui
all’art.
47 della L.R. n.
10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va
riportato il numero
del tesserino venatorio.
2. L’Amministrazione
provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà
annotare negli
appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’ATC di
caccia al
quale il titolare è
iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e
la
Compagnia
Assicuratrice.
3. Il cacciatore deve
munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di
abbattimento
rilasciato a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall’ATC
presso il quale
risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.
4. Il cacciatore,
prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli
spazi
appositi del
tesserino regionale, il giorno di caccia.
5. Il cacciatore deve
annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento
rilasciato dagli ATC,
il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va
effettuata
immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie
stanziali
e, nel caso di
deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata,
mentre per le specie
migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della
mattinata (ore
13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata. Il numero di
capi,
anche per la
migratoria, deve essere annotato sul tesserino d’abbattimento, per singola
specie,
sia alla fine della
mattinata che al termine della giornata come riepilogativo.
6. Eventuali
ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate
dal
cacciatore al termine
della giornata di caccia.
7. Entro il termine
perentorio del 15 marzo di ciascun anno, il cacciatore deve restituire all’ATC
il
tesserino di
abbattimento.
8. Entro il medesimo
termine perentorio, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione
venatoria successiva
deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi
dell’articolo 28
comma 4. della L.R. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota
di partecipazione
all’ATC.
9. Ai fini della
sicurezza derivante dall’uso delle armi da fuoco, è fatto obbligo a tutti i
cacciatori
indossare durante
l’esercizio venatorio indumenti ad alta visibilità. Tale obbligo non è esteso
ai
praticanti l’attività
venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo.
CAPO
I) Ulteriori disposizioni
1. Gli atti
organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell’attuazione di quanto stabilito
nei precedenti
capi vanno adottati,
ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2012 e
vanno inviati alla
Provincia territorialmente competente entro 10 gg. dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso
termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica
che li accompagna,
sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, alla Direzione Politiche agricole e
di sviluppo rurale,
Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili
sul sito internet
della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia.
3. E’ fatto obbligo a
chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’
ISPRA - (Via Ca’
Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è
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avvenuto il fatto,
che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va
allegato, altresì,
l’anello tolto all’uccello abbattuto.
4. E’ vietato rimuovere,
danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi
della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale.
5. E’ vietata l’attività
venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la
maggior
parte dalla neve,
salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo B) svolta
lungo fiumi,
torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad
una
distanza inferiore a
metri 100 dalle loro rive e/o argini .
6. E’ altresì vietata
l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai
sensi della Legge
353/2000.
7. Fermi restando i
divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è consentita la
posta
alla beccaccia ed al
beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .
8. Nei Distretti di
gestione per la caccia alla coturnice, anche in quelli dove la specie non è
stata
censita o non risulta
cacciabile, per tutte le forme di caccia è vietato il trasporto sulle strade
non
asfaltate delle armi e
dei cani impiegati per l’attività venatoria a bordo di veicoli a motore: tale
divieto non si applica
ai primi 200 metri di ciascuna strada.
9. E’ fatto divieto
di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
10. Ai sensi
dell’art. 43, comma 10, della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di
vietare
l’esercizio
venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa
presenza
turistica.
11. Le Province, ai
sensi dell’art. 43, comma 12, della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del
proprio territorio
provinciale in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le
aree destinate alla
gestione venatoria privata e quelle dove l’esercizio venatorio è precluso.
12. L’utilizzo del
cane da seguita è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite
disposizioni secondo
i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle
specie interessate.
13. In corrispondenza
delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e
per una fascia pari a
100 metri a destra ed a sinistra dell’asse fluviale, non è consentita nessuna
forma di caccia.
14. E’ vietato
l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nella caccia praticata agli
uccelli
acquatici, in tutte
le zone umide “con acque lentiche” del territorio regionale.
E’ inoltre vietato l’utilizzo
di munizionamento a pallini di piombo nei seguenti SIC ricadenti
all’interno dell’IBA
115 “Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani”, ai fini della tutela delle
popolazioni di Nibbio
reale (Milvus milvus):
IT 7140212 Abetina di
Rosello e cascate del Rio Verde
IT 7140116 Gessi di
Gessopalena
IT 7140117 Ginepreti
a Juniperus Macrocarpa
IT 7140118 Lecceta di
Casoli e Bosco di Colleforeste
IT 7140210 Monti
Frentani e Fiume Treste
IT 7140115 Bosco di
Paganello
IT 7140121 Abetina di
Castiglione Messer Marino
IT 71 140123 Monte
Sorbo (Monti Frentani)
IT 71 140114 Monte
Pallano e lecceta d’Isca d’Archi
IT 71 140126 Fiume
Trigno
Nel caso di sparo in
direzione di tutte le aree suindicate, deve essere rispettata una distanza
minima di 150 metri
dall’area stessa.
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15. Nella caccia agli
ungulati, si raccomanda, ai fini della tutela della salute umana e della
conservazione delle
popolazioni di rapaci necrofagi, l’utilizzo nelle armi rigate delle munizioni
non contenenti
piombo.
16. E’ vietato
effettuare ripopolamenti su tutto il territorio regionale venabile dal 1°
settembre 2012
al 31 gennaio 2013.
CAPO
L) Riserva
La Regione si riserva
di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dell’art. 44, comma
1, della L.R.
10/2004.
CAPO
M) Rinvio
Per quanto non
espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano
applicazione le
norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale
e
nazionale. In
particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai
sensi dell’art.
53, 4° comma, lettere
da a) a q), sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui
alla lett. r) del
medesimo comma, commisurata all’importo ivi specificato.
Il Componente la
Giunta Il Presidente
Rag. Mauro Febbo
Dott. Giovanni Chiodi
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Allegato
A – CAPO D) punto 1
1. Ai fini
dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004,
n. 10, gli
ATC riservano il 2%
del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati
rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax,
raccomandata postale
A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo
di Agenzia
autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora
l’ATC non
comunichi, a mezzo
fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno
antecedente la data
prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce
titolo legittimante
l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della
vigilanza.
3. L’ATC accoglie le
istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro
data di spedizione.
4. Il cacciatore, in
caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando
altre
giornate.
5. Qualora il
cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai
sensi del
presente Capo deve
darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno
antecedente quello
prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto
termine, la giornata
sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà
cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio
contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia
ed in
concomitanza
temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art.
28,
trascrivendo uno dei
codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01L”
- ATC Avezzano “02L”
- ATC Barisciano
“03L”
- ATC Subequano “04L”
- ATC Sulmona “05L”
- ATC
Roveto-Carseolano “06L”
- ATC Pescara “07L”
- ATC
Chetino-Lancianese “08L”
- ATC Vastese “09L”
- ATC Salinello “10L”
- ATC Vomano “11L”
7. L’annotazione dei
capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16,
L.R. 10/04 deve
essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti,
che
deve prevedere
appositi spazi. Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino
di
abbattimento all’ATC
nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro
il 01.04.2013.
8. i Comitati di
Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento
concernente
l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per
ATC di
provenienza, e del
numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30
aprile 2013.
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MODELLO
A)
Al PRESIDENTE dell’ATC
………………………………….
………………………………….
_______________________
OGGETTO:
comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all’art.
28, comma 16, LR.
28.01.2004, n. 10.
Il/La sottoscritto/a
………………………………….………….. nato/a …………………………………
il ……………… …e
residente a ………………………………………………………..……………..…
in Via
…………………………………………..……...……..…... n. ………..., tel. …………………..,
e-mail
……………………………………………………………. , iscritto/a all’ambito territoriale di
caccia
denominato……………………………...………………………………………………………….
licenza di porto di
fucile n. ………………………..………………………………………………………
COMUNICA
che usufruirà, salvo
contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di
caccia ex art. 28,
comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:
……………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine dichiara
di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:
1 ATC L’Aquila -
giornate …………………….………........... Codice “01L”
2. ATC Avezzano -
giornate…………………………………… Codice “02L”
3. ATC Barisciano -
giornate …………………………………. Codice “03L”
4. ATC subequano -
giornate………………………………….. Codice “04L”
5. ATC Sulmona -
giornate……………………………………. Codice “05L”
6. ATC
Roveto-Carseolano - giornate ……………..…………. Codice “06L”
7. ATC Pescara -
giornate……………………………………... Codice “07L”
8. ATC
Chetino-Lancianese - giornate………………………... Codice “08L”
9. ATC Vastese -
giornate…………………………………...... Codice “09L”
10. ATC Salinello -
giornate…………………………………... Codice “10L”
11. ATC Vomano -
giornate…………………………………... Codice “11L”
data……………… firma
…………………….........................
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Allegato
B – CAPO D) punto 2
1. Al fine di dare
attuazione al disposto dell’art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto
dall’art. 106, comma
2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione degli ATC dovrà disciplinare
le modalità di
presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell’avvenuta ammissione,
l’entità della quota
giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15,00, le
modalità di pagamento
di detto importo.
2. Gli ATC avranno
cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di
abbattimento che è
titolo per l’esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà
essere riconsegnata a
cura del cacciatore all’ATC entro e non oltre il 20 febbraio 2013.
3. Gli ATC hanno
l’obbligo di comunicare a mezzo fax alla Polizia Provinciale ed al Comando
Provinciale del CFS
della rispettiva Provincia l’elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad
usufruire dei
permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel
caso
in cui le domande per
le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della
selezione trovano
applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell’art. 28, L.R.
10/04.
4. Il cacciatore avrà
cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio
contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia
ed in
concomitanza
temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art.
28,
trascrivendo uno dei
codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01B”
- ATC Avezzano “02B”
- ATC Barisciano
“03B”
- ATC Subequano “04B”
- ATC Sulmona “05B”
- ATC
Roveto-Carseolano “06B”
- ATC Pescara “07B”
- ATC
Chetino-Lancianese “08B”
- ATC Vastese “09B”
- ATC Salinello “10B”
- ATC Vomano “11B”
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Allegato
C – CAPO E) punto 1
1. Possono formare
oggetto di prelievo venatorio esclusivamente le specie appartenenti
all’avifauna
migratoria indicate nel Capo B del presente calendario.
2. Hanno titolo ad
esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli
cacciatori residenti
in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese;
3. Ciascun
cacciatore avente titolo può esercitare l’attività di cui al presente allegato
limitatamente
a tre giorni
settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio
venatorio, e
della domenica;
4. Le giornate di
caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della
pratica
venatoria negli ATC
di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di
più di tre giornate
settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel “Comparto unico regionale” o
negli ATC di
iscrizione/ammissione.
5. Nel “Comparto
unico regionale” è consentita l’attività venatoria alla fauna selvatica
migratoria
da appostamento temporaneo
senza l’ausilio del cane.
6. Il cacciatore avrà
cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio
contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia
ed in
concomitanza
temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art.
43,
trascrivendo il
codice identificativo di seguito indicato:
- ATC
L’Aquila “01M”
- ATC
Avezzano “02M”
- ATC
Barisciano “03M”
- ATC
Subequano “04M”
- ATC
Sulmona “05M”
- ATC
Roveto-Carseolano “06M”
- ATC
Pescara “07M”
- ATC
Chetino-Lancianese “08M”
- ATC
Vastese “09M”
- ATC
Salinello “10M”
- ATC
Vomano “11M”
7. l’annotazione, per
specie, dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria deve essere
effettuata nel tesserino
di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti.
8. i Comitati di
Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 30.04.2013, alle Province
di
riferimento, un
prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di
fruizione delle
facoltà ex art. 43, comma 6, con l’indicazione del numero complessivo di
giornate di caccia
nel medesimo usufruite e dei capi abbattuti.
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Allegato
D – CAPO B) punto 9
1. Fatti salvi
specifici atti di programmazione adottati dalle Province, la caccia al
cinghiale è
consentita:
- in
forma individuale;
- in
forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della
braccata e
della girata.
2. Entro il 31 agosto
2013, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma
collettiva nella
Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l’elenco
dei nominativi
componenti la squadra all’Ambito Territoriale di Caccia utilizzando
l’apposita
modulistica predisposta dalla Provincia.
3. Il cacciatore che
intende praticare la caccia al cinghiale può essere iscritto ad una sola
squadra su tutto il
territorio regionale.
4. Si rammenta che:
- ogni
volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva sia in
forma
individuale, va
compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla
Provincia: per le
squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;
- i
verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma
individuale)
vanno consegnati
entro e non oltre il 20 febbraio 2013;
- ciascun
cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra per Provincia;
- in
caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a
compilare un
verbale completo per
ogni battuta;
- non
è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute contemporaneamente;
- per
effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo
di 5
cacciatori componenti
la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);
- eventuali
componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta
stessa, devono darne
immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve
prontamente annotare,
sul verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la
battuta e l’orario di
allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i
requisiti di presenza
minima dei componenti la battuta deve essere immediatamente
interrotta;
5. Durante la caccia
al cinghiale sia in forma collettiva sia in forma individuale è:
- consentita
la sola detenzione delle munizioni a palla;
- è
vietato abbattere altre specie di fauna selvatica diverse dal cinghiale, fatta
eccezione
per l’abbattimento
della volpe da appostamento fisso;
- fatto
obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità;
6. Alla caccia
collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o
appartenenti a
squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti ospiti, in misura
non
superiore al 20% dei
componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino
almeno 5 iscritti
della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità
di ospite, a più di 5
battute complessive nel corso dell’intera stagione venatoria su tutto il
territorio regionale;
Al singolo cacciatore
è consentito abbattere un solo cinghiale per ogni giornata di caccia (le
squadre pertanto non
potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i
partecipanti alla battuta giornaliera).
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE SI SONO AGGIUNTE FIRMANDO LA PROPOSTA ANCHE LA FIDASC E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI-
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE SI SONO AGGIUNTE FIRMANDO LA PROPOSTA ANCHE LA FIDASC E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI-
ADESSO LA PALLA PASSA ALL'UFFICIO CACCIA REGIONALE ALL'ASSESORE FEBBO E AL PRESIDENTE CHIODI, ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE SI SONO UNITE CONCORDANDO L'ENCI E LA FIDASC UNICA MANCANTE ALL'APPELLO L'EPS CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO RICONOSCENDO CON ALCUNE MODIFICHE COME VALIDO LA BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO PRESENTATOCI NELLA PRECEDENTE CONSULTA REEGIONALE. ADESSO LA PALLA LA SI GIOCA IL 06 LUGLIO 2012 ALLE ORE 10.30 VEDREMO COSA ACCADRA'....UNA COSA E' CERTA LE ASSOCIAZIONI HANNO TROVATO L'UNITA' CHE TANTO CI è MANCATA NEGLI ANNI PASSATI-
RispondiEliminahanno ancora qualche inperfezione da correggere ma vanno meglio di prima....ad esempio il fatto che è stato tolta la possibilità di fare parte di una sola squadra di caccia al cinghiale per provincia.Andrea cacciatore Abruzzese-
RispondiEliminaOGGI IN CONSULTA REGIONALE PRESENTATO IL DOCUMENTO UNITARIO AL QUALE SI SONO UNITI CONTROFIRMANDO IL DOCUMENTO ANCHE LA FIDASC E LA CIA(CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI) BELLA COSA------
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