lunedì 23 settembre 2013

Modifiche apportate alla legge quadro sulla caccia 157 del 92



                               Art. 26 
 
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme  per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131. 
 
  1.  All'articolo  1  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, al  primo  periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo  2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva  2009/147/CE»  e
il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea  tutte  le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della  presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a  quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE». 
  2. L'articolo 19-bis della legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19-bis (Esercizio  delle  deroghe  previste  dall'articolo  9
della  direttiva  2009/147/CE).  -   1.   Le   regioni   disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   30   novembre   2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi  e  alle
finalita' degli articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva  ed  alle
disposizioni della presente legge. 
  2. Le deroghe possono essere  disposte  dalle  regioni  e  province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le  deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei  presupposti  e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione  sull'assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne  formano  oggetto,  i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo  e  di  luogo  del  prelievo,  il
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, i controlli e le  particolari  forme  di  vigilanza  cui  il
prelievo e' soggetto e gli  organi  incaricati  della  stessa,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  27,  comma  2.  I  soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono  individuati  dalle  regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo  9,  paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati  e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi  oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono  sistemi
periodici di verifica allo scopo  di  sospendere  tempestivamente  il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il  raggiungimento  del
numero di capi  autorizzato  al  prelievo  o  dello  scopo,  in  data
antecedente a quella originariamente prevista. 
  3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza  numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare  un  provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro  il  mese
di aprile di ogni anno  essere  comunicata  all'ISPRA,  il  quale  si
esprime entro e non  oltre  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione.  Per  tali  specie,  la  designazione  della   piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata,  annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra  le
regioni interessate  il  numero  di  capi  prelevabili  per  ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al  terzo  e  al  quarto  periodo  del
presente comma non  si  applicano  alle  deroghe  adottate  ai  sensi
dell'articolo  9,  paragrafo   1,   lettera   b),   della   direttiva
2009/147/CE. 
  4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 9,  paragrafo  1,  lettera  b),  della  direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data  prevista  per  l'inizio   delle
attivita'  di  prelievo.  Della  pubblicazione  e'  data  contestuale
comunicazione  al  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  il
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  diffida  la
regione  interessata  ad  adeguare,   entro   quindici   giorni   dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga  adottati
in  violazione  delle  disposizioni  della  presente  legge  e  della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine  e  valutati  gli  atti
eventualmente  posti  in  essere  dalla  regione,  il  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento. 
  5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo  9,
paragrafo 1, lettera a),  della  direttiva  2009/147/CE,  provvedono,
ferma restando  la  temporaneita'  dei  provvedimenti  adottati,  nel
rispetto di linee guida emanate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero  al  Ministro  per  gli
affari regionali,  al  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  al  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari  europei,  nonche'
all'ISPRA una relazione  sull'attuazione  delle  deroghe  di  cui  al
presente  articolo;  detta  relazione  e'  altresi'  trasmessa   alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo  di
capi prelevabili di cui al  comma  3,  quarto  periodo,  la  medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE». 
  3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: 
  «m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a  euro  900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni  prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis». 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Alle  attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Nessun commento:

Posta un commento