Note all'art. 26:
- Il testo degli articoli 1 e 31 della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, S.O; come modificati dalla presente legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Fauna selvatica). - 1. La fauna selvatica e'
patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata
nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le
popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche,
turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze
economiche e ricreative e facendo in modo che le misure
adottate non provochino un deterioramento dello stato di
conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve
le finalita' di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a),
primo e secondo trattino, della stessa direttiva.
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito
purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare
norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le
specie della fauna selvatica in conformita' alla presente
legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive
comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei
limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'art. 14,
comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e
91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i
relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate
nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la
quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24
novembre 1978, n. 812 , e della Convenzione di Berna del 19
settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.
503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione
delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica di cui all'art. 7 entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono
al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei
biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, e in
conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva
2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle
province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono
con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro
dell'ambiente.
5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le
misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat
esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le
province autonome provvedono all'attuazione del presente
comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono
annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e
al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure
adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti
rilevabili.
7. Ai sensi dell'art. 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86, il Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica,
con la collaborazione delle regioni e delle province
autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'art. 8 e l'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, lo stato di conformita' della presente
legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli
atti emanati dalle istituzioni delle Comunita' europee
volti alla conservazione della fauna selvatica.
7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette periodicamente alla
Commissione europea tutte le informazioni a questa utili
sull'applicazione pratica della presente legge e delle
altre norme in materia vigenti limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE.
7-ter. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e
i lavori necessari per la protezione, la gestione e
l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di
uccelli di cui all'art. 1 della citata direttiva
2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti
elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva.
Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i
Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea
tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle
ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la
gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui
al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
trasmissione e la tipologia delle informazioni che le
regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica"
"Art. 31 (Sanzioni amministrative). - 1. Per le
violazioni delle disposizioni della presente legge e delle
leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 206 euro 1.239 per
chi esercita la caccia in una forma diversa da quella
prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento
delle tasse di concessione governativa o regionale; se la
violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da euro
258 a euro 1.549;
d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno
delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o
privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori
destinati alla caccia programmata; se la violazione e'
nuovamente commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro
1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione e' da
euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente
lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e' commesso
mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito
territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate; se la violazione e' nuovamente commessa, la
sanzione e' da euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
delle coltivazioni agricole; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per
chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti
o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non
superiore a cinque; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' da euro 206 a euro 1.239;
h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per
chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell'art. 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente
commessa, la sanzione e' euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per
chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino
regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per
ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza
l'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2; alla
violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per
chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente
richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il
tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se
l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro
150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino
regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di
deroga di cui all'art. 19-bis.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi
e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito
tesserino di cui all'art. 12, comma 12, per particolari
infrazioni o violazioni delle norme regionali
sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di
regolamento per la disciplina delle armi e in materia
fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si
applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente
legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 , e successive modificazioni. ".
Questo blog e per tutti quelli che vivono pienamente il profondo rapporto con la natura. Faremo di questo spazio un laboratorio d’idee, di scambio di esperienze, parleremo e mostreremo le nostre attività promuovendo il pensiero che andare a pesca e a caccia non significa solo catturare o uccidere le prede, ma che le persone che hanno la vera passione per questi sport lavorano e s’impegnano anche per salvaguardare equilibri e ambienti con cui amano essere a contatto. Angelo Pessolano
lunedì 23 settembre 2013
E queste sono le note esplicative delle modifiche apportate alla legge quadro 157/92
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