giovedì 7 giugno 2012

CALENDARI VENATORI CON LEGGE REGIONALE: UN'OPINIONE CHE FA RIFLETTERE

  
Il Prof. Claudio Chiola è un eccellente costituzionalista. Professore emerito di Istituzioni di Diritto Pubblico alla Sapienza, ha dedicato la sua vita a indagare  nei meandri della nostra Costituzione. Sorprende quindi, piacevolmente, nel leggerlo impegnato a confutare alcune recenti sentenze della Corte, con le quali, a raffica, sono state contestate le leggi regionali (Liguria, Abruzzo, Marche) che  regolamentavano l'esercizio della caccia nei rispettivi territori. Il calendario venatorio regionale, per intendersi. Non si può – sanciva la Corte Costituzionale, creando non poco scompiglio – emanare il Calendario Venatorio con legge regionale, visto che la “competenza sulla materia è esclusiva dello Stato (Art. 117 della Costituzione). Al proposito si vedano anche gli articoli di Bighunter  del 13 febbraio 2012 (Abruzzo), del  27 aprile 2012 (Liguria) e del 14 maggio 2012 (Marche).
Secondo Chiola, invece, che non è giudice costituzionale ma che sugli aspetti  costituzionali  relativi alla legislazione venatoria si è a più riprese impegnato, e con successo, quelle sentenze (in particolare la n. 20/12) non convincerebbero granchè, se si spinge a scrivere che  per raggiungere obiettivi protezionistici, non si teme di affrontare ardui problemi di principio. Ovvero: Per sottoporre a controllo diffuso i provvedimenti regionali in materia di caccia, [la Corte] non soltanto sostiene l’inadeguatezza del giudizio costituzionale rispetto a quello comune, ma la pronunzia in esame arriva ad estromettere il legislatore regionale dal calendario venatorio, imponendone l’adozione con provvedimento amministrativo.
E insiste: Escludere la legge-provvedimento regionale in materia di caccia è un’affermazione difficilmente giustificabile in termini giuridici alla luce della giurisprudenza della stessa Corte che ha sempre ammesso le leggi-provvedimento (nn. 59/57, 143/89, 62/93, 347/95, 492/95, 185/98, 211/98, 364/99, 429/02, 267/07, 241/08). Profani come noi, intendono questa sequela di  riferimenti a sentenze della stessa Corte, come una amara conferma dell'aforisma di Petrolini (“L'Italia è la patria del diritto e...del rovescio”).
 E questo nostro dubbio diventa sempre più certezza se lo stesso Chiola accenna in premessa (ripetiamo: “ per raggiungere obiettivi protezionistici”) a un difetto chiaramente ideologico, richiamando invero un'eccezione (la sentenza 250/08), che però fu emessa in tutt'altro contesto (caccia in deroga, ovvero un argomento che non ha niente a che vedere con la normale attività di caccia, perchè altrimenti non sarebbe considerato deroga. E questo lo può capire qualsiasi semplice osservatore, anche se totalmente profano di diritto).
In tema di calendari venatori - afferma il costituzionalista - non si può affermare con disinvoltura che trattandosi di caccia, attraverso la porta dell’ambiente, vanno ricompresi anch’essi nella competenza esclusiva dello Stato, ma è vero il contrario: la caccia rientra tra le materie residuali di cui all’art. 117, 4° c., attribuite alla competenza delle Regioni, anche se subisce il “limite” del “valore” ambiente. Parlare di “limite” equivale, infatti, ad affermare che la competenza spetta, comunque, alle Regioni alle quali la legge statale può imporre dei vincoli.
Perchè il limite “ambiente” non basta per avocare competenze che sia per disposizione costituzionale sia per legge nazionale spettano alla regione, a condizione che la stessa regione si muova nell'ambito delle disposizioni ad esse attribuite per legge nazionale (157/92).
Insomma, non è il caso di riproporre con altre parole quanto l'esimio giurista ha con dovizia di riferimenti argomentato. La lettura del testo integrale del suo parere soddisferà anche i lettori più esigente.
Qui basta invece evidenziare che nel caso citato (e negli altri analoghi) ci potrebbe essere un “vizio di sostanza”, probabilmente dettato da chi – facendo ricorso, contro le leggi regionali con cui venivano adottati i calendari venatori -  aveva una sua idea precisa, idea che i giudici costituzionali hanno in qualche modo pensato di condividere. Ma questa è una nostra semplice opinione. Ci aspettiamo che qualcuno che la pensa diversamente da noi abbia gli strumenti e la volontà per convincerci del contrario. Aldilà di ogni ragionevole dubbio.
 


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