mercoledì 13 aprile 2011

VALLE SANTA BARBARA s.n.c. SOSPENSIVA DEL TAR ABRUZZO

CON ORDINANZA N°00069/20011 del 07/04/2011 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER L'ABRUZZO IN MERITO AL RICORSO N°30 DEL 2011 PROPOSTO DALLA "LA LUPARA"DI LALLI AURELIO E PICCIRILLI TEODORA s.n.c.ha ANNULLATO PREVIA SOSPENSIONE LA DETERMINAZIONE N.DT-2056 DEL 16/09/2011  con cui il dirigente del SETTORE VII°  dell'amministrazioneProvinciale di Chieti, a seguito del decesso del responsabile dell'azienda agri-turistico venatoria "Valle Santa Barbara" sito sui terreni demaniali del comune di Castiglione Messer Marino,da atto delle variazioni societarie e della ricostituzione della pluralità dei soci ai fini dell'autorizzazione Faunistica Venatoria alla predetta azienda ; della nota n°77223 del 06/12/2010 con cui la stessa Amministrazione non accoglie l'istanza di autorizzazione della società  ricorrente all'esercizio dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria sui detti fondi DEMANIALI ove insisteva l'azienda precedentemente autorizzata e sui quali la ricorrente(LA LUPARAs.n.c.)si era aggiudicata la CONCESSIONE nonchè di tutti gli atti PREORDINATI, CONSEGUENZIALI e CONNESSI..... nell'esame  degli atti il TAR ABRUZZO rivela come:a) non vi sia corrispondenza tra l'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività faunistico-venatoria, di cui la Provincia di Chieti ha preso atto nei confronti della società Valle S. Barbara snc e che sarebbe comprensiva di terreni privati e di proprietà comunale e la concessione comunale dei terreni ad altra società aggiudicataria(LA LUPARA snc);b)la negata autorizzazione Provinciale a LA LUPARA snc si prospetta contraddittoria almeno per la parte dei terreni comunali di cui è diventata concessionaria.Il tutto esige un puntuale riesame,sia in merito alla identità del contenuto territoriale della precedente autorizzazione che dovrebbe scadere nel 2012, sia circa la posizione acquisita dalla società ricorrente(LA LUPARA snc); tali circostanze si prospettano, invero, del tutto innovative e/o modificative; P.Q.M. ACCOGLIE l'istanza cautelare nei termini precisati  e fissa l'udienza pubblica al 01 dicembre 2011-

1 commento:

  1. ERA ORA CHE SI FACESSE CHIAREZZA...SU QUESTA SITUAZIONE, ORA SPERIAMO CHE FINALMENTE SI POSSA RISOLVERE QUESTO PROBLEMA CHE SINO AD OGGI NON ERA CHIARO AL POPOLO VENATORIO CHE SI BARCAMENAVA, SU NOTIZIE FALSE O PERLOMENO POCO CHIARE-DOPO I TANTI ESPOSTI PRESENTATI ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ALLA FORESTALE E ALLA POLIZIA PROVINCIALE DI CHIETI DALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE, AL SOLO FINE DI CHIARIRE QUESTA SITUAZIONE COSI' STRANA EA SEGUITO DELLA CONSULTA DELLA CACCIA CHE NON AVEVA ACCOLTO IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' S.BARBARA SNC ADESSO; SPERIAMO CHE IL TAR ABRUZZO METTA LA PAROLA FINE A QUESTA STORIA SENZA FINE INIZIATA ALLA MORTE DEL VECCHIO TITOLARE DELLA CONCESSIONE.

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