mercoledì 4 luglio 2012

PROPOSTA CONGIUNTA IN NERO LE MODIFICHE APPORTATE ALLA BOZZA REGIONALE IN ROSSO LE PARTI CANCELLATE/MODIFICATE . COSA NE PENSATE?


PROPOSTA CONGIUNTA ASSOCIAZIONI VENATORIE
ANUU MIGRATORISTI – ARCI CACCIA – ENALCACCIA - FIDC – ITALCACCIA - LIBERA CACCIA

REGIONE ABRUZZO
Direzione regionale Politiche agricole e di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione
Via Catullo, 17 Pescara
CALENDARIO VENATORIO 2012/2013
Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.02.2004, n. 10, e s.m.i.),
nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul
territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (ATC), la stagione
venatoria ha inizio il 16 settembre e termina il 31 gennaio 2013, fatta eccezione per due intere
giornate quattro mattinate di preapertura (limitatamente al periodo che va da un’ora prima del sorgere
del sole alle ore 12,00) a carico delle specie indicate nel successivo CAPO B, punto 1 e punto 2 alle
condizioni ivi indicate ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.
CAPO A) Stagione venatoria, giornate e orari di caccia
1. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nel presente calendario, i cacciatori
aventi diritto all’accesso ai rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), possono svolgere
attività venatoria da appostamento ed in forma vagante anche con l’ausilio del cane nel periodo
dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2013, con le limitazioni e le modalità di cui nel
seguito.
2. Nei periodi indicati nel punto precedente, l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre
giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle
giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.
3. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono
cumulate.
4. L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al
tramonto. Al fine di dare adempimento alla norma regionale in materia, in allegato si fornisce la
tabella riportante gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata venatoria.
5. I cacciatori non residenti né nativi della Regione Abruzzo ammessi allo svolgimento
dell’attività venatoria possono esercitare il prelievo venatorio nelle giornate di preapertura
per ciascuna specie nei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza
coincidenti con i periodi indicati nel presente calendario.
CAPO B) Specie cacciabili e periodi di caccia
Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al successivo capo C), la caccia è consentita secondo le
indicazioni di seguito riportate.
E’ facoltà delle singole Province escludere la preapertura sul proprio territorio di competenza. I
cacciatori residenti nella Provincia che ha escluso la preapertura non possono esercitare, in tale
periodo, la caccia nelle altre Province.
La preapertura non è consentita nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale
D’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Distretti di
gestione per la caccia alla coturnice di cui al punto 10.
1. Tortora (Streptopelia turtur) e Merlo (Turdus merula): nelle mezze giornate del 1, 2, 8 e 9
settembre 2012 e dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012 con le seguenti prescrizioni:
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· mezze nelle giornate del 1, 2, 8 e 9 settembre 2012: appostamento fisso e temporaneo
senza l’ausilio del cane;
· 16 - 30 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio
del cane;
· 30 16 settembre - 31 dicembre 2012: anche in forma vagante con l’ausilio del cane.
2. Cornacchia grigia (Corvus corone) e Gazza (Pica pica): nelle mezze giornate del 1, 2, 8 e 9
settembre 2012 e dal 30 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 con le seguenti prescrizioni:
· mezze nelle giornate del 1, 2, 8 e 9 settembre 2012: appostamento fisso e temporaneo
senza l’ausilio del cane;
· 16 settembre 2012 - 20 31 gennaio 2013: anche in forma vagante con l’ausilio del cane;
· 21 - 31 gennaio 2013: appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio del cane.
3. Quaglia (Coturnix coturnix): dal 16 settembre al 31 dicembre 2012 con l’utilizzo del cane; dal
16 al 30 settembre 2012 la caccia è consentita esclusivamente nelle aree individuate, entro il 31
agosto 2012, a cura degli ATC d’intesa con le Province e riportate su apposita cartografia in
scala 1:25.000: in caso di mancata individuazione delle predette aree o per mancata intesa con
le Province, la caccia alla specie non è consentita fino al 1 ottobre.
4. Fagiano (Phasianus colchicus): dal 30 16 settembre al 30 novembre 31 dicembre 2012; è
consentita la caccia nei mesi di dicembre e gennaio solo nei distretti di gestione dove si attua il
monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell’incremento utili annuo e la stesura
di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione. L’individuazione dei
distretti deve essere effettuata dall’ATC d’intesa con la Provincia. In caso di mancata
individuazione dei distretti o per mancata intesa con le Province o anche per mancata stesura
del predetto piano di prelievo, la caccia alla specie non è consentita nei mesi di dicembre e
gennaio.
5. Allodola (Alauda arvensis): dal 30 settembre al 31 dicembre 2012.
6. Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus) e Tordo bottaccio (Turdus
philomelos), Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 30 settembre 2012 al 10 20 gennaio 2013.
Le Province, come suggerito dal Piano di gestione europeo della specie Beccaccia (Scolopax
rusticola) (azione prioritaria), provvedono a disporre, tenendo conto delle specifiche peculiarità
climatiche, la sospensione del prelievo venatorio a suddetta specie nel caso in cui si verifichino
eventi climatici sfavorevoli alla specie, quali:
_ brusco calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
_ temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
_ durata dell’ondata di gelo stimata di 6 – 7 giorni e, così definita, entro il terzo giorno dalla
Protezione Civile.
7. Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus) e Tordo bottaccio (Turdus
philomelos) Germano reale (Anas platyrhynchos), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), Alzavola (Anas crecca), Porciglione (Rallus aquaticus), Fischione
(Anas penelope), Codone (Anas acuta), Mestolone (Anas clipeata), Marzaiola (Anas
querquedula), Moriglione (Aythya ferina), Beccaccino (Gallinago gallinago), Pavoncella
(Vanellus vanellus), Canapiglia (Anas strepera) e Frullino (Lymnocryptes minimum): dal 30
settembre al 20 31 gennaio 2013.
8. Ghiandaia (Garrulus glandarius): dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013 con le seguenti
prescrizioni:
· 16 - 30 settembre 2012: esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio
del cane;
· 1° ottobre – 20 gennaio 2013 anche in forma vagante con l’ausilio del cane;
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· 21 - 31 gennaio 2013 esclusivamente appostamento fisso e temporaneo senza l’ausilio
del cane.
9. Colombaccio (Columba palumbus): dal 30 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 21 al 31
gennaio 2013 la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento fisso e
temporaneo senza l’ausilio del cane. E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento come
richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie.
10. Coturnice (Alectoris graeca): dal 30 settembre 1 ottobre al 30 novembre 2012 nei soli Distretti
di gestione individuati dalle Province tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili
sui siti istituzionali delle Province stesse e della Regione . In tali distretti, anche in quelli dove
la specie non è stata censita o non risulta cacciabile, per tutte le forme di caccia è vietato il
trasporto sulle strade non asfaltate delle armi e dei cani impiegati per l’attività venatoria a bordo
di veicoli a motore: tale divieto non si applica ai primi 200 metri di ciascuna strada. Nei
Distretti di gestione per la caccia alla coturnice sono vietate la preapertura e l’attività venatoria
relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per
l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”. Il prelievo è consentito previo censimento, da
realizzarsi entro il 10 settembre 2012, a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico delle
Province ai sensi della L.R. 10/2004, art. 31, comma 7. All’esito dei censimenti, gli ATC,
sempre sotto il coordinamento tecnico delle Province, predispongono piani di abbattimento e
modalità di prelievo, prevedendo sistemi di informazione immediata da parte del cacciatore
agli ATC degli abbattimenti effettuati. con l’assegnazione nominativa ai cacciatori dei capi
da abbattere. Sui predetti piani di abbattimento e modalità di prelievo le Province devono
acquisire il parere favorevole dell’ISPRA.
11. Starna (Perdix perdix): dal 30 16 settembre al 30 novembre 31 dicembre 2012 in aree oggetto
di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli ATC e
approvati dalla Provincia. In caso di mancata predisposizione dei piani di prelievo o per
mancata approvazione degli stessi da parte della Provincia la caccia non è consentita. Il prelievo
alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco
temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
12. Cinghiale (Sus scrofa): dal 7 1 ottobre 2012 al 6 gennaio 2013 31 dicembre 2012. Il prelievo
venatorio di detta specie, fatti salvi specifici atti di programmazione adottati dalle Province, si
effettua sul territorio regionale secondo le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui
all’allegato D al presente calendario.
13. Lepre (Lepus europaeus): dal 30 16 settembre al 31 dicembre 2012; nelle aree in cui vi è
prova scientifica, indicate validata dall’ISPRA, di sovrapposizione di popolazioni di lepre
italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europeanus), il prelievo venatorio della
lepre europea è vietato.
14. Volpe (Vulpes vulpes): dal 30 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013. Dal 07 01 gennaio 2013 è
consentito l’utilizzo dei cani da seguita nell’esercizio della caccia alla volpe secondo le
indicazioni che le Province, sentiti gli ATC, forniscono entro il 1° dicembre 2012. Tale ultima
prescrizione può essere imposta dalle Province anche nelle aziende faunistico-venatorie e nelle
aziende agri-turistico-venatorie.
15. Successivamente al 31 dicembre 2012, l’utilizzo di cani da seguita è consentito esclusivamente
secondo quanto indicato al punto 12 per la caccia al cinghiale e al punto 14 per la caccia alla
volpe. In tutti gli altri casi l’utilizzo dei cani da seguita è vietato.
16. La Regione può, con provvedimento motivato del dirigente del competente Servizio della
Giunta regionale, sentiti l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
e, ove costituito, l’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR), ridurre, per periodi determinati, la
caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre
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calamità.
17. Le Province, sulla base dei dati in loro possesso, previo parere vincolante dell’ISPRA e nel
rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18 della L. 157/92, possono posticipare
la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 10 febbraio 2013, per le seguenti specie:
ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia, beccaccino, fischione, mestolone, moriglione,
moretta, marzaiola, gallinella d’acqua, porciglione, frullino e pavoncella nella forma
dell’appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane.
Per tale eventuale posticipo le Province provvedono, altresì, a regolamentare le modalità di
accesso ai cacciatori non residenti sul proprio territorio di competenza.
CAPO C) Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Zona di Protezione Esterna
del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
1. L’attività venatoria nei SIC e nelle ZPS è consentita nei periodi indicati nel precedente capo B),
per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che
seguono.
2. Nelle ZPS e nella ZPE del PNALM non è consentita la preapertura.
3. Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta
Regionale del 21.03.2005, n. 336, e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex
Parco”, designata originariamente con D.G.R. n.1890 del 13.08.1999, che coincide con il
territorio escluso, dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all’interno del Parco
Naturale Regionale Sirente-Velino, l’attività venatoria è consentita per ciascuna specie indicata
nel precedente capo B), secondo le date di apertura ivi riportate e sino al 31 dicembre; nel mese
di gennaio 2013 è consentita la caccia alle specie indicate al precedente capo b), per i quali è
prevista la chiusura nel corso del mese di gennaio cinghiale e volpe fino alle date di chiusura
indicate nel precedente capo B) per due sole giornate a settimana, il giovedì e la domenica.
4. All’interno delle ZPS è vietato:
· l’allenamento e l’addestramento di cani da caccia e le altre attività ad esse connesse
prima del 1° settembre 2012 e dopo la chiusura della stagione venatoria;
· la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare
cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;
· effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti
appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti
nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
· attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di
corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus).
5. Nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, fino al 30 settembre è vietato
l’abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga, gallinella d’acqua,
alzavola, porciglione, fischione, codone, mestolone, marzaiola, moriglione, beccaccino,
pavoncella, canapiglia, frullino, beccaccia.
6. Nella ZPE del PNALM, ai fini della tutela della popolazione dell’Orso bruno marsicano, sono
vietati l’allenamento e l’addestramento cani; lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello è
consentito fino al 15 marzo, previo rilascio di parere vincolante della Provincia e del PNALM;
sono vietate la preapertura e l’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria
nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”;
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è vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all’art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
è vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica. La caccia è consentita con
diversa modulazione su due aree A e B, individuate dalla cartografia allegata, secondo le
seguenti disposizioni:
CINGHIALE
Zona A B
Modalità Caccia in forma
individuale da postazione
fissa
Caccia in forma individuale
da postazione fissa con
carabina munita di ottica di
puntamento da parte di
cacciatori in possesso di
abilitazione rilasciata dalla
Provincia o di altri titoli
formativi equipollenti di
cui alla nota Ispra n.
22478/T-D1 del 28 giugno
2010 e s.m.i. abilitati dalla
provincia, senza l’ausilio
del cane. I cacciatori
abilitati al prelievo del
cinghiale, prima
dell’apertura della caccia
devono provvedere alla
certificazione della taratura
della carabina secondo le
disposizioni della
Provincia.
Girata
Girata con: utilizzo di un
unico cane con funzione
specifica di “limiere” abilitato
dall’Ente Nazionale della
Cinofilia Italiana (ENCI);
numero dei componenti la
squadra partecipante alle
girate minimo 5 massimo 15
cacciatori incluso il conduttore
del cane.
Caccia in forma individuale da postazione fissa e
girata
con le stesse modalità previste per le zone A e B.
Caccia in forma collettiva
Caccia in forma collettiva con utilizzo di un unico cane;
numero dei componenti la squadra partecipante alla caccia
collettiva minimo 5 massimo 15 cacciatori.
Prescrizioni Nelle zone assegnate alle squadre, la caccia in forma individuale da postazione fissa,
praticata soltanto da un componente della squadra assegnataria della zona stessa non
può essere effettuata in contemporanea allo svolgimento della girata o della caccia in
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forma collettiva nella medesima zona e richiede la previa comunicazione al
Caposquadra.
Durante lo svolgimento della caccia al cinghiale, i componenti la squadra che partecipano
all’azione di caccia non possono abbattere altre specie cacciabili, ad eccezione della volpe.
I cani impiegati nella caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona B della ZPE devono
essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC, indicando nome del cane, razza,
sesso e numero di microchip. La caccia in forma collettiva al cinghiale nella zona B della
ZPE è consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di
vigilanza (Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).
Nei territori che non rientrano nelle zone di caccia assegnate alle squadre, il prelievo è
consentito solo in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica
di puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla Provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi Caccia consentita dal 07 01 ottobre 2012 al 06 gennaio 2013 31 dicembre 2012
nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.
Munizioni Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni a palla unica.
Per quanto non specificato nella presente tabella, per la caccia al cinghiale si applicano le
disposizioni di cui al successivo punto 7.
È fatto obbligo sottoporre almeno tre capi abbattuti in tre giornate venatorie differenti a controlli
sanitari da parte del servizio veterinario della ASL di competenza.
È obbligatorio il recupero dei capi feriti: i capi feriti e non recuperati possono essere recuperati esclusivamente
da personale autorizzato dalla Provincia mediante l’utilizzo di cani da traccia abilitati ENCI per interventi di
recupero. Tali interventi dovranno essere preventivamente comunicati alla Provincia.
LEPRE
Zona A B
Modalità La caccia alla lepre è consentita ad equipaggi che impiegano massimo 4 cani da
seguita.
Prescrizioni I cani impiegati alla lepre devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dagli ATC,
indicando nome del cane, razza, sesso e numero di microchip. La caccia alla lepre è
consentita solo in seguito alla trasmissione di tale elenco dagli ATC agli organi di vigilanza
(Comando Provinciale del CFS e Polizia Provinciale).
Periodi Caccia consentita al 30 16 settembre al 15 31 dicembre 2012.
Munizioni Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con
numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
VOLPE
Zona A B
Modalità Caccia in forma individuale da postazione fissa con carabina munita di ottica di
puntamento da parte di cacciatori abilitati dalla provincia, senza l’ausilio del cane.
Periodi Caccia consentita dal 07 01 ottobre 2012 al 06 gennaio 2013 31 dicembre 2012.
Munizioni Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni a palla unica.
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COTURNICE
Zona A B
Modalità La caccia può essere esercitata solo nei Distretti di gestione e con modalità e
prescrizioni previste per il restante territorio regionale al punto B), n. 10, con l’impiego
massimo di n. 2 cani.
Dal 30 settembre 01 ottobre al 30 novembre 2012 nelle giornate fisse di giovedì,
sabato e domenica.
Munizioni Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con
numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
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TUTTE LE ALTRE SPECIE
Zona A B
Modalità La caccia può essere esercitata solo con l’ausilio di cani da ferma; è vietato l’ausilio
di cani da seguita.
Periodi La caccia è consentita a partire dal 30 16 settembre, la chiusura per le singole specie è
quella prevista nel precedente capo B
Munizioni Sono consentiti esclusivamente la detenzione e l’utilizzo di munizioni spezzate con
numerazione dei pallini di diametro non superiore allo 0 (3,9 mm).
La caccia è consentita nella
forma dell’appostamento
fisso e temporaneo senza
l’ausilio del cane.
È vietato l’utilizzo delle razze di
cane da seguita.
La caccia è
consentita secondo
le prescrizioni
generali contenute
nel presente
calendario
venatorio.
7. Nel territorio degli ATC “Roveto-Carseolano”, “Avezzano”, “Subequano” e “Sulmona”, fatte
salve le ulteriori prescrizioni previste per la ZPE di cui al punto 6, la caccia al cinghiale è
consentita esclusivamente applicando le disposizioni contenute negli articoli dal n. 11 al n. 19
degli “Indirizzi generali per la gestione di popolazione di cinghiale” approvati con DGR n. 605
del 1 settembre 2011. In particolare, è fatto obbligo assegnare in forma esclusiva alle singole
squadre le zone di caccia al cinghiale. In caso di mancata assegnazione, la caccia alla specie non
è consentita. Negli stessi territori si applica altresì il “Regolamento per il prelievo venatorio
della specie cinghiale (Sus Scrofa) nella provincia dell’Aquila”; in caso di contrasto tra quanto
indicato dai due atti, prevalgono le disposizioni dettate dagli “Indirizzi generali per la gestione
di popolazione di cinghiale” approvati con DGR n. 605 del 1 settembre 2011.
CAPO D) Ammissione agli ATC
1. I Comitati di Gestione degli ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, consentono ai
cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l’esercizio della caccia,
secondo quanto stabilito dal comma 16 dell’art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le
prescrizioni di cui all’allegato A al presente calendario.
2. I Comitati di Gestione degli ATC, inoltre, possono riservare un ulteriore 2% del carico
venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dal comma
16-bis dell’art. 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato B al
presente calendario.
CAPO E) Esercizio della caccia alla fauna migratoria
1. L’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico
regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria” è vietata nelle ZPS, nella ZPE del
PNALM, nel territorio degli ATC “Roveto-Carseolano”, “Avezzano”, “Subequano” e
“Sulmona” e nei Distretti di gestione della Coturnice.
2. Tale attività è consentita, in applicazione del disposto di cui all’articolo 43, commi 6, 6-bis e 6-
ter della L.R.10/2004, relativamente a ciascuna specie, per il periodo intercorrente tra il 1°
ottobre e il termine della stagione venatoria prevista per la stessa, nel limite di tre giornate
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settimanali, esclusa la domenica, e nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui all’allegato C
al presente calendario.
3. Hanno titolo ad esercitare l’attività venatoria di cui ai commi precedenti i soli cacciatori
residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.
CAPO F) Allenamento e addestramento cani da caccia e gare cinofile
1. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004 (Zone per l’addestramento e
l’allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile), l’addestramento e l’allenamento dei
cani da caccia sono consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 43 della
L.R. 10/2004, dal 16 01 agosto 2012 fino alla chiusura della stagione venatoria, con
sospensione il venerdì ed il sabato antecedenti l’apertura della stagione venatoria.
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia  nelle quattro mattinate due giornate di
preapertura (1, 2, 8 e 9 settembre 2012) è vietato da un’ora prima del sorgere del sole alle ore
12,00.
2. L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore
solo sul territorio dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o
ammesso.
3. L’addestramento e l’allenamento dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello nelle
ZPS sono consentiti solo a decorrere dal 1° settembre 2012 e fino alla chiusura della stagione
venatoria, con sospensione il venerdì ed il sabato antecedenti l’apertura della stagione venatoria.
4. Nella ZPE del PNALM sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani; lo svolgimento di
gare cinofile ad ogni livello è consentito a decorrere dall’apertura della stagione venatoria fino
al 15 marzo 2013, previo rilascio di parere favorevole vincolante della Provincia e del PNALM.
5. Sono vietati l’allenamento e l’addestramento cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni
livello in tutto il territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.
CAPO G) Carniere giornaliero
1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3. dell’art. 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei
periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due
capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di
selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri e tre
beccacce, secondo le indicazioni del successivo punto 3.
2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.
3. Per le specie sottoelencate, si fornisce, di seguito, oltre al carniere giornaliero anche il carniere
stagionale:
_ codone: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
_ quaglia: 5 capi giornalieri e 25 stagionali;
_ beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 stagionali;
_ tortora: 5 capi giornalieri e 20 stagionali;
_ merlo: 5 capi giornalieri;
_ allodola: 10 capi giornalieri e 50 stagionali;
_ pavoncella: 5 capi giornalieri e 25 capi stagionali;
_ coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene al carniere stagionale, il numero di capi
previsto nei piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice.
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CAPO H) Obblighi
1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale
rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza,
previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art.
47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va
riportato il numero del tesserino venatorio.
2. L’Amministrazione provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà
annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’ATC di caccia al
quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la
Compagnia Assicuratrice.
3. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di
abbattimento rilasciato a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall’ATC
presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.
4. Il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi
appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia.
5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento
rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va
effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali
e, nel caso di deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata,
mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della
mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata. Il numero di capi,
anche per la migratoria, deve essere annotato sul tesserino d’abbattimento, per singola specie,
sia alla fine della mattinata che al termine della giornata come riepilogativo.
6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal
cacciatore al termine della giornata di caccia.
7. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, il cacciatore deve restituire all’ATC il
tesserino di abbattimento.
8. Entro il medesimo termine perentorio, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione
venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi
dell’articolo 28 comma 4. della L.R. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota
di partecipazione all’ATC.
9. Ai fini della sicurezza derivante dall’uso delle armi da fuoco, è fatto obbligo a tutti i cacciatori
indossare durante l’esercizio venatorio indumenti ad alta visibilità. Tale obbligo non è esteso ai
praticanti l’attività venatoria alla fauna migratoria da appostamento fisso o temporaneo.
CAPO I) Ulteriori disposizioni
1. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei precedenti
capi vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto 2012 e
vanno inviati alla Provincia territorialmente competente entro 10 gg. dalla loro emissione.
2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica
che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, alla Direzione Politiche agricole e
di sviluppo rurale, Forestale, Caccia e pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili
sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/caccia.
3. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’
ISPRA - (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è
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avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va
allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
4. E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente
apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale.
5. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior
parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui al precedente capo B) svolta
lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, anche non ghiacciati, e fino ad una
distanza inferiore a metri 100 dalle loro rive e/o argini .
6. E’ altresì vietata l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai
sensi della Legge 353/2000.
7. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è consentita la posta
alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .
8. Nei Distretti di gestione per la caccia alla coturnice, anche in quelli dove la specie non è stata
censita o non risulta cacciabile, per tutte le forme di caccia è vietato il trasporto sulle strade non
asfaltate delle armi e dei cani impiegati per l’attività venatoria a bordo di veicoli a motore: tale
divieto non si applica ai primi 200 metri di ciascuna strada.
9. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.
10. Ai sensi dell’art. 43, comma 10, della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare
l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza
turistica.
11. Le Province, ai sensi dell’art. 43, comma 12, della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del
proprio territorio provinciale in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le
aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l’esercizio venatorio è precluso.
12. L’utilizzo del cane da seguita è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite
disposizioni secondo i periodi e le modalità indicate nel presente calendario, in relazione alle
specie interessate.
13. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e
per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell’asse fluviale, non è consentita nessuna
forma di caccia.
14. E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nella caccia praticata agli uccelli
acquatici, in tutte le zone umide “con acque lentiche” del territorio regionale.
E’ inoltre vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo nei seguenti SIC ricadenti
all’interno dell’IBA 115 “Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani”, ai fini della tutela delle
popolazioni di Nibbio reale (Milvus milvus):
IT 7140212 Abetina di Rosello e cascate del Rio Verde
IT 7140116 Gessi di Gessopalena
IT 7140117 Ginepreti a Juniperus Macrocarpa
IT 7140118 Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste
IT 7140210 Monti Frentani e Fiume Treste
IT 7140115 Bosco di Paganello
IT 7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino
IT 71 140123 Monte Sorbo (Monti Frentani)
IT 71 140114 Monte Pallano e lecceta d’Isca d’Archi
IT 71 140126 Fiume Trigno
Nel caso di sparo in direzione di tutte le aree suindicate, deve essere rispettata una distanza
minima di 150 metri dall’area stessa.
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15. Nella caccia agli ungulati, si raccomanda, ai fini della tutela della salute umana e della
conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, l’utilizzo nelle armi rigate delle munizioni
non contenenti piombo.
16. E’ vietato effettuare ripopolamenti su tutto il territorio regionale venabile dal 1° settembre 2012
al 31 gennaio 2013.
CAPO L) Riserva
La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dell’art. 44, comma
1, della L.R. 10/2004.
CAPO M) Rinvio
Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con il presente calendario, trovano
applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e
nazionale. In particolare le violazioni del presente calendario non altrimenti sanzionate ai sensi dell’art.
53, 4° comma, lettere da a) a q), sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui
alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all’importo ivi specificato.
Il Componente la Giunta Il Presidente
Rag. Mauro Febbo Dott. Giovanni Chiodi
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Allegato A – CAPO D) punto 1
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli
ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax,
raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo
di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l’ATC non
comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno
antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce
titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della
vigilanza.
3. L’ATC accoglie le istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro
data di spedizione.
4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre
giornate.
5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del
presente Capo deve darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno
antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto
termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in
concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28,
trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01L”
- ATC Avezzano “02L”
- ATC Barisciano “03L”
- ATC Subequano “04L”
- ATC Sulmona “05L”
- ATC Roveto-Carseolano “06L”
- ATC Pescara “07L”
- ATC Chetino-Lancianese “08L”
- ATC Vastese “09L”
- ATC Salinello “10L”
- ATC Vomano “11L”
7. L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16,
L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, che
deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino di
abbattimento all’ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro
il 01.04.2013.
8. i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento
concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di
provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30
aprile 2013.
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MODELLO A)
Al PRESIDENTE dell’ATC
………………………………….
………………………………….
_______________________
OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all’art. 28, comma 16, LR.
28.01.2004, n. 10.
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………….. nato/a …………………………………
il ……………… …e residente a ………………………………………………………..……………..…
in Via …………………………………………..……...……..…... n. ………..., tel. …………………..,
e-mail ……………………………………………………………. , iscritto/a all’ambito territoriale di
caccia denominato……………………………...………………………………………………………….
licenza di porto di fucile n. ………………………..………………………………………………………
COMUNICA
che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di
caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:
……………………………………………………………………………………………………………..
A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:
1 ATC L’Aquila - giornate …………………….………........... Codice “01L”
2. ATC Avezzano - giornate…………………………………… Codice “02L”
3. ATC Barisciano - giornate …………………………………. Codice “03L”
4. ATC subequano - giornate………………………………….. Codice “04L”
5. ATC Sulmona - giornate……………………………………. Codice “05L”
6. ATC Roveto-Carseolano - giornate ……………..…………. Codice “06L”
7. ATC Pescara - giornate……………………………………... Codice “07L”
8. ATC Chetino-Lancianese - giornate………………………... Codice “08L”
9. ATC Vastese - giornate…………………………………...... Codice “09L”
10. ATC Salinello - giornate…………………………………... Codice “10L”
11. ATC Vomano - giornate…………………………………... Codice “11L”
data……………… firma …………………….........................
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Allegato B – CAPO D) punto 2
1. Al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto
dall’art. 106, comma 2, della L.R. 6/2005, il Comitato di Gestione degli ATC dovrà disciplinare
le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell’avvenuta ammissione,
l’entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15,00, le
modalità di pagamento di detto importo.
2. Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di
abbattimento che è titolo per l’esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà
essere riconsegnata a cura del cacciatore all’ATC entro e non oltre il 20 febbraio 2013.
3. Gli ATC hanno l’obbligo di comunicare a mezzo fax alla Polizia Provinciale ed al Comando
Provinciale del CFS della rispettiva Provincia l’elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad
usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso
in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della
selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell’art. 28, L.R. 10/04.
4. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in
concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28,
trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
- ATC L’Aquila “01B”
- ATC Avezzano “02B”
- ATC Barisciano “03B”
- ATC Subequano “04B”
- ATC Sulmona “05B”
- ATC Roveto-Carseolano “06B”
- ATC Pescara “07B”
- ATC Chetino-Lancianese “08B”
- ATC Vastese “09B”
- ATC Salinello “10B”
- ATC Vomano “11B”
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Allegato C – CAPO E) punto 1
1. Possono formare oggetto di prelievo venatorio esclusivamente le specie appartenenti
all’avifauna migratoria indicate nel Capo B del presente calendario.
2. Hanno titolo ad esercitare la caccia alla fauna migratrice nel Comparto unico regionale i soli
cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese;
3. Ciascun cacciatore avente titolo può esercitare l’attività di cui al presente allegato limitatamente
a tre giorni settimanali ad esclusione del martedì e del venerdì, giorni di silenzio venatorio, e
della domenica;
4. Le giornate di caccia alla migratoria si cumulano con quelle di esercizio ordinario della pratica
venatoria negli ATC di iscrizione o di ammissione. Pertanto nessun cacciatore può disporre di
più di tre giornate settimanali di caccia, fruibili a sua scelta o nel “Comparto unico regionale” o
negli ATC di iscrizione/ammissione.
5. Nel “Comparto unico regionale” è consentita l’attività venatoria alla fauna selvatica migratoria
da appostamento temporaneo senza l’ausilio del cane.
6. Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia,
nello spazio contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in
concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 43,
trascrivendo il codice identificativo di seguito indicato:
- ATC L’Aquila “01M”
- ATC Avezzano “02M”
- ATC Barisciano “03M”
- ATC Subequano “04M”
- ATC Sulmona “05M”
- ATC Roveto-Carseolano “06M”
- ATC Pescara “07M”
- ATC Chetino-Lancianese “08M”
- ATC Vastese “09M”
- ATC Salinello “10M”
- ATC Vomano “11M”
7. l’annotazione, per specie, dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria deve essere
effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti.
8. i Comitati di Gestione degli ATC sono tenuti a rimettere, entro il 30.04.2013, alle Province di
riferimento, un prospetto numerico riepilogativo dei cacciatori iscritti distribuiti per ATC di
fruizione delle facoltà ex art. 43, comma 6, con l’indicazione del numero complessivo di
giornate di caccia nel medesimo usufruite e dei capi abbattuti.
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Allegato D – CAPO B) punto 9
1. Fatti salvi specifici atti di programmazione adottati dalle Province, la caccia al cinghiale è
consentita:
- in forma individuale;
- in forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della braccata e
della girata.
2. Entro il 31 agosto 2013, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma
collettiva nella Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l’elenco
dei nominativi componenti la squadra all’Ambito Territoriale di Caccia utilizzando
l’apposita modulistica predisposta dalla Provincia.
3. Il cacciatore che intende praticare la caccia al cinghiale può essere iscritto ad una sola
squadra su tutto il territorio regionale.
4. Si rammenta che:
- ogni volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva sia in forma
individuale, va compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla
Provincia: per le squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;
- i verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma individuale)
vanno consegnati entro e non oltre il 20 febbraio 2013;
- ciascun cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra per Provincia;
- in caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a compilare un
verbale completo per ogni battuta;
- non è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute contemporaneamente;
- per effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo di 5
cacciatori componenti la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);
- eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta
stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve
prontamente annotare, sul verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la
battuta e l’orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i
requisiti di presenza minima dei componenti la battuta deve essere immediatamente
interrotta;
5. Durante la caccia al cinghiale sia in forma collettiva sia in forma individuale è:
- consentita la sola detenzione delle munizioni a palla;
- è vietato abbattere altre specie di fauna selvatica diverse dal cinghiale, fatta eccezione
per l’abbattimento della volpe da appostamento fisso;
- fatto obbligo di utilizzare indumenti ad alta visibilità;
6. Alla caccia collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o
appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti ospiti, in misura non
superiore al 20% dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino
almeno 5 iscritti della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità
di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell’intera stagione venatoria su tutto il
territorio regionale;
Al singolo cacciatore è consentito abbattere un solo cinghiale per ogni giornata di caccia (le
squadre pertanto non potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i
partecipanti alla battuta giornaliera).
ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE SI SONO AGGIUNTE FIRMANDO LA PROPOSTA ANCHE LA FIDASC E LA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI-

3 commenti:

  1. ADESSO LA PALLA PASSA ALL'UFFICIO CACCIA REGIONALE ALL'ASSESORE FEBBO E AL PRESIDENTE CHIODI, ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE SI SONO UNITE CONCORDANDO L'ENCI E LA FIDASC UNICA MANCANTE ALL'APPELLO L'EPS CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALLA STESURA DEL DOCUMENTO RICONOSCENDO CON ALCUNE MODIFICHE COME VALIDO LA BOZZA DI CALENDARIO VENATORIO PRESENTATOCI NELLA PRECEDENTE CONSULTA REEGIONALE. ADESSO LA PALLA LA SI GIOCA IL 06 LUGLIO 2012 ALLE ORE 10.30 VEDREMO COSA ACCADRA'....UNA COSA E' CERTA LE ASSOCIAZIONI HANNO TROVATO L'UNITA' CHE TANTO CI è MANCATA NEGLI ANNI PASSATI-

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  2. hanno ancora qualche inperfezione da correggere ma vanno meglio di prima....ad esempio il fatto che è stato tolta la possibilità di fare parte di una sola squadra di caccia al cinghiale per provincia.Andrea cacciatore Abruzzese-

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  3. OGGI IN CONSULTA REGIONALE PRESENTATO IL DOCUMENTO UNITARIO AL QUALE SI SONO UNITI CONTROFIRMANDO IL DOCUMENTO ANCHE LA FIDASC E LA CIA(CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI) BELLA COSA------

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