Vi inoltriamo la sentenza n.90 della Corte Costituzionale del 20 maggio 2013 (in allegato) relativa alla sollevazione di questioni di legittimità costituzionale da parte del Tar regionale della Toscana con ordinanza del 20 ottobre 2011 su parti di due leggi delle Regione Toscana in materia di attività venatoria.
La Corte Costituzionale definendo fondate gran parte delle questioni sollevate ha in particolare ribadito che il calendario venatorio deve essere regolamentato con atto amministrativo e non con legge regionale e che la prescrizione relativa al tesserino venatorio non può essere derogata e pertanto da utilizzare anche nelle aziende agrituristico venatorie.
Di seguito le parti della sentenza relative alle due principali questioni:
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3.− La questione che investe l’intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, relativa all’approvazione del calendario venatorio con una legge regionale, anziché con un atto amministrativo, è fondata.
Questa Corte in più occasioni ha ritenuto «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull’attività venatoria e imponendo l’acquisizione obbligatoria del parere dell’ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» (sentenza n. 20 del 2012; in seguito, sentenze n. 105 del 2012, n. 116 del 2012, n. 310 del 2012). È da aggiungere che l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, «esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (sentenza n. 105 del 2012).
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In conclusione, la prescrizione relativa al tesserino regionale non può essere derogata ed è funzionale al rispetto delle norme che, nel regolare la caccia, sono volte alla tutela della fauna e dunque dell’ambiente. Del resto, questa Corte ha già affermato, sia pure in un risalente contesto normativo, che «il tesserino è (…) prescritto allo scopo di assicurare il rispetto del regime della caccia controllata, quale esso è configurato dalla normazione statale» (sentenza n. 148 del 1979).
In altri termini, si può affermare che la disposizione in questione, concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, è elemento costitutivo di una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 278 del 2012) e che la disciplina regionale di esonero dal possesso del tesserino nelle aziende agrituristico venatorie viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
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