mercoledì 18 gennaio 2012

PROVINCIA DI CHIETI
DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEL CANE DA SEGUITA PER L’ATTIVITA’ DI CACCIA ALLA VOLPE
NEL TERRITORIO ADIBITO A LIBERO ESERCIZIO VENATORIO, PER IL PERIODO DAL 02.01.2012 AL
30.01.2012.
(Approvato con delibera della Giunta Provinciale n.343 del 29/12/2011)
Art. 1
L’uso del cane da seguita dal 02 gennaio 2012 al 30 gennaio 2012 compreso, è consentito per
l’attività di caccia alla sola specie Volpe (Vulpes vulpes), senza preclusione alcuna, in forma di
braccata, nel territorio adibito a libero esercizio venatorio.
Art. 2
Tutti i cacciatori che nel periodo opra menzionato intendono utilizzare il cane da seguita per
effettuare braccate di caccia alla Volpe devono necessariamente organizzarsi in squadre e darne
tempestiva comunicazione alla Provincia di Chieti – Settore 7 – Servizio Caccia e Pesca.
Art. 3
Alle battute di caccia alla Volpe, effettuate con cani da seguita, possono partecipare tutti i cacciatori
residenti nella Provincia di Chieti, iscritti in uno dei due AA.TT.CC. Provinciali ed organizzati in
squadre.
Art. 4
Ogni squadra che intende partecipare alle battete di caccia alla Volpe deve essere composta da un
minimo di 4 (quattro) cacciatori ad un massimo di 15 (quindici) e deve avere al suo interno un Capo
squadra e un Vice capo squadra entrambi regolarmente iscritti.
Art. 5
Ogni Capo squadra, o suo Vice, deve far pervenire alla Provincia di Chieti – Settore 7 - Servizio
Caccia e Pesca l’elenco dei componenti la squadra con indicazione delle giornate e delle località in
cui si intende effettuare le battute. La modulistica da utilizzare è quella allegata al presente
disciplinare.
Art. 6
Al Capo squadra, o suo Vice, spetta il compito di organizzare e dirigere la squadra, assegnando le
relative poste ai vari componenti e sovrintendendo al lavoro dei cani.
I cacciatori, fatto salvo il recupero del capo selvatico di Volpe abbattuto, non devono abbandonare
l’area assegnatagli dal Capo squadra fino al segnale di fine battuta.
Lo scovo e l’eventuale inseguimento da parte dei cani, di selvatici diversi dalla Volpe, comporta
l’immediata interruzione della battuta e il recupero dei cani.
Art. 7
Alle cacciate deve essere sempre presente un guardia caccia volontario o un agente della Polizia
Provinciale.
In mancanza del personale di controllo non è possibile effettuare alcuna battuta di caccia alla Volpe.
È altresì vietata la battuta alla Volpe con un numero inferiore al numero minimo di cacciatori
previsto dal precedente art. 4.
Art. 8
La squadra alla fine di tutte le battute effettuate sul territorio libero dovrà comunicare per iscritto
alla Provincia di Chieti – Settore 7 - Servizio Caccia e Pesca, il numero delle Volpi abbattute e le
località in cui ciò è avvenuto, al fine di poter effettuare la stima dei selvatici abbattuti.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare, i cacciatori devono attenersi
scrupolosamente alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia venatoria nonché a
quanto previsto dal Calendario Venatorio Regionale 2011/2012 approvato con delibera della G.R. n.
621 del 14/09/2011 e s.m.i.

Nessun commento:

Posta un commento