Tratto da www.greenreport.it
La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre ha approvato un Ordine del giorno relativo all’attività venatoria e la caccia in deroga.
La posizione delle Regioni fa in particolare riferimento ad una
sentenza della Consulta che ha sancito l’incostituzionalità di Leggi
regionali che autorizzino il prelievo in deroga di ungulati su terreni
innevati al di fuori dell’Arco alpino.
In tal senso è stata
riscontrata una limitazione dell’operatività delle Regioni in ordine
alla gestione delle cacce in deroga ed al contenimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e forestali.
Ordine del Giorno in materia di attività venatoria e caccia in deroga Le
Regioni e le Province autonome.
Considerato:
- che la
Suprema Corte, con sentenza n. 106 del 16 aprile 2012, ha sancito
l’incostituzionalità di Leggi regionali che autorizzino, anche a fronte
di specifiche e motivate esigenze, il prelievo in deroga di ungulati su
terreni innevati al di fuori dell’Arco alpino;
- che questa
decisione, unitamente alla perdurante situazione di incertezza che
caratterizza il quadro normativo e regolamentare nazionale in materia di
attività venatoria sta provocando una serie di problemi particolarmente
significativi che limitano fortemente l’operatività delle Regioni in
ordine alla gestione delle cacce in deroga ed al contenimento dei danni
provocati dalla fauna selvatica alle attività agricole e forestali; Dato
atto:
- che l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) ha, su queste specifiche problematiche, formalizzato
diversi pareri che dimostrano, anche sul piano scientifico e ferma
restando l’esigenza di un costante controllo sullo stato delle
popolazioni di numerose specie di interesse venatorio presenti sul
nostro territorio, la possibilità di autorizzare specifiche forme di
prelievo in deroga;
- che, per quanto attiene il prelievo in
deroga di ungulati su terreni innevati, ISPRA ha evidenziato, con un
proprio parere, l’importanza dell’estensione di questa misura alle aree
attualmente escluse per il mantenimento di una adeguata struttura delle
popolazioni;
- che le linee guida adottate da ISPRA
rappresentano un importante punto di riferimento per le Regioni che
debbono adottare i propri calendari venatori e per le quali sarebbe
opportuno ed auspicabile una condivisione già nella fase di
predisposizione;
Chiedono al Governo
a) la disponibilità
in ordine all’avvio di un confronto con i Ministeri competenti in
materia di attività venatoria per definire un quadro normativo che
consenta di superare l’attuale fase di difficoltà;
b) la rapida
modifica, per consentire una adeguata tutela delle produzioni agricole e
forestali sull’intero territorio nazionale e sulla base delle motivate
valutazioni di ISPRA, delle norme della Legge 157/92 – Articolo 21
“Divieti” – che, al momento attuale, limitano il prelievo di ungulati
alle sole Regioni dell’Arco alpino, come di seguito riportato:
1.
(comma 1 lett. m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior
parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la
caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanante
dalle Regioni interessate;
2. (norma di nuova introduzione) è
vietato fornire alimentazione ai cinghiali in maniera artificiale,
tranne che per operazioni di censimento, catture ed abbattimenti
selettivi secondo le disposizioni emanate dalle Regioni;
c) di
condividere l’opportunità di un aggiornamento delle linee guida
predisposte da ISPRA attraverso una modalità di approvazione che
coinvolga direttamente la Conferenza Stato-Regioni. |
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