Art. 26
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e
il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il
numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il
prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi
periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data
antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese
di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si
esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della
comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le
regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del
presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno
sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle
attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la
regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati
in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti
eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono,
ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel
rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli
affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche'
all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al
presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di
capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Questo blog e per tutti quelli che vivono pienamente il profondo rapporto con la natura. Faremo di questo spazio un laboratorio d’idee, di scambio di esperienze, parleremo e mostreremo le nostre attività promuovendo il pensiero che andare a pesca e a caccia non significa solo catturare o uccidere le prede, ma che le persone che hanno la vera passione per questi sport lavorano e s’impegnano anche per salvaguardare equilibri e ambienti con cui amano essere a contatto. Angelo Pessolano
lunedì 23 settembre 2013
Modifiche apportate alla legge quadro sulla caccia 157 del 92
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