giovedì 4 ottobre 2012


Tar del Veneto sospende il calendario venatorio

  
"Già domani presenteremo l'istanza con cui chiediamo la revoca della sospensiva accordata oggi dal Tar rispetto al calendario venatorio 2012-2013, contro il quale avevano ricorso alcune associazioni ambientaliste". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla caccia Daniele Stival non appena appresa la notizia sulla sospensione del calendario venatorio regionale.

"Lo facciamo - aggiunge Stival - nella ferma convinzione di aver operato, quest'anno come in quello precedente, nel pieno rispetto delle normative vigenti, nazionali e comunitarie". "Trovo singolare - aggiunge Stival - che i pareri espressamente non vincolanti dell'Ispra, di fatto lo diventino in queste circostanze. Anche per questo - conclude - faremo valere le nostre ragioni in ogni modo legittimamente possibile".
 Il calendario è sospeso in via cautelare fino alla trattazione in camera di Consiglio, fissata per il 30 ottobre 2012, solo in relazione alle parti contestate. Eccole:
  a) la inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall’I.S.P.R.A., in attuazione della c.d. Direttiva Uccelli, di categoria S.P.E.C. (Special of European Conservation Concern) e quindi non cacciabili in assenza di un “piano di gestione”, mai effettuato;

b) la previsione della cacciabilità di specie migratrici di uccelli, ovvero di specie simili, prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l’avvio della fase di migrazione c.d. prenunziale, contro l’art. 18, c. 1 bis L. 157/92 e l’art. 7.4 della Direttiva Uccelli, nonché la sentenza della Corte di Giustizia 19.1.1994 n. 435/92 e la Guida dell’I.S.P.R.A.;

c) la cacciabilità degli uccelli acquatici migratori anche con munizioni tossiche al piombo fuori delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), contro l’art. 4 dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli selvatici migratori dell’Africa-Europa ratificato dall’Italia con legge n. 66/2006;

d) la cacciabilità degli animali ungulati con munizione al piombo, contro il parere dell’I.S.P.R.A. (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 22.5.2012 n. 438);

e) la cacciabilità nei siti della Rete Natura 2000 (ZPS–Zone di Protezione Speciale e SIC-Siti di Importanza Comunitaria) in assenza della “Valutazione di incidenza”, contro l’art. 6, c.3°, della Direttiva Habitat e gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 (cfr. T.A.R. Sicilia n. 638/2010);

Nessun commento:

Posta un commento