Con un Decreto Legge datato 9 febbraio 2012 il Governo mette mano alla validità delle licenze compreso ovviamente il porto d’armi che dai sei anni di validità attuali scenderebbe alla validità annuale.
Si legge infatti dal sito del giudice Edoardo Mori sulla legislazione sulle armi: il Decreto legge 9/2/2012 modifica alcune norme del TULPS e, per quanto concerne la nostra materia contiene, allo art. 13, le seguenti disposizioni: 1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13, primo comma, le parole: “un anno, computato” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni, computati”.
Il testo originario dell’articolo diceva: Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Diventa ora: Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
In termini pratici ciò vuol dire che in futuro tutte le licenze di PS avranno la validità minima di tre anni, salvo che la legge disponga diversamente, sia fissando una durata maggiore, sia fissandone una minore.
Vengono prorogate a tre anni tutte quelle licenze in materia di armi, esplodenti, munizioni, artifici che ora sono annuali; rimangono a due anni di validità quelle per cui era già stabilito tale termine.
b) all’articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La licenza ha validità annuale”; il testo originario dell’articolo diceva: Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere. (abrogati dalla legge 110). Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il problema è che il comma terzo non esiste! Infatti i primi due commi sono stato abrogati dalla legge 110/1975 e l’art.42 è ufficialmente formato da un solo comma. Stendiamo un telone pietoso e ammettiamo che qualcuno ignorasse questo piccolo particolare.
Il nuovo testo dell’art. 42 diventa quindi: Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza ha validità annuale.
In pratica ciò vuol dire che ogni porto d’arma (caccia, tiro a volo, difesa personale, guardie giurate) dovrà essere rinnovato ogni anno. Esattamente il contrario della semplificazione che voleva il ministero! Invece di aumentare la validità, si accorcia. Cacciatori e tiratori dovranno rifare la licenza ogni anno, invece che ogni sei anni!
Se si ipotizza che chi ha scritto la modifica fosse ignorante nella lingua italiana e che ignorasse che la licenza per le guardie giurate ha validità di due anni, allora si potrebbe anche pensare che chi ha scritto la norma voleva riferirsi alla sola licenza per armi corte; in tal caso viene comunque ridotta la durata della licenza per guardie giurate!
c) all’articolo 51, primo comma, le parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”;le licenze per la vendita di esplosivi hanno durata di due anni a partire dalla data del rilascio.
Il Decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Speriamo che qualcuno informi il Ministro delle sciocchezze che le hanno fatto scrivere.
Fonte: eArmi.it - Enciclopedia delle Armi a cura di Edoardo Mori
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