LA GIUNTA PROVINCIALE
Relatore: il Presidente Enrico Di Giuseppantonio;
VISTA legge n.157/1992 inerente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificata dalla l. n.96/2010;
VISTA la L.R. n.10/2004 e s.m.i inerente “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la tutela della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” in particolare l’art.2 che, nel ripartire le competenze in materia di caccia tra la Regione e le Province, assegna a queste ultime le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell’art.19 comma 1 lett. f) del d. lgs. n.267/2000, nel rispetto dei principi nella stessa prefissati;
VISTO l’art. 43 della L.R. n.10/2004 che disciplina le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria nonché l’adozione del calendario venatorio alla cui predisposizione provvede, in ogni stagione venatoria, la Giunta Regionale;
VISTO l’art.18 comma 2 della legge n.157/1992 come modificata dalla legge n. 92/2010;
VISTO il calendario venatorio 2012/2013 della Regione Abruzzo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 30/07/2012, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. DH123 del 10/08/2012 e modificato con DGR 671 del 15 ottobre 2012 a seguito dell’ordinanza del TAR L'Aquila n. 274/2012 e ulteriormente modificato con DGR 828 del 04/12/2012 per l’ulteriore recepimento delle direttive ISPRA, che prevede al Capo B) comma 16 la possibilità per le Province di posticipare, previo
parere vincolante dell’ISPRA e nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18 della L.n.157/1992, la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 10/02/2013 per le specie: ghiandaia, colombaccio e cornacchia grigia, fischione, gallinella d’acqua e porciglione nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane;
Relatore: il Presidente Enrico Di Giuseppantonio;
VISTA legge n.157/1992 inerente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” come modificata dalla l. n.96/2010;
VISTA la L.R. n.10/2004 e s.m.i inerente “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la tutela della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” in particolare l’art.2 che, nel ripartire le competenze in materia di caccia tra la Regione e le Province, assegna a queste ultime le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna, ai sensi dell’art.19 comma 1 lett. f) del d. lgs. n.267/2000, nel rispetto dei principi nella stessa prefissati;
VISTO l’art. 43 della L.R. n.10/2004 che disciplina le specie cacciabili ed i periodi di attività venatoria nonché l’adozione del calendario venatorio alla cui predisposizione provvede, in ogni stagione venatoria, la Giunta Regionale;
VISTO l’art.18 comma 2 della legge n.157/1992 come modificata dalla legge n. 92/2010;
VISTO il calendario venatorio 2012/2013 della Regione Abruzzo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 30/07/2012, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. DH123 del 10/08/2012 e modificato con DGR 671 del 15 ottobre 2012 a seguito dell’ordinanza del TAR L'Aquila n. 274/2012 e ulteriormente modificato con DGR 828 del 04/12/2012 per l’ulteriore recepimento delle direttive ISPRA, che prevede al Capo B) comma 16 la possibilità per le Province di posticipare, previo
parere vincolante dell’ISPRA e nel rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18 della L.n.157/1992, la chiusura del periodo di prelievo venatorio al 10/02/2013 per le specie: ghiandaia, colombaccio e cornacchia grigia, fischione, gallinella d’acqua e porciglione nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza l’ausilio del cane;
DATO ATTO che:
- la Consulta Provinciale della Caccia nella seduta del 22/01/2013 ha espresso parere
favorevole sulla proposta di prolungamento della caccia alla sola specie colombaccio
(Colomba palumbus) fino al 10/02/2013;
- con nota prot. n.1185 del 10/01/2013 è stato richiesto all’ISPRA esplicito parere
sulla possibilità di prolungare la caccia al colombaccio fino al 10/02/2013;
VISTA la nota prot. n. 2481 del 17/01/2013 con cui l’ISPRA esprime parere
favorevole al prolungamento della caccia al colombaccio fino al 10/02/2013 con
l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 m. dalle zone
umide frequentate dagli uccelli acquatici;
2. gli appostamenti per la caccia devono essere situati ad una distanza superiore a 500
m. dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
3. il carniere giornaliero individuale deve essere limitato a 5 capi;
RITENUTO di poter prolungare la caccia al Colombaccio (Colomba palumbus) nel
territorio della Provincia di Chieti, nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo
senza l’ausilio del cane, fino al 10/02/2013 con l’osservanza delle limitazioni prescritte
dall’ISPRA;
SPECIFICATO che i cacciatori ammessi non residenti né nativi nella Provincia di
Chieti potranno esercitare il prelievo venatorio per la specie colombaccio solo in
concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari regionali di provenienza ed applicate dalle
competenti Province;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 della d. lgs. n.
267/2000, dal Dirigente del Settore 7 Tutela e valorizzazione dell’Ambiente e dell’Aria,
Tutela della Fauna, sotto il profilo tecnico-amministrativo;
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di prolungare, in applicazione del Capo B) comma 16 del calendario venatorio 2012/2013 della Regione Abruzzo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 30/07/2012, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. DH123 del 10/08/2012 e modificato con DGR 671 del 15 ottobre 2012 a seguito dell’ordinanza del TAR L'Aquila n. 274/2012 e ulteriormente modificato con DGR 828 del 04/12/2012 per l’ulteriore recepimento delle direttive ISPRA, la caccia al Colombaccio (Columba palumbus) nel territorio della Provincia di Chieti nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza ll’ausilio del cane, fino al 10/02/2013;
2. di prescrivere, secondo quanto suggerito dall’ISPRA, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 m. dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- gli appostamenti per la caccia devono essere situati ad una distanza superiore a 500 m. dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
- il carniere giornaliero individuale deve essere limitato a 5 capi;
- la Consulta Provinciale della Caccia nella seduta del 22/01/2013 ha espresso parere
favorevole sulla proposta di prolungamento della caccia alla sola specie colombaccio
(Colomba palumbus) fino al 10/02/2013;
- con nota prot. n.1185 del 10/01/2013 è stato richiesto all’ISPRA esplicito parere
sulla possibilità di prolungare la caccia al colombaccio fino al 10/02/2013;
VISTA la nota prot. n. 2481 del 17/01/2013 con cui l’ISPRA esprime parere
favorevole al prolungamento della caccia al colombaccio fino al 10/02/2013 con
l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 m. dalle zone
umide frequentate dagli uccelli acquatici;
2. gli appostamenti per la caccia devono essere situati ad una distanza superiore a 500
m. dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
3. il carniere giornaliero individuale deve essere limitato a 5 capi;
RITENUTO di poter prolungare la caccia al Colombaccio (Colomba palumbus) nel
territorio della Provincia di Chieti, nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo
senza l’ausilio del cane, fino al 10/02/2013 con l’osservanza delle limitazioni prescritte
dall’ISPRA;
SPECIFICATO che i cacciatori ammessi non residenti né nativi nella Provincia di
Chieti potranno esercitare il prelievo venatorio per la specie colombaccio solo in
concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari regionali di provenienza ed applicate dalle
competenti Province;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 della d. lgs. n.
267/2000, dal Dirigente del Settore 7 Tutela e valorizzazione dell’Ambiente e dell’Aria,
Tutela della Fauna, sotto il profilo tecnico-amministrativo;
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati, ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di prolungare, in applicazione del Capo B) comma 16 del calendario venatorio 2012/2013 della Regione Abruzzo approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 492 del 30/07/2012, successivamente rettificato con determinazione direttoriale n. DH123 del 10/08/2012 e modificato con DGR 671 del 15 ottobre 2012 a seguito dell’ordinanza del TAR L'Aquila n. 274/2012 e ulteriormente modificato con DGR 828 del 04/12/2012 per l’ulteriore recepimento delle direttive ISPRA, la caccia al Colombaccio (Columba palumbus) nel territorio della Provincia di Chieti nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo senza ll’ausilio del cane, fino al 10/02/2013;
2. di prescrivere, secondo quanto suggerito dall’ISPRA, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- gli appostamenti utilizzati devono essere collocati a non meno di 500 m. dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici;
- gli appostamenti per la caccia devono essere situati ad una distanza superiore a 500 m. dalle pareti rocciose o parzialmente tali;
- il carniere giornaliero individuale deve essere limitato a 5 capi;
3. di stabilire che i cacciatori ammessi non residenti né nativi nella Provincia di Chieti potranno esercitare il prelievo venatorio per la specie colombaccio solo in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari regionali di provenienza ed applicate dalle competenti Province;
4. di stabilire che il cacciatore non residente né nativo nella Provincia di Chieti, inoltre, dovrà dichiarare all’Organo di Controllo gli estremi dell’atto della Provincia di provenienza inerente il prolungamento della caccia al colombaccio oltre la data del 31/01/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione è atto di mero indirizzo per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 267 – né il parere in ordine alla regolarità tecnica né quello in ordine alla regolarità contabile.
6. di dichiarare , con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.267/
4. di stabilire che il cacciatore non residente né nativo nella Provincia di Chieti, inoltre, dovrà dichiarare all’Organo di Controllo gli estremi dell’atto della Provincia di provenienza inerente il prolungamento della caccia al colombaccio oltre la data del 31/01/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione è atto di mero indirizzo per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 267 – né il parere in ordine alla regolarità tecnica né quello in ordine alla regolarità contabile.
6. di dichiarare , con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.267/
http://www.mapweb.it/ap_chieti/pratiche/getDoc.php?f=documenti/doc_1290481_0.pdf
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